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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14438/2026

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Angeloni, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ElviraCommissari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreZagarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeTabasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7849/2023 depositatail 05/12/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13891/2024Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 14438/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Angeloni, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ElviraCommissari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreZagarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeTabasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7849/2023 depositatail 05/12/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13891/2024Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 14438/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 14438/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris