CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1967
Cassazione n. 18712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/02/1967 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con unico motivo di ricorso KOTECKI Mariusz, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato, e già condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen., nuovamente denegate dalla Corte territoriale nonostante l'annullamento, sul punto, della precedente sentenza di merito da parte di questa Corte di legittimità (che aveva accolto in parte qua il ricorso dell'imputato assumendo che il primo Giudice d'appello aveva fatto ricorso - per negare la diminuente - ad un ragionamento non condivisibile, sanzionando negativamente un atteggiamento processuale lecito consistito nell'esercizio legittimo di facoltà difensiva); Rilevato al riguardo che in questa sede la Corte territoriale, da un lato, ha disatteso le osservazioni del ricorrente, quanto al lamentato disagio di vita dell'imputato e alla rivendicata osservanza della misura cautelare a suo tempo disposta; d'altro lato, la Corte d'Appello ha richiamato sia la condotta del ricorrente successiva alla definizione del presente procedimento, ed in particolare la commissione del reato di lesioni per cui aveva riportato altra condanna, sia il passaggio in giudicato - poco prima dei fatti per cui è causa - di altra sentenza per fatti analoghi (con le conseguenti statuizioni in tema di revoca del concesso beneficio della sospensione condizionale della pena); Ritenuto in proposito che il Giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e che il giudice di appello possa tenere all'uopo conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627), con la conseguenza che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare - come ha non illogicamente deciso in specie la Corte territoriale - all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); Rilevato che il ricorrente, nonostante lo specifico rilievo attribuito dalla sentenza impugnata ai richiamati comportamenti, nulla ha dedotto al riguardo, né ha confutato con la necessaria specificità l'assunto della Corte territoriale quanto alla mancanza di supporti probatori in ordine alle condizioni di vita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso - stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non si confronta appieno col complessivo iter motivazionale della sentenza censurata - debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]