Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 00806/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso l'ordinanza emessa da questa Corte di legittimità, Sezione Settima, in data 13.6.2025 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto.

2. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»).

Detto principio trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione proposto avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177).

A tale profilo di inammissibilità se ne aggiunge uno ulteriore afferente al contenuto dell'atto che risulta confuso e prolisso.

Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.(Sez. 2 , n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748).

3. Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ier tel. ensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso l'ordinanza emessa da questa Corte di legittimità, Sezione Settima, in data 13.6.2025 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto. 2. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»). Detto principio trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione proposto avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177). A tale profilo di inammissibilità se ne aggiunge uno ulteriore afferente al contenuto dell'atto che risulta confuso e prolisso. Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.(Sez. 2 , n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748). 3. Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ier tel. ensore Il
Sentenza Cassazione n. 00806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris