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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25911/2026

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liere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216

I. fall., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 I. fall., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris