CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91-45032/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, che - peraltro - non si confronta con le puntuali argomentazioni spese nella sede di merito in ordine al profilo oggetto di censura. Ed invero, la Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado anche in punto di riconosciuta recidiva qualificata dalla specificità, ha spiegato, in maniera logica e coerente che il precedente (per estorsione del 2005), ancorché datato, manifesta comunque una marcata continuità nella proclività a delinquere, confermata dalla condotta per cui è processo e da altra condotta omogenea nelle more commessa. Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano, del tutto incautamente, un difetto di motivazione che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano [OSCURATO:PERSONA]