CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1988
Cassazione n. 03456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/07/1988 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato ancora, che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; rilevato infine che all'inammissibilità del ricorso, cui si provvede plano ai sensi dell'art 610 comma 5 bis cod. proc. pen. conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]