CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 Centro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rap-presentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] delPrincipe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supportoanalogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù didelibera di conferimento incarico, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 65E28 F839A), che dichiara di voler ricevere le comuni-cazioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e alla pec antonionardone@ avvocatinapoli.legalmail.it, con cui è elettivamente domiciliata inRoma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].RicorrentecontroCentro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del liquidatoree socio [OSCURATO:PERSONA], corrente in Napoli alla R. Bracco, 45,cod. fisc. e p.ta i.v.a. n. 04199780638, rapp.to e difeso, giusta pro-cura speciale alla lite in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.n. [OSCURATO:PERSONA] 68T02 F839M) e [OSCURATO:PERSONA], (cod. fisc. n. CPPNumero registro generale 21130/2024Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 10789/2026Data pubblicazione 23/04/2026VCN 65M18 G596H) e con loro elett.te domiciliata in (00153)Roma, al L.go Arrigo, VII, 4 c/o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. I difensori dichiarano ai sensi e per gli effetti del II commadell’art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni inerenti il pre-sente giudizio al fax n. 081/5516275 o, eventualmente, agli indi-rizzi di posta elettronica cappelloterreri @ hotmail.com e/o PEC giovanniterreri @ pec.it e vincenzocappello @ pec.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 1764 depo-sitata il 22 aprile 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 6.785,43) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale.Numero registro generale 21130/2024Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 10789/2026Data pubblicazione 23/04/2026 P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore dei di-fensori dichiaratisi antistatari.Roma, 20/04/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti