CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 49660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame d Salerno, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 309 cod, proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 marzo 2022 applicabva della misura degli arresti domiciliari, ha annullato la suddetta ordinanza in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (capo d), confermandola, invece, per il reato di corruzione (capo c). 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Attianese deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla apparente e inesistente motivazione in ordine al requisito della gravità indiziarla giustificante la misura. 2.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ricorrente nella ipotesi putativa di errore di fatto ai sensi dell'art. 49 cod, pen. con riferimento alla fattispecie corruttiva. 2.3. Violazione di legge processuale in relazione alla mancata considerazione di una argomentazione difensiva, nonché della produzione documentale depositata a sostegno della doglianza. 3. In data 5 settembre 2022 è pervenuta in Cancelleria - a mezzo PEC - rinuncia al ricorso da parte di Attianese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 2.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non anche la condanna alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]»-sten