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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25907/2026

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to Stefano LatellacontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.4729/10/2020depositata il 12/10/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione;considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to Stefano LatellacontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.4729/10/2020depositata il 12/10/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione;considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]