CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 22315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 13/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 18/01/2021 avente ad oggetto la mancata autorizzazione da parte della Direzione della Casa di reclusione di Roma - Rebibbia ad acquistare un lettore CD e compact disc musicali. Secondo il Collegio, infatti, l'acquisto di tali oggetti tramite l'impresa di mantenimento non sarebbe stata in grado di scongiurare il pericolo di introduzione di compact disc contenenti messaggi indebiti provenienti dall'esterno; e, inoltre, i CD, se spezzati, avrebbero potuto essere utilizzati impropriamente, trattandosi di oggetti taglienti. Per altro verso, l'interesse del detenuto ad ascoltare musica sarebbe stato soddisfatto dalla disponibilità, nella camera detentiva, di radio e TV. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la decisione sia in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, da un lato, deve escludersi l'esistenza di un divieto esplicito in relazione all'acquisto del lettore CD e dei CD musicali da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato; e, dall'altro lato, il giudice del reclamo deve interloquire con gli istituti penitenziari al fine di verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la direzione dell'istituto non avesse eccepito alcuna ragione di tipo organizzativo relativamente alla messa in sicurezza dei supporti e dei CD musicali che potesse giustificare una decisione di segno negativo. Né il Tribunale si sarebbe confrontato con quanto dedotto con la memoria difensiva nella quale si richiamavano due decisioni in cui era stato consentito ad altro soggetto ristretto nella stessa "sezione 41-bis" cui è assegnato Sacco di acquistare un lettore CD e dei CD musicali, con conseguente disparità di trattamento tra persone allocate nel medesimo reparto, in violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 1 Ord. pen. 3. In data 15/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. La questione prospettata attiene ai limiti entro cui può ammettersi, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, l'utilizzo, nella camera di pernottamento, di strumenti tecnologici quali i compact disc (CD) e i relativi lettori al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dall'amministrazione con i canali televisivi e radiofonici. 2.1. Sotto un primo aspetto, è a tal fine necessario verificare la legittimità dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'amministrazione ricorrente, l'art. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 fa espresso riferimento alla possibilità di impiegare i suddetti dispositivi per motivi di lavoro o di studio, ovvero, come hanno chiarito le circolari, per la consultazione di materiale giudiziario. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che le richiamate previsioni normative, storicamente datate rispetto alla successiva evoluzione tecnologica, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi. Ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. Tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzioné deve ritenersi imposta in ogni situazione. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere, infatti, bilanciato con le esigenze di controllo dell'amministrazione, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime differenziato. 2.2. Occorre allora focalizzarsi su una ulteriore questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'amministrazione penitenziaria a non consentire l'uso dei lettori e dei relativi supporti per i detenuti sottoposti al regime differenziato. In proposito, la Corte di cassazione ha ricordato che l'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia delle pregnanti esigenze di sicurezza proprie del regime, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione per introdurre in istituto informazioni pericolose; di qui la necessità di assoggettarli a previe verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali del trattamento penitenziario impone, invero, di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui vari CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura (in questi termini Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, non massimata; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213 - 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 - 01). 3. Nel caso in esame, in conformità a quanto ritenuto dalle pronunce indicate, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che «l'affermazione secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, non è (...) condivisibile nella sua perentorietà», tenuto conto dell'obiettivo centrale di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza e della conseguente necessità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni. Tanto più che, accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, deve essere apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Tuttavia, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, pur muovendo da premesse condivisibili, non si è attenuto ai ricordati principi giurisprudenziali, avendo rigettato il reclamo unicamente in ragione delle limitazioni imposte dalla circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 e, dunque, senza verificare se l'eventuale utilizzo dei supporti potesse comportare, in capo all'amministrazione penitenziaria, degli inesigibili adempimenti in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo; scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Né appare pertinente il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, considerato che il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenziaria del singolo detenuto, cui sono finalizzati altri differenti istituti, come la sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia