Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 20033/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 1 2455 /2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA] ( cittadino della Tunisia), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Presidente della Regione Autonoma della Val d’Aosta e Ministro dell’Interno -intimati con atto di costituzione – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Aosta , depositat a il 17/04/2023 , nell’ambito del procedimento R.G. n. 55/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data 14/01/2023 veniva emesso dal Presidente della Regione Autonoma della Val d’Aosta il decreto di espulsione di [OSCURATO:PERSONA] , che veniva notificato in pari data.Il cittadino straniero formalizzava domanda di protezione internazionale in data 17/01/2023. [OSCURATO:PERSONA] territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettava la richiesta di asilo con provvedimento del 10/02/2023 e il Khazri presentava ricorso contro tale decisione davanti a l [OSCURATO:PERSONA].

Con ricorso depositato il 19/01/2023, il cittadino straniero impugnava anche il decreto di espulsione, ma l’impugnazione veniva respinta con ordinanza del Giudice di pace di Aosta depositata il 17/04/2023.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aun solo motivo di ricorso .

Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione successivamente al decorso dei termini previsti dall’art.370 c.p.c. solo al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286 del 19 98 , per avere il Giudice di pace ritenuto che il cittadino straniero avesse eluso i controlli di frontiera, mentre invece egli era stato fotosegnalato al momento dell’ingresso in Italia, avvenuto nella data del 01/10/2022, indicata come data d’ingresso nello stesso provvedimento di espulsione. 2.Prima di esaminare il motivo di impugnazione, occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione a contraddire in giudizio, anche in fase di legittimità,spetta al Prefetto, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, quale autorità che ha emesso il provvedimentoimpugnato, ma, per la Regione Valle d’Aosta, le funzioni prefettizie sono svolte dal Presidente della Regione che, nella specie, risulta correttamente destinatario del ricorso per cassazione Non esistendo, infatti, in tale r egione a statuto speciale , la Prefettura , quale articolazione territoriale del Ministero dell’Interno, il Presidente della Regione esercita le funzioni prefettizie avvalendosi del personale e delle strutture regionali. 3.Il motivo di ricorso è inammissibile. 3.1.Com’è noto, questa Corte ha ritenuto che, nel giudizio ai sensi degli artt. 13, comma 8del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione, con la conseguenza che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31625 del 14/11/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20668 del 25/10/2005).

Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato con sottrazione ai controlli di frontiera solo quando dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo al momento dell'ingresso dello stranieroin Italia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22625 del 27/09/2017; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28541 del 13/10/2023).

3.2. Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge quanto segue: «parte resistente, in occasione dell'udienza del 6 febbraio 2023, ha chiarito come i rilievi dattiloscopici riferibili al 1° ottobre 2022 sono svolti all'esclusivofine di produrre il codice univoco di identificazione, non potendo essereequiparati a controllo documentale di frontiera … omissis… rilevato che la stessa parte ricorrente nell'ambito delle note in data 10marzo 2023 ha dato atto che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, con provvedimento in data 10 febbraio 2023, ha rigettato la relativa domanda; rilevato altresì che - allo stato - non risulta documentato l'esito dell'impugnazione di tale rigetto avanti al Tribunale di Torino (R.G. 4815/23-Giudice dott.ssa Mastrandrea); ritenuto di condividere la prospettazione del Questore di ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione, tenuto altresì conto del lasso di tempo trascorso tra il nuovo ingresso in Italia – 1° agosto 2022 - e la formalizzazione della domanda; rilevato altresì che il pro vv edimento del Presidente della Regione AutonomaValle d'Aosta sia stato motivato anche alla luce di precedenti penali del ricorrente, dallo stesso non contestati ; ritenuto pertanto infondato il ricorso avverso il decreto di espulsione delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta prot. 02/2023…»

3.3. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha , dunque, espressamente condiviso la tesi difensiva dell’Amministrazione, ritenendo che i rilievi effettuati il 1° ottobre 2022 non potessero essere equiparati ai controlli di frontiera, aggiungendo più avanti che l’ingresso in Italia del ricorrente è avvenuto il 1° agosto 2022 ( e , dunque, non il 1° ottobre 2022), operando un accertamento in fatto che non è stato oggetto di specifica impugnazione.

Parte ricorrente, inoltre, non ha dedotto che i rilievi erano stati effettuati alla frontiera, ma ha solo affermato che essi eranointervenuti lo stesso giorno in cui il cittadino avevafatto ingresso in Italia. 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo rimaste le parti convenute intimate.

6. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 1 2455 /2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA] ( cittadino della Tunisia), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Presidente della Regione Autonoma della Val d’Aosta e Ministro dell’Interno -intimati con atto di costituzione – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Aosta , depositat a il 17/04/2023 , nell’ambito del procedimento R.G. n. 55/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data 14/01/2023 veniva emesso dal Presidente della Regione Autonoma della Val d’Aosta il decreto di espulsione di [OSCURATO:PERSONA] , che veniva notificato in pari data.Il cittadino straniero formalizzava domanda di protezione internazionale in data 17/01/2023. [OSCURATO:PERSONA] territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettava la richiesta di asilo con provvedimento del 10/02/2023 e il Khazri presentava ricorso contro tale decisione davanti a l [OSCURATO:PERSONA]. Con ricorso depositato il 19/01/2023, il cittadino straniero impugnava anche il decreto di espulsione, ma l’impugnazione veniva respinta con ordinanza del Giudice di pace di Aosta depositata il 17/04/2023. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aun solo motivo di ricorso . Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione successivamente al decorso dei termini previsti dall’art.370 c.p.c. solo al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286 del 19 98 , per avere il Giudice di pace ritenuto che il cittadino straniero avesse eluso i controlli di frontiera, mentre invece egli era stato fotosegnalato al momento dell’ingresso in Italia, avvenuto nella data del 01/10/2022, indicata come data d’ingresso nello stesso provvedimento di espulsione. 2.Prima di esaminare il motivo di impugnazione, occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione a contraddire in giudizio, anche in fase di legittimità,spetta al Prefetto, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, quale autorità che ha emesso il provvedimentoimpugnato, ma, per la Regione Valle d’Aosta, le funzioni prefettizie sono svolte dal Presidente della Regione che, nella specie, risulta correttamente destinatario del ricorso per cassazione Non esistendo, infatti, in tale r egione a statuto speciale , la Prefettura , quale articolazione territoriale del Ministero dell’Interno, il Presidente della Regione esercita le funzioni prefettizie avvalendosi del personale e delle strutture regionali. 3.Il motivo di ricorso è inammissibile. 3.1.Com’è noto, questa Corte ha ritenuto che, nel giudizio ai sensi degli artt. 13, comma 8del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione, con la conseguenza che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31625 del 14/11/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20668 del 25/10/2005). Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato con sottrazione ai controlli di frontiera solo quando dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo al momento dell'ingresso dello stranieroin Italia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22625 del 27/09/2017; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28541 del 13/10/2023). 3.2. Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge quanto segue: «parte resistente, in occasione dell'udienza del 6 febbraio 2023, ha chiarito come i rilievi dattiloscopici riferibili al 1° ottobre 2022 sono svolti all'esclusivofine di produrre il codice univoco di identificazione, non potendo essereequiparati a controllo documentale di frontiera … omissis… rilevato che la stessa parte ricorrente nell'ambito delle note in data 10marzo 2023 ha dato atto che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, con provvedimento in data 10 febbraio 2023, ha rigettato la relativa domanda; rilevato altresì che - allo stato - non risulta documentato l'esito dell'impugnazione di tale rigetto avanti al Tribunale di Torino (R.G. 4815/23-Giudice dott.ssa Mastrandrea); ritenuto di condividere la prospettazione del Questore di ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione, tenuto altresì conto del lasso di tempo trascorso tra il nuovo ingresso in Italia – 1° agosto 2022 - e la formalizzazione della domanda; rilevato altresì che il pro vv edimento del Presidente della Regione AutonomaValle d'Aosta sia stato motivato anche alla luce di precedenti penali del ricorrente, dallo stesso non contestati ; ritenuto pertanto infondato il ricorso avverso il decreto di espulsione delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta prot. 02/2023…» 3.3. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha , dunque, espressamente condiviso la tesi difensiva dell’Amministrazione, ritenendo che i rilievi effettuati il 1° ottobre 2022 non potessero essere equiparati ai controlli di frontiera, aggiungendo più avanti che l’ingresso in Italia del ricorrente è avvenuto il 1° agosto 2022 ( e , dunque, non il 1° ottobre 2022), operando un accertamento in fatto che non è stato oggetto di specifica impugnazione. Parte ricorrente, inoltre, non ha dedotto che i rilievi erano stati effettuati alla frontiera, ma ha solo affermato che essi eranointervenuti lo stesso giorno in cui il cittadino avevafatto ingresso in Italia. 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo rimaste le parti convenute intimate. 6. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella
Decreto Cassazione n. 20033/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris