CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica, mancando di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti invocate, là dove ha osservato che non erano emersi elementi positivamente valorizzabili a tal fine e che, in ogni caso, risultavano ostativi i gravi e specifici precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso