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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22816/2023

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a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, determinato anno per anno; - ciò posto, si osserva che l’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. 27 novembre 2022, n. 37798; Cass. 6 settembre 2022, n. 26202; Cass.19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. 20 aprile 2020, n. 7948); - tale obbligazione deve, dunque, comprendere, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., sia il danno emergente, ossia la perdita cui è andato in contro il creditore, sia il lucro cessante, che rappresenta, invece, la conseguenza dell’illecito subito; - la prima voce di danno mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato e la sua liquidazione avviene mediante l’attribuzione alla prestazione oggetto dell’obbligazione non adempiuta un valore (cd. taxatio) e il tramutamento di tale valore in denaro (cd. aestimatio), espresso con riferimento al momento della decisione; - la seconda mira, invece, a compensare il danneggiato del mancato godimento della cosa perduta (o danneggiata) o del suo equivalente in denaro dal momento dell’illecito sino alla data della sentenza; - orbene, il ricorrente non contesta la liquidazione del danno, quantificata in euro 378.219,56, operata con riferimento al danno emergente, aggredendo solo il capo di sentenza relativo alla liquidazione del lucro cessante, per cui è precluso in questa sede il sindacato in ordine al criterio utilizzato per la liquidazione della prima voce di danno (cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15255); - quanto al lucro cessante, qualora la sua liquidazione è operata, come 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9

a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, determinato anno per anno; - ciò posto, si osserva che l’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. 27 novembre 2022, n. 37798; Cass. 6 settembre 2022, n. 26202; Cass.19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. 20 aprile 2020, n. 7948); - tale obbligazione deve, dunque, comprendere, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., sia il danno emergente, ossia la perdita cui è andato in contro il creditore, sia il lucro cessante, che rappresenta, invece, la conseguenza dell’illecito subito; - la prima voce di danno mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato e la sua liquidazione avviene mediante l’attribuzione alla prestazione oggetto dell’obbligazione non adempiuta un valore (cd. taxatio) e il tramutamento di tale valore in denaro (cd. aestimatio), espresso con riferimento al momento della decisione; - la seconda mira, invece, a compensare il danneggiato del mancato godimento della cosa perduta (o danneggiata) o del suo equivalente in denaro dal momento dell’illecito sino alla data della sentenza; - orbene, il ricorrente non contesta la liquidazione del danno, quantificata in euro 378.219,56, operata con riferimento al danno emergente, aggredendo solo il capo di sentenza relativo alla liquidazione del lucro cessante, per cui è precluso in questa sede il sindacato in ordine al criterio utilizzato per la liquidazione della prima voce di danno (cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15255); - quanto al lucro cessante, qualora la sua liquidazione è operata, come 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9
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