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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29449/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 FLAMUR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \,\ v Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Trieste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 3, lett b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett. b), d.Lgs 286 del 1998; Rilevato che il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all comma 3, lettera d) e 3 ter, lettera b) dell'art. 12 D.Lgs 286/1998; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con motivazione che si salda e integra sul punto con quella di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza di entrambe le aggravanti e ciò facendo coerente riferimento alle dichiarazioni rese dai due clandestini che hanno raccontato della presenza di almeno un altro soggetto oltre ai due imputati e delle circostanze relative alla richiesta del pagamento di una somma di denaro per il trasporto, circostanza questa peraltro pure confermata dalle modalità della condotta, considerato l'utilizzo di una vettura noleggiata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 FLAMUR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \,\ v Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Trieste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 3, lett b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett. b), d.Lgs 286 del 1998; Rilevato che il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all comma 3, lettera d) e 3 ter, lettera b) dell'art. 12 D.Lgs 286/1998; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con motivazione che si salda e integra sul punto con quella di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza di entrambe le aggravanti e ciò facendo coerente riferimento alle dichiarazioni rese dai due clandestini che hanno raccontato della presenza di almeno un altro soggetto oltre ai due imputati e delle circostanze relative alla richiesta del pagamento di una somma di denaro per il trasporto, circostanza questa peraltro pure confermata dalle modalità della condotta, considerato l'utilizzo di una vettura noleggiata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 29449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris