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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 36486/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 21/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato è inammissibile perché integralmente fondato su una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di doppia affermazione conforme di responsabilità; considerato che il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'art. 712 cod.pen. è aspecifico rispetto alla motivazione della corte di appello nei termini del dolo evebntuale di ricettazione ricavato da plurime circostanze di fatto esposte; considerato che alcuno argomento specifico fonda la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e che la negazione delle generiche è fondata su motivazione ampia e non sindacabile in questa sede; ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 13/01/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 21/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato è inammissibile perché integralmente fondato su una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di doppia affermazione conforme di responsabilità; considerato che il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'art. 712 cod.pen. è aspecifico rispetto alla motivazione della corte di appello nei termini del dolo evebntuale di ricettazione ricavato da plurime circostanze di fatto esposte; considerato che alcuno argomento specifico fonda la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e che la negazione delle generiche è fondata su motivazione ampia e non sindacabile in questa sede; ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36486/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris