Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2010

Cassazione n. 17365/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine allanon applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., dariconoscersi, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in viaprevalente rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., risultamanifestamente infondato;che, in particolare, deve sottolinearsi la censura con cui si contesta il giudizio dicomparazione fra opposte circostanze, per come realizzato dal giudice di merito, al pari diquello relativo alla rilevabilità dei presupposti di fatto per l’operatività delle circostanzestesse, implicano una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità,qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931);che, inoltre, nel caso di specie emerge come la richiesta della difesa risulti ad ogni modopriva di pregio, poiché, da un lato, il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen. in via prevalente rispetto alla recidiva reiterata è precluso dall’art. 69, quarto comma,cod. pen. e, dall’altro lato, i giudici di appello hanno congruamente motivato la nonconfigurabilità della speciale tenuità del danno nel caso di specie, in conformità alconsolidato indirizzo di questa Corte;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine allanon applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., dariconoscersi, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in viaprevalente rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., risultamanifestamente infondato;che, in particolare, deve sottolinearsi la censura con cui si contesta il giudizio dicomparazione fra opposte circostanze, per come realizzato dal giudice di merito, al pari diquello relativo alla rilevabilità dei presupposti di fatto per l’operatività delle circostanzestesse, implicano una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità,qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931);che, inoltre, nel caso di specie emerge come la richiesta della difesa risulti ad ogni modopriva di pregio, poiché, da un lato, il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen. in via prevalente rispetto alla recidiva reiterata è precluso dall’art. 69, quarto comma,cod. pen. e, dall’altro lato, i giudici di appello hanno congruamente motivato la nonconfigurabilità della speciale tenuità del danno nel caso di specie, in conformità alconsolidato indirizzo di questa Corte;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris