CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15124/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngelo de Giovanni giusta procura speciale in atti, elettivamentedomiciliati in Roma, Via dei Barbieri, 6 presso lo studio dell'AvvocataAdriana Peduto e con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura spe-ciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché controComune di Montoro, in persona del Sindaco in carica-intimato-avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 1257/2021 depositatail 15/04/2021.Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702-bis cod.proc. civ., introdotto davanti alla Corte d'appello di Napoli, hanno propostoopposizione alla stima delle indennità definitive di espropriazione loro noti-ficate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Montoro (Av), la prima inqualità di soggetto delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del2001, e per conto dell'ente locale, per l'acquisizione, giusta decreto diesproprio in data 5 novembre 2014, di mq. 3.176, dei terreni in catasto allap.lla 367, foglio 10, e per la realizzazione del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Montoro (Av), località Torchiati – Chiusa III Lotto.Con separato ricorso, le medesime parti, agendo verso gli indicati conve-nuti, hanno proposto domanda, sempre davanti alla Corte d'appello di Na-poli, per la determinazione giudiziale dell'indennità, introducendo un giudi-zio che veniva riunito al precedente.La Corte d'appello di Napoli, nel pronunciare su entrambi, ha ritenuto lalegittimazione passiva in via esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], escludendoquella del Comune di Montoro, muovendo, tra l'altro, dall'ampiezza delladelega e dall'obbligo assunto dalla prima, quale soggetto delegato, di ces-sione dei terreni acquisiti al patrimonio del Comune, successivamente alperfezionamento della procedura espropriativa.Nel merito, la Corte territoriale, in adesione al metodo sperimentato dalnominato collegio peritale, e quindi in applicazione del criterio analitico o ditrasformazione, applicato al fine di verificare la tenuta estimativa della va-lutazione effettuata con il metodo comparativo-sintetico, ha determinato lacomplessiva indennità di esproprio spettante agli opponenti in euro110.744,70.Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/20262.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione dell'or-dinanza in epigrafe indicata con nove motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il Comune di Montoro è rimasto intimato.Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in punto di legittimazionepassiva, la violazione e falsa applicazione, nei termini di cui all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 150del 2011, rubricato “Delle controversie in materia di opposizione alla stimanelle espropriazioni per pubblica utilità".Nella indicata disposizione, richiamata nell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 –come modificato dall'art. 34, comma 37, lett. a) e b) del d.lgs. n. 150 del2011, rubricato “Opposizioni alla stima”, non vi sarebbe un “beneficiariofinale” la cui legittimazione passiva varrebbe ad escludere quella degli altrisoggetti pure previsti: così per il promotore dell'espropriazione e del con-cessionario dell'opera pubblica se a questi sia stato affidato, nell'ambitodella delega dei poteri pubblici di cui all'art. 6, comma 8, anche il pagamentodell'indennità.La Corte d'appello di Napoli, individuando nella sola [OSCURATO:PERSONA] ilsoggetto passivamente legittimato ed escludendo d'ufficio la domanda in-trodotta nei confronti del Comune di Montoro, sarebbe incorsa in error iniudicando.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere l'erronea identificazionedel beneficiario dell'espropriazione.La Corte territoriale sarebbe incorsa in omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. perNumero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026non aver considerato quale fatto decisivo, ricavabile dagli atti del giudizio,che l'espropriazione era stata pronunciata a favore del Comune di Montoro.3.- I primi due motivi, che devono trattarsi congiuntamente perché con-nessi, sono fondati.3.1.– In materia di espropriazioni per pubblica utilità, l'art. 29, rubricato“Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioniper pubblica utilità”, del d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione che ha sosti-tuito l'art. 54, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, di analogo contenuto), alcomma 4, nel disporre che, per quanto rileva nella fattispecie in esame, sepriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiariodell'espropriazione, non individua un ordine di preferenza “a scorrimento”,con assorbimento della legittimazione passiva delle figure intermedie e nep-pure dà ingresso, tra il novero dei legittimati passivi, alla figura del “bene-ficiario finale”.Come questa Corte ha affermato a Sezioni Unite, la previsione che la notificadell'opposizione alla stima sia notificata "se del caso" anche al beneficiario,non vale a individuare in tale figura un litisconsorte necessario se diversodall'autorità espropriante, dal promotore dell'espropriazione e da altri sog-getti delegati con atti di rilievo esterno (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 25294del 24/08/2022).L'autorità espropriante, il promotore dell'espropriazione e i soggetti dele-gati, a cui si aggiunge il concessionario dell'opera pubblica, se a questi siastato affidato il pagamento dell'indennità, conservano la propria legittima-zione e valgono a comporre il novero litisconsortile previsto dall'indicatadisposizione.L'autorità espropriante a beneficio della quale è stato emesso il decreto diesproprio, intesa anche come promotore dell'espropriazione, deve essereraggiunta dalla notifica anche se, per effetto della delega, che trasferisce aldelegato di provvedere all'attuazione della procedura espropriativa, com-Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026prensiva dell'adempimento degli obblighi indennitari, possa finanche indivi-duarsi un concessionario dell'opera pubblica.L'evidenza, oggetto di critica in ricorso e per la quale la Corte d'appello diNapoli rimarca che la [OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente delegata“a provvedere all'attuazione in nome e per conto del Comune della proce-dura espropriativa…”, non vale a individuare nel soggetto delegato la figuradel concessionario obbligato, conservando, piuttosto, al delegante, qualeautorità espropriante e/o promotore, una autonoma e concorrente legitti-mazione in punto di prerogative di controllo e d'indirizzo.Il richiamo ai contenuti della delega (art. 2 della Convenzione intervenutatra le parti) per l'endiadi “in nome e per conto” esclude che soccorra nellaspecie una concessione cd. traslativa mediante la quale sia stato attribuitoa un soggetto con atto a rilevanza esterna, il compito di promuovere e cu-rare direttamente, agendo in nome proprio, insieme all'esecuzione dell'o-pera pubblica le necessarie procedure espropriative, con l'imposizione delloobbligo di sopportare i relativi oneri (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2025, n.33562; in termini: Cass., Sez. I, 12 settembre 2022, n. 26803; Cass., Sez.II, 15 gennaio 2019, n. 815).3.2.– La peculiare figura del “beneficiario finale”, individuata dalla Corted'appello all'esito dell'operazione negoziale intervenuta tra le parti, per laquale il Comune si era obbligato a trasferire in proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., successivamente alla conclusione dell'intera procedura, learee espropriate, con compensazione del prezzo di cessione con i “costi chela società si era impegnata a sostenere per le opere di urbanizzazione e perla conclusione del procedimento espropriativo”, non vale ad implementareil novero litisconsortile di cui all'art. 29, comma 4, d.lgs. cit.3.2.1.– Il ricorso riesce a condurre sul punto una efficace critica alla deci-sione della Corte d'appello per quel passaggio della motivazione (p. 16 sen-tenza) che vorrebbe gli effetti traslativi della proprietà espropriata rimessi,Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026per previsione negoziale, ad un momento successivo alla definizione dellaprocedura ablativa.Come rilevano i ricorrenti, si tratta di evidenza incapace di definire una au-tonoma legittimazione passiva del delegato nel procedimento di esproprio edi integrare quei poteri “nomine proprio” su cui soltanto resta scandita l'af-fermazione della prima, per giurisprudenza di questa Corte.I motivi sono quindi, conclusivamente, fondati.4.– Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, a mente dell'art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc.civ., 87 e 90 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 101 cod. proc. civ.Il consulente d'ufficio avrebbe depositato, insieme alla relazione finale, do-cumenti non preventivamente allegati alla bozza, sottraendoli all'esamedelle parti, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, ec-cepito dalle parti. L'ordinanza avrebbe recepito quale componente del cal-colo comparativo di stima un importo derivante da un atto notarile di divi-sione, a ministero notaio Frauenfelder del 10 dicembre 2012, aggiunto allaconsulenza come doc. n. 11, non prodotto prima, e tanto era avvenuto an-che in sede di deposito della relazione a chiarimenti.Gli atti sarebbero stati inidonei a sostenere la congruità dei valori ritenuti etanto nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto o anche per-ché provenienti dalla controparte, in dedotta violazione del principio di “ter-zietà”.4.1.– Il motivo è inammissibile perché impropriamente volto a portare unadiretta critica alla disposta consulenza d'ufficio reiterando, nel giudizio dilegittimità, le censure già sollevate dai consulenti di parte alla relazionetecnica e al modus operandi dei nominati tecnici d'ufficio.Il motivo manca di indicare puntualmente, nel rispetto del canone della spe-cificità, di cui all'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 cod. proc. civ., la criticarivolta al giudice del merito e da questi non esaminata per poi chiamarequesta Corte all'esame della denunciata violazione processuale.Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione del con-traddittorio in cui sarebbe incorso il consulente d'ufficio nominato nel giudi-zio di merito per avere, nell'espletamento dell'incarico e di sua iniziativa,acquisito la prova dei fatti costitutivi e delle eccezioni o documenti nuovidelle parti o di terzi, è inammissibile dove non sorretto dalla censura delprovvedimento del giudice del merito, che investito della censura abbiaomesso di pronunciare o abbia altrimenti motivato, non valendo a veicolarecorrettamente la critica la mera deduzione che il provvedimento di meritoabbia comunque aderito alle conclusioni della disposta consulenza.Il motivo è ancora inammissibile perché non portatore di critica concludenteladdove contesta l'applicazione del metodo sintetico-comparativo adottatodai nominati cc.tt.uu. nella non congruità degli atti di riferimento, e tantoperché muove da una evidenza la cui esistenza viene sconfessata dallastessa ordinanza impugnata.La Corte d'appello di Napoli ha preso atto della verifica condotta dai consu-lenti d'ufficio che “a fronte degli scarni elementi di comparazione rispec-chianti il criterio di omogeneità dei dati comparativi” hanno fatto ricorso aldistinto criterio analitico o di trasformazione per “verificare la tenuta esti-mativa della valutazione effettuata con il criterio comparativo-sintetico” (p.30).Il criterio di stima adottato non è pertanto quello sintetico-comparativo,valendo, piuttosto, a validarne gli esiti l'applicazione del diverso criterio dicosto o analitico-ricostruttivo che, invece, e come tale, non è oggetto dicensura in ricorso.5.– Con il quarto motivo i ricorrenti fanno valere omesso esame di un fattodecisivo per la decisione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. civ., e la nullità della ordinanza per carenza assoluta di motivazione(art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.). L'ordinanza impugnata nonavrebbe spiegato le ragioni della propria adesione alla ricostruzione sinte-tico-comparativa del consulente tecnico d'ufficio, in luogo di quella risul-Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026tante da deduzioni e documentazioni prodotte dalle parti, e non avrebbemotivato sul perché avesse disatteso il valore risultante dai giudicati forma-tisi su decisioni adottate dalla Corte d'appello di Napoli rispetto al PIP delComune di Montoro.Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni indicate nell'esame delprecedente motivo, e quindi perché ne costituisce premessa un fatto insus-sistente – così per l'adozione del criterio sintetico-comparativo da parte deicc.tt.uu. nel giudizio di merito – anche perché generico e non autosuffi-ciente.I ricorrenti denunciano vizio di motivazione per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, man-cando di indicare – in conformità a quanto richiesto dagli artt. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ. e 369 cod. proc. civ. – il «fatto storico» il cuiesame sarebbe stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui nerisulti l'esistenza, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto didiscussione tra le parti e la «decisività» del fatto stesso.La formulazione del motivo, mancando dell'indicato contenuto, è quindi es-senzialmente volta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto com-piuto dal giudice, contestando la metodologia di stima adottata nell'ordi-nanza impugnata.La pure denunciata nullità della ordinanza impugnata per difetto assoluto dimotivazione, che va ad aggiungersi alla precedente censura sul “fattoomesso”, sortisce l'effetto di inserire un dato non coerente con la prece-dente coeva censura, in tal modo sottraendo forza e ragionevolezza all'in-tera critica.6.– Il quinto e il sesto motivo deducono rispettivamente, il primo violazionee falsa applicazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt.2727 e 2729 cod. civ. e il secondo, omesso esame di un fatto decisivo enullità della ordinanza per carenza assoluta di motivazione (art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.).Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte di merito avrebbe determinato il valore venale delle aree in euro30,00 al mq. in difetto dei presupposti di gravità, precisione e concordanzadegli elementi fattuali integrativi del metodo sintetico-comparativo appli-cato e in difetto di rappresentatività dei dati individuati.Nel recepire poi il valore di trasformazione dell'area edificabile secondo ilmetodo analitico, la Corte di merito non avrebbe motivato in ordine allecensure avanzate da consulenti e parti sulla irritualità della metodologiaadottata, utilizzando come criterio di comparazione i valori tratti dall'Osser-vatorio del mercato immobiliare (OMI) relativi al mercato dei capannoni in-dustriali, anziché quelli relativi ai terreni del Comune.6.1.– I motivi sono inammissibili perché sostanzialmente sollecitano a que-sta Corte un inammissibile sindacato sul merito, mancando di definire concarattere di autosufficienza il fatto omesso che, in quanto critica alla con-sulenza tecnica d'ufficio, difetta, anche, nei suoi contenuti dello stesso ca-rattere di “fatto storico” integrativo del vizio dedotto.L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente dicensurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, no-zione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio rece-pita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere ar-gomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass., Sez. I, 16marzo 2022, n. 8584).7.– Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di fatti de-cisivi nei termini di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. enullità della ordinanza per carenza assoluta di motivazione (art. 132, se-condo comma, n. 4 cod. proc. civ.).L'ordinanza impugnata avrebbe valorizzato, senza spiegarne le ragioni, lascelta dei consulenti d'ufficio di praticare, di propria iniziativa, una riduzioneal parametro VM, il valore di mercato del costruito, sostituendo al parametrodella quotazione OMI (euro 450,00) un parametro esito di un personaleNumero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026convincimento (euro 370,00) che non avrebbe considerato il carattere neu-trale delle “infrastrutturazioni” ai fini del calcolo.8.– Con l'ottavo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 111 della Costituzione, degli artt. 61 e 62, 112, 115 e 116,191 e 196 cod. proc. civ. e degli artt. 32, 37 e 38 d.P.R. n. 327 del 2001nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ.La decisione impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali dovesseescludersi, per un convincimento personale del consulente, “l'appetibilitàdel suolo insita nell'investimento della [OSCURATO:PERSONA] in base alle evi-denze contrattuali” e perché non si dovesse tener conto delle opere infra-strutturali realizzate.9.– I motivi, esaminabili in modo congiunto, sono anch'essi inammissibiliperché sostanzialmente rivalutativi del merito, perché portatori di una me-scolanza di critiche tra loro incompatibili – così per la denunciata violazionedi norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazioneal quale si deve decidere della violazione o la falsa applicazione della norma,e il vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione (tra le molte: Cass., Sez. I, 23 ottobre 2018, n.26874) – e perché denunciano, nella pluralità delle dedotte questioni pre-cedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, la negazione della re-gola della chiarezza del motivo che richiede, impropriamente, un interventodi questa Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti con-cernenti le separate censure (tra le altre: Cass., Sez. V, 6 novembre 2024,n. 28541).10.– Con il nono motivo si deduce la nullità della ordinanza (art. 132, se-condo comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 92, secondo comma, cod. proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), per averela Corte d'appello compensato parzialmente le spese di lite con una moti-Numero registro generale 29399/2021Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 15124/2026Data pubblicazione 19/05/2026vazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, espres-sione di irriducibile contraddittorietà.10.1.– Il motivo, sulla regolamentazione delle spese del giudizio di merito,resta assorbito, in relazione ai primi due motivi accolti.11.– In via conclusiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e assorbitol'ultimo, i restanti motivi vanno dichiarati inammissibili.Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], dichiara assorbito l'ultimo e inammissibili irestanti, cassa l'ordinanza impugnata, nei limiti delle censure accolte, e rin-via la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'ap-pello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino