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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 02162/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15032/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.5681/2020 depositata il 24/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Iva, Irap ed Irpef emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], libero professionista, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti del medesimo dalla Guardia di Finanzae compendiata in apposito p.v.c., da cui emergevano, per quanto qui rileva,maggiori ricavi conseguiti dal predetto contribuente con riferimento al periodo d'imposta 2010 sulla base delle movimentazioni verificate sia sul conto corrente bancario cointestato al medesimo ed alla coniuge, che a quello intestato ai genitori, sul quale aveva delega ad operare, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente, ritenendo non provata la riconducibilità al contribuente e alla sua attività professionale delle movimentazioni rilevate sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo e giustificati, invece, i movimenti del conto corrente bancario cointestato con la moglie.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre va per cassazione sulla base di un unico motivo, con cui la difesa erariale deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 2697, 2728 e 2729 c.c. e 115, primo comma, c.p.с., sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere la ripresa a tassazione, quali ricavi professionali del contribuente non contabilizzati, delle somme movimentate sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo.

3. Questa S.C.,con ordinanza n. 22093 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il ricorso, rilevando che i giudici di appello non avevano correttamente applicato il principio secondo cui « la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 dettata in materia di imposte sui redditi […], omologa a quella stabilita dall'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, consentendo di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell'attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli "accrediti" (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli "addebiti") come ricavi; trattasi di presunzione legale "iuris tantum" che consente di considerare come ricavo riconducibile all'attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo e a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici come quelli sussistenti nella specie, e comportante l'inversione dell'onere della prova, spettando a quest'ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti […]».

In particolare, osservava questa Corte che «La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi escludendo, peraltro immotivatamente, la riferibilità a ricavi conseguiti dal contribuente nell'esercizio della propria attività professionale e noncontabilizzati, delle somme rinvenute sul conto corrente intestato aigenitori del medesimo, sul quale costui aveva la delega ad operare, che non erano giustificate dall'entità dei redditi conseguiti da quei congiunti».

4. L’Amministrazione finanziaria riassumeva il giudizio avanti alla Commissione regionale della Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe e qui gravata, in parziale accoglimento delle deduzioni dall’Agenzia delle entrate, riteneva, «in assenza di prova di circostanze idonee a vincere la presunzione in ordine alla natura delle operazioni bancarie non giustificate emerse dalle indagini»,non giustificati i movimenti bancari per l’importo di euro 86.219,41, con conseguente conferma della legittimità, in parte qua del relativo recupero a tassazione operato con l’atto impositivo impugnato.

5. Avverso la predetta il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, sorretto da due motivi; l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria finalizzata all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione del combinato disposto dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.с., dell’art. 118 disp. att. c.p.с. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, censurando la apparenza della motivazione della sentenza in ordine alla mancata prova fornita dal contribuente di fatti idonei a contrastare la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

2. Il motivo è infondato.

2.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U., sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.

2.2. Va ancora rammentato chela riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).

2.3. Nessuna di tali patologie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, lo stralcio rilevante della quale è riportato in narrativa, emerge con sufficiente esaustività l’iter logico seguito dalla CTR della Campania per argomentare i propri convincimenti.

3. Con il secondo strumento d i impugnazione il ricorrent e deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame di un punto d ecisivo della controversia , oggetto di discussione tra le parti , attinentealla valutazione analitica delle risultanze processuali posta a carico della CTR dalla ordinanza di rinvio, nonché, in relazione all'art. 360, primo comma,num. 3, c.p.с., la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erroneo riparto dei carichi probatori posto in essere nella sentenza impugnata.

3.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

3.2. La CTR ha evoca to i corrett i principi in materia di onere della prova somministrati con l’ordinanza di rinvio di questa Corte, dovendosi comunque rammentare, trattandosi di contribuente lavoratore autonomo, che con riguardo alla presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (da ultimo v.

Cass. Sez. 5, 20/12/2023, n. 35618, Rv. 669935 –01 ; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9403, Rv. 670819 -01) .

3.3. Tuttavia, il giudice del rinvio non ha provveduto allo specifico esame della prova contraria offerta dal contribuente, della quale si dà conto in ricorso, limitandosi ad affermare, genericamente, che in assenza di prova di circostanze idonee a vincere la presunzione in ordine alla natura delle operazioni bancarie non giustificate emerse dalle indagini, le stesse vanno recuperate a tassazione in ragione dei versamenti non giustificati come risultanti in sede di accertamento con adesione.

4. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15032/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.5681/2020 depositata il 24/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Iva, Irap ed Irpef emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], libero professionista, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti del medesimo dalla Guardia di Finanzae compendiata in apposito p.v.c., da cui emergevano, per quanto qui rileva,maggiori ricavi conseguiti dal predetto contribuente con riferimento al periodo d'imposta 2010 sulla base delle movimentazioni verificate sia sul conto corrente bancario cointestato al medesimo ed alla coniuge, che a quello intestato ai genitori, sul quale aveva delega ad operare, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente, ritenendo non provata la riconducibilità al contribuente e alla sua attività professionale delle movimentazioni rilevate sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo e giustificati, invece, i movimenti del conto corrente bancario cointestato con la moglie. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre va per cassazione sulla base di un unico motivo, con cui la difesa erariale deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 2697, 2728 e 2729 c.c. e 115, primo comma, c.p.с., sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere la ripresa a tassazione, quali ricavi professionali del contribuente non contabilizzati, delle somme movimentate sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo. 3. Questa S.C.,con ordinanza n. 22093 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il ricorso, rilevando che i giudici di appello non avevano correttamente applicato il principio secondo cui « la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 dettata in materia di imposte sui redditi […], omologa a quella stabilita dall'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, consentendo di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell'attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli "accrediti" (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli "addebiti") come ricavi; trattasi di presunzione legale "iuris tantum" che consente di considerare come ricavo riconducibile all'attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo e a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici come quelli sussistenti nella specie, e comportante l'inversione dell'onere della prova, spettando a quest'ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti […]». In particolare, osservava questa Corte che «La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi escludendo, peraltro immotivatamente, la riferibilità a ricavi conseguiti dal contribuente nell'esercizio della propria attività professionale e noncontabilizzati, delle somme rinvenute sul conto corrente intestato aigenitori del medesimo, sul quale costui aveva la delega ad operare, che non erano giustificate dall'entità dei redditi conseguiti da quei congiunti». 4. L’Amministrazione finanziaria riassumeva il giudizio avanti alla Commissione regionale della Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe e qui gravata, in parziale accoglimento delle deduzioni dall’Agenzia delle entrate, riteneva, «in assenza di prova di circostanze idonee a vincere la presunzione in ordine alla natura delle operazioni bancarie non giustificate emerse dalle indagini»,non giustificati i movimenti bancari per l’importo di euro 86.219,41, con conseguente conferma della legittimità, in parte qua del relativo recupero a tassazione operato con l’atto impositivo impugnato. 5. Avverso la predetta il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, sorretto da due motivi; l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria finalizzata all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione del combinato disposto dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.с., dell’art. 118 disp. att. c.p.с. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, censurando la apparenza della motivazione della sentenza in ordine alla mancata prova fornita dal contribuente di fatti idonei a contrastare la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. 2. Il motivo è infondato. 2.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U., sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. 2.2. Va ancora rammentato chela riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 2.3. Nessuna di tali patologie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, lo stralcio rilevante della quale è riportato in narrativa, emerge con sufficiente esaustività l’iter logico seguito dalla CTR della Campania per argomentare i propri convincimenti. 3. Con il secondo strumento d i impugnazione il ricorrent e deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame di un punto d ecisivo della controversia , oggetto di discussione tra le parti , attinentealla valutazione analitica delle risultanze processuali posta a carico della CTR dalla ordinanza di rinvio, nonché, in relazione all'art. 360, primo comma,num. 3, c.p.с., la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erroneo riparto dei carichi probatori posto in essere nella sentenza impugnata. 3.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 3.2. La CTR ha evoca to i corrett i principi in materia di onere della prova somministrati con l’ordinanza di rinvio di questa Corte, dovendosi comunque rammentare, trattandosi di contribuente lavoratore autonomo, che con riguardo alla presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 20/12/2023, n. 35618, Rv. 669935 –01 ; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9403, Rv. 670819 -01) . 3.3. Tuttavia, il giudice del rinvio non ha provveduto allo specifico esame della prova contraria offerta dal contribuente, della quale si dà conto in ricorso, limitandosi ad affermare, genericamente, che in assenza di prova di circostanze idonee a vincere la presunzione in ordine alla natura delle operazioni bancarie non giustificate emerse dalle indagini, le stesse vanno recuperate a tassazione in ragione dei versamenti non giustificati come risultanti in sede di accertamento con adesione. 4. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo
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