CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 17298/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza comune ad entrambi i ricorsi, con la quale si prospetta violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato rinvio dell'udienza del 12 giugno 2023 per consentire al difensore di munirsi di procura speciale per potere richiedere la sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondata: la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto superfluo il rinvio in considerazione del fatto che le modalità del fatto ed i precedenti penali da cui sono gravati gli imputati non consenl:ivano di procedere alla richiesta sostituzione della pena (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), deliberazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che l'ulteriore censura con cui i ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche è generica ed aspecifica. I ricorsi sono privi di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. Deve essere, inoltre, rimarcato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3) così dando seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); considerato, infine, che la censura con cui il solo Viglianisi lamenta carenza di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è priva di specificità poiché è meramente riproduttiva di generiche questioni in punto di ricostruzione del fatto già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,