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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 31594/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17165-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Succursale Italiana, GIA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], DANIELA D'ANDREA, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 17165/2020 Cron.

Rep.

Ud. 04/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 3413/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma,, con la sentenza in atti, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.17166/2917, in riforma della gravata sentenza ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha condannato la società Opel bank S.p.A. oggi [OSCURATO:SOCIETA]. alla immediata reintegra del lavoratore ed al pagamento in favore del Santini di una indennità risarcitoria pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori e spese.

In particolare la Corte ha limitato quanto alle conseguenze risarcitorie l'entità del risarcimento, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società sul cosiddetto aliunde perceptum vel percipiendum facendo riferimento ai principi affermati da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 34124/2019 affermando quindi che l'eccezione in questione non è un'eccezione in senso stretto ma è rilevabile d'ufficio anche in assenza di una eccezione di parte ed è proponibile anche in sede di rinvio, purché la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro.

In conformità alla giurisprudenza citata la Corte d'appello ha affermato quindi che è possibile tener conto del cosiddetto aliunde percipiendum anche nel giudizio di rinvio allorquando come nella fattispecie sia stato dedotto nel primo atto utile; pertanto l'eccezione sollevata dalla società resistente era ammissibile anche nel giudizio di rinvio.

Inoltre, conformemente a quanto argomentato dalla Cassazione in fattispecie sovrapponibili alla presente (Cass. nn. 16076/2012, 8006/2014,) la Corte d'appello ha affermato che il lavoratore licenziato senza giusta causa doveva collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre ex art. 1127 c.c. il pregiudizio subito e che pertanto il risarcimento del danno cui era tenuto il datore di lavoro, in conseguenza del licenziamento illegittimo, doveva essere limitato in base alla presunzione che, nell'arco di tre anni dalla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore licenziato avrebbe potuto trovare un'altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un articolato motivo di censura al quale ha resistito con controricorso Opel bank S.p.A. oggi [OSCURATO:SOCIETA].

Le parti hanno depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce la violazione e ,falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 384, 393, 421, 137 c.p.c., nonché dell'art. 18 della legge 300/70 e dell'art. 1227, comma 2 c.c. avendo la Corte capitolina erroneamente ritenuto ammissibile l'eccezione sull' aliunde percepiendum formulata dall'intimato per la prima volta in sede di rinvio, consentendo la modifica delle conclusioni violando e falsamente applicando l'articolo 384 c.p.c. e l'art. 393, commi 2 e 3 del codice di rito. 2.- Secondo una prima censura formulata per violazione degli artt. 384 e 393 c.p.c. la Banca intimata non aveva addotto alcuna ragione per la quale “il provvedimento di rinvio dovesse prevedere la necessaria modifica delle conclusioni e nemmeno la Corte romana” aveva motivato sullo stesso punto.

La censura non può accogliersi.

Va ricordato in premessa che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez un. n. 2731/2017, Ordinanza n. 6145/2019) il ricorso per c assazione che denunci un vizio di motivazione della sentenza non può essere accolto quando la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere.

Nel caso di specie la questione a cui si fa riferimento è in effetti priva di fondamento alla luce dell’orientamento oramai risalente (Cass. Sez. lav. n. 20500/2008, n. 26828/2013, n. 16380/2021) secondo cui nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum" o il “percipiendum”, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, quando le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo, nel senso che se la circostanza si configura come fatto sopravvenuto, essa sia stata dedotta nel primo atto difensivo successivo; mentre quando la circostanza risulta già agli atti di causa essa non incontra preclusioni di sorta in merito alla sua rilevabilità.

Ciò discende dalla considerazione che i l cosiddetto "aliunde perceptum" non integra una eccezione in senso stretto e, pertanto, è rilevabile dal giudice anche in assenza di un'eccezione di parte in tal senso, ovvero in presenza di un'eccezione intempestiva, sempreché la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro (v. in tal senso anche Cass. Sez. lav. n. 9464 del 21/4/2009), fermo restando che i fatti sopravvenuti devono essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile (v.

Cass. Sez. lav. n. 5893 del 14/6/1999).

Essendo quindi la questione in oggetto rilevabile d’ufficio essa era sempre deducibile nel corso del giudizio, sicchè la censura sollevata con riferimento alla modifica delle conclusioni è priva di fondamento. 3.- Secondo una diversa autonoma censura , pure sollevata nello stesso motivo, la controricorrente avrebbe contraddittoriamente eccepito nel giudizio di rinvio che andasse detratto sia il percipiendum sia l’aliunde perceptum affermando al tempo stesso che il ricorrente non aveva cercato altre occupazioni, e che sin dal 2009 l'Inps gli aveva corrisposto il trattamento pensionistico.

Anche tale censura è infondata; premesso che la Corte di appello ha rigettato la pretesa detrazione relativa agli importi della pensione erogata dall’Inps, va considerato che le due eccezioni in questione possono coesistere essendo relative a fatti diversi.

Al riguardo va ribadito che, come affermato da Cass. 11 marzo 2010 n. 5862, l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte sulla interpretazione dell'art. 1227 c.c. è pervenuta ad affermare i seguenti principi: tale articolo contiene ai commi 1 e 2 due distinte norme che regolano fattispecie diverse (Cass. 14 gennaio 1992 n. 320; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352).

Il comma 1 regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un'ipotesi particolare della più generale previsione del concorso di più autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nel quale uno dei coautori è lo stesso danneggiato.

Il comma 2 contempla una situazione, del tutto diversa, di danno causato dal solo debitore, e quindi non concerne problemi di nesso causale, ma solo di estensione o di evitabilità del danno; si tratta di conseguenze dannose che si sono effettivamente verificate, ma che il creditore avrebbe potuto evitare o ridurre , usando la ordinaria diligenza.

4. - Relativamente, infine, alle censure riguardanti la determinazione della condanna disposta ex art 18 l. 300/70 dalla Corte territoriale nella misura delle retribuzioni spettanti nel "triennio post recesso", va rilevato che la stessa Corte fonda tale decisum sul rilievo che secondo un orientamento reiterato (Cass. n. 26828/2013, 16076/2012, 8006/2014) il triennio post recesso segna di norma un limite oltre il quale la eziologia della inoccupazione non è automaticamente riferibile più al licenziamento ove non si oppongono condizioni di mercato specifiche o qualità soggettive del dipendente.

Nella fattispecie la Corte di appello ha rilevato che Santini apparteneva alle categorie protette e dunque beneficiava del collocamento mirato; mentre non risultava che il lavoratore dopo il licenziamento per cui è causa si fosse iscritto nelle liste speciali di collocamento e fosse rimasto nondimeno privo di occupazione; pertanto la Corte d'appello ha sostenuto che fosse onere del Santini cercarsi una nuova occupazione o quantomeno iscriversi nelle liste del collocamento; ed appartenendo Santini alle categorie protette secondo la Corte doveva presumersi che, ove si fosse tempestivamente iscritto nelle liste di collocamento, sarebbe stato destinatario del collocamento mirato previsto dall'art. 2 della legge n. 68 /19 99 entro l'arco di un triennio.

Per tale motivo la Corte ha condannato la società resistente alla reintegrazione del Santini nonché al pagamento a titolo risarcitorio di un'indennità pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione della giurisprudenza della di questa Corte.

Vi è quindi sul punto in discussione una motivazione congrua che si basa su presunzioni e che, come tale, si sottrae al sindacato di questa Corte.

Risultando altresì, per un verso, conforme al contenuto dell'ordinaria diligenza esigibile secondo l'art.1227 c.c., comma 2 (Cass.26828/2013, Cass.18.2.1980 n. 1208; Cass. 11 novembre 2002 n. 15838; Cass. 22 agosto,2003 n. 12352,.

Cass. 11 maggio 2005 n. 9898 e Cass. 11 marzo 2010 n. 5862 cit.), che non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose.

Mentre per altro verso, è risulta ta generica, e formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la tesi secondo cui Santini avrebbe in realtà osservato la diligenza richiesta, di cui si sta qui discorrendo.

5. Alla stregua di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque rigettato.

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 4.000, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17165-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Succursale Italiana, GIA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], DANIELA D'ANDREA, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 17165/2020 Cron. Rep. Ud. 04/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 3413/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma,, con la sentenza in atti, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.17166/2917, in riforma della gravata sentenza ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha condannato la società Opel bank S.p.A. oggi [OSCURATO:SOCIETA]. alla immediata reintegra del lavoratore ed al pagamento in favore del Santini di una indennità risarcitoria pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori e spese. In particolare la Corte ha limitato quanto alle conseguenze risarcitorie l'entità del risarcimento, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società sul cosiddetto aliunde perceptum vel percipiendum facendo riferimento ai principi affermati da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 34124/2019 affermando quindi che l'eccezione in questione non è un'eccezione in senso stretto ma è rilevabile d'ufficio anche in assenza di una eccezione di parte ed è proponibile anche in sede di rinvio, purché la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro. In conformità alla giurisprudenza citata la Corte d'appello ha affermato quindi che è possibile tener conto del cosiddetto aliunde percipiendum anche nel giudizio di rinvio allorquando come nella fattispecie sia stato dedotto nel primo atto utile; pertanto l'eccezione sollevata dalla società resistente era ammissibile anche nel giudizio di rinvio. Inoltre, conformemente a quanto argomentato dalla Cassazione in fattispecie sovrapponibili alla presente (Cass. nn. 16076/2012, 8006/2014,) la Corte d'appello ha affermato che il lavoratore licenziato senza giusta causa doveva collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre ex art. 1127 c.c. il pregiudizio subito e che pertanto il risarcimento del danno cui era tenuto il datore di lavoro, in conseguenza del licenziamento illegittimo, doveva essere limitato in base alla presunzione che, nell'arco di tre anni dalla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore licenziato avrebbe potuto trovare un'altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un articolato motivo di censura al quale ha resistito con controricorso Opel bank S.p.A. oggi [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hanno depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce la violazione e ,falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 384, 393, 421, 137 c.p.c., nonché dell'art. 18 della legge 300/70 e dell'art. 1227, comma 2 c.c. avendo la Corte capitolina erroneamente ritenuto ammissibile l'eccezione sull' aliunde percepiendum formulata dall'intimato per la prima volta in sede di rinvio, consentendo la modifica delle conclusioni violando e falsamente applicando l'articolo 384 c.p.c. e l'art. 393, commi 2 e 3 del codice di rito. 2.- Secondo una prima censura formulata per violazione degli artt. 384 e 393 c.p.c. la Banca intimata non aveva addotto alcuna ragione per la quale “il provvedimento di rinvio dovesse prevedere la necessaria modifica delle conclusioni e nemmeno la Corte romana” aveva motivato sullo stesso punto. La censura non può accogliersi. Va ricordato in premessa che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez un. n. 2731/2017, Ordinanza n. 6145/2019) il ricorso per c assazione che denunci un vizio di motivazione della sentenza non può essere accolto quando la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere. Nel caso di specie la questione a cui si fa riferimento è in effetti priva di fondamento alla luce dell’orientamento oramai risalente (Cass. Sez. lav. n. 20500/2008, n. 26828/2013, n. 16380/2021) secondo cui nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum" o il “percipiendum”, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, quando le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo, nel senso che se la circostanza si configura come fatto sopravvenuto, essa sia stata dedotta nel primo atto difensivo successivo; mentre quando la circostanza risulta già agli atti di causa essa non incontra preclusioni di sorta in merito alla sua rilevabilità. Ciò discende dalla considerazione che i l cosiddetto "aliunde perceptum" non integra una eccezione in senso stretto e, pertanto, è rilevabile dal giudice anche in assenza di un'eccezione di parte in tal senso, ovvero in presenza di un'eccezione intempestiva, sempreché la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro (v. in tal senso anche Cass. Sez. lav. n. 9464 del 21/4/2009), fermo restando che i fatti sopravvenuti devono essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile (v. Cass. Sez. lav. n. 5893 del 14/6/1999). Essendo quindi la questione in oggetto rilevabile d’ufficio essa era sempre deducibile nel corso del giudizio, sicchè la censura sollevata con riferimento alla modifica delle conclusioni è priva di fondamento. 3.- Secondo una diversa autonoma censura , pure sollevata nello stesso motivo, la controricorrente avrebbe contraddittoriamente eccepito nel giudizio di rinvio che andasse detratto sia il percipiendum sia l’aliunde perceptum affermando al tempo stesso che il ricorrente non aveva cercato altre occupazioni, e che sin dal 2009 l'Inps gli aveva corrisposto il trattamento pensionistico. Anche tale censura è infondata; premesso che la Corte di appello ha rigettato la pretesa detrazione relativa agli importi della pensione erogata dall’Inps, va considerato che le due eccezioni in questione possono coesistere essendo relative a fatti diversi. Al riguardo va ribadito che, come affermato da Cass. 11 marzo 2010 n. 5862, l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte sulla interpretazione dell'art. 1227 c.c. è pervenuta ad affermare i seguenti principi: tale articolo contiene ai commi 1 e 2 due distinte norme che regolano fattispecie diverse (Cass. 14 gennaio 1992 n. 320; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352). Il comma 1 regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un'ipotesi particolare della più generale previsione del concorso di più autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nel quale uno dei coautori è lo stesso danneggiato. Il comma 2 contempla una situazione, del tutto diversa, di danno causato dal solo debitore, e quindi non concerne problemi di nesso causale, ma solo di estensione o di evitabilità del danno; si tratta di conseguenze dannose che si sono effettivamente verificate, ma che il creditore avrebbe potuto evitare o ridurre , usando la ordinaria diligenza. 4. - Relativamente, infine, alle censure riguardanti la determinazione della condanna disposta ex art 18 l. 300/70 dalla Corte territoriale nella misura delle retribuzioni spettanti nel "triennio post recesso", va rilevato che la stessa Corte fonda tale decisum sul rilievo che secondo un orientamento reiterato (Cass. n. 26828/2013, 16076/2012, 8006/2014) il triennio post recesso segna di norma un limite oltre il quale la eziologia della inoccupazione non è automaticamente riferibile più al licenziamento ove non si oppongono condizioni di mercato specifiche o qualità soggettive del dipendente. Nella fattispecie la Corte di appello ha rilevato che Santini apparteneva alle categorie protette e dunque beneficiava del collocamento mirato; mentre non risultava che il lavoratore dopo il licenziamento per cui è causa si fosse iscritto nelle liste speciali di collocamento e fosse rimasto nondimeno privo di occupazione; pertanto la Corte d'appello ha sostenuto che fosse onere del Santini cercarsi una nuova occupazione o quantomeno iscriversi nelle liste del collocamento; ed appartenendo Santini alle categorie protette secondo la Corte doveva presumersi che, ove si fosse tempestivamente iscritto nelle liste di collocamento, sarebbe stato destinatario del collocamento mirato previsto dall'art. 2 della legge n. 68 /19 99 entro l'arco di un triennio. Per tale motivo la Corte ha condannato la società resistente alla reintegrazione del Santini nonché al pagamento a titolo risarcitorio di un'indennità pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione della giurisprudenza della di questa Corte. Vi è quindi sul punto in discussione una motivazione congrua che si basa su presunzioni e che, come tale, si sottrae al sindacato di questa Corte. Risultando altresì, per un verso, conforme al contenuto dell'ordinaria diligenza esigibile secondo l'art.1227 c.c., comma 2 (Cass.26828/2013, Cass.18.2.1980 n. 1208; Cass. 11 novembre 2002 n. 15838; Cass. 22 agosto,2003 n. 12352,. Cass. 11 maggio 2005 n. 9898 e Cass. 11 marzo 2010 n. 5862 cit.), che non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose. Mentre per altro verso, è risulta ta generica, e formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la tesi secondo cui Santini avrebbe in realtà osservato la diligenza richiesta, di cui si sta qui discorrendo. 5. Alla stregua di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque rigettato. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 4.000, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers
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