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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 1967

Cassazione n. 18125/2026

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to a MORTARA il 08/06/1967 avverso l'ordinanza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 09/01/2026, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revisione della sentenza di condanna per il reato di peculato divenuta irrevocabile il 10/01/2019.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

In premessa, il ricorso richiama, quale dato rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2019, secondo la quale l'art. 774 cod. civ., che vieta ad alcuni soggetti la capacità di donare, non è applicabile nei confronti dei beneficiari di unamministratore di sostegno e che gli unici limiti possono essere posti dal giudice tutelare.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alla sentenza n. 119 del 2019 della Corte costituzionale, in quanto l'ordinanza impugnata ritiene che nella fase di merito non sia stato valorizzato il divieto di donazione ex art. 774 cod. civ., laddove nelle pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado il Tribunale di Milano evidenziava la donazione a favore dell'amministratore di sostegno che non sia parente entro il quarto grado, mentre la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa citata, dà una lettura diversa, ammettendo le donazioni nei limiti di quanto disposto dal giudice tutelare, sicché le donazioni erano avvenute nella piena legittimità.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha condannato l'istante al pagamento della somma di euro millecinquecento, assai prossima al massimo previsto dalla legge (euro 2.065), in modo del tutto ingiustificato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico.

La Corte di appello ha rimarcato la manifesta violazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, il quale esplicitamente prevedeva che gli atti di amministrazione e di disposizione del patrimonio dell'amministrato (ad eccezione di quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ex art. 409, secondo comma, cod. civ.) potessero essere compiuti solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e con l'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di amministrazione straordinaria, «autorizzazione, quest'ultima, mai nemmeno richiesta dall'imputato, che si è limitato ad apprendere brevi manu le somme dai conti della beneficiaria».

Ora, la sentenza n. 114 del 2019 della Corte costituzionale ha affermato, a chiare lettere, che assume «importanza centrale l'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui "[i]l giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni".

Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e 2limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine»; di qui il rilievo secondo cui il percorso interpretativo del giudice delle leggi «conduce a ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla - nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.».

La ricostruzione del quadro normativo delineata dalla sentenza n. 114 del 2019, pertanto, «non ravvisa né nella disposizione censurata, né all'interno del codice civile alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, fatti salvi gli specifici limiti disposti caso per caso dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ.».

Pertanto, il rilievo dell'ordinanza impugnata circa la mancanza financo di alcuna richiesta di autorizzazione (imposta dal decreto di nomina emesso dal giudice tutelare) - non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso - priva, all'evidenza, di alcun rilievo, ai fini che qui interessano, la pronuncia del giudice delle leggi, rilievo del tutto non scalfito dalle censure del ricorrente.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello, sintetizzate le ragioni della declaratoria di inammissibilità, ha individuato il quantum della condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende, sulla base di una valutazione circa i motivi posti a sostegno della richiesta formulata (cfr. Sez. 1, n. 21719 del 09/05/2007, Morfei, Rv. 236773 - 01) all'evidenza del tutto immune da vizi logici.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MSECONDA ~[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] capu IL 211 MAG. 2026 IL PUN2701V,41:«0 [OSCURATO:PERSONA] q Claudia P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MORTARA il 08/06/1967 avverso l'ordinanza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 09/01/2026, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revisione della sentenza di condanna per il reato di peculato divenuta irrevocabile il 10/01/2019. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. In premessa, il ricorso richiama, quale dato rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2019, secondo la quale l'art. 774 cod. civ., che vieta ad alcuni soggetti la capacità di donare, non è applicabile nei confronti dei beneficiari di unamministratore di sostegno e che gli unici limiti possono essere posti dal giudice tutelare. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alla sentenza n. 119 del 2019 della Corte costituzionale, in quanto l'ordinanza impugnata ritiene che nella fase di merito non sia stato valorizzato il divieto di donazione ex art. 774 cod. civ., laddove nelle pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado il Tribunale di Milano evidenziava la donazione a favore dell'amministratore di sostegno che non sia parente entro il quarto grado, mentre la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa citata, dà una lettura diversa, ammettendo le donazioni nei limiti di quanto disposto dal giudice tutelare, sicché le donazioni erano avvenute nella piena legittimità. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha condannato l'istante al pagamento della somma di euro millecinquecento, assai prossima al massimo previsto dalla legge (euro 2.065), in modo del tutto ingiustificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. La Corte di appello ha rimarcato la manifesta violazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, il quale esplicitamente prevedeva che gli atti di amministrazione e di disposizione del patrimonio dell'amministrato (ad eccezione di quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ex art. 409, secondo comma, cod. civ.) potessero essere compiuti solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e con l'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di amministrazione straordinaria, «autorizzazione, quest'ultima, mai nemmeno richiesta dall'imputato, che si è limitato ad apprendere brevi manu le somme dai conti della beneficiaria». Ora, la sentenza n. 114 del 2019 della Corte costituzionale ha affermato, a chiare lettere, che assume «importanza centrale l'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui "[i]l giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni". Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e 2limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine»; di qui il rilievo secondo cui il percorso interpretativo del giudice delle leggi «conduce a ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla - nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.». La ricostruzione del quadro normativo delineata dalla sentenza n. 114 del 2019, pertanto, «non ravvisa né nella disposizione censurata, né all'interno del codice civile alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, fatti salvi gli specifici limiti disposti caso per caso dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ.». Pertanto, il rilievo dell'ordinanza impugnata circa la mancanza financo di alcuna richiesta di autorizzazione (imposta dal decreto di nomina emesso dal giudice tutelare) - non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso - priva, all'evidenza, di alcun rilievo, ai fini che qui interessano, la pronuncia del giudice delle leggi, rilievo del tutto non scalfito dalle censure del ricorrente. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello, sintetizzate le ragioni della declaratoria di inammissibilità, ha individuato il quantum della condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende, sulla base di una valutazione circa i motivi posti a sostegno della richiesta formulata (cfr. Sez. 1, n. 21719 del 09/05/2007, Morfei, Rv. 236773 - 01) all'evidenza del tutto immune da vizi logici. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MSECONDA ~[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] capu IL 211 MAG. 2026 IL PUN2701V,41:«0 [OSCURATO:PERSONA] q Claudia P
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