CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 09/10/2020 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui, il precedente 22/01/2020, era stata respinta l'istanza di revoca della confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Trieste n. 36, di cui la predetta è proprietaria. In particolare, l'opponente riveste tale qualifica per aver acquistato le quote societarie della "[OSCURATO:SOCIETA]." dal proprio genitore [OSCURATO:PERSONA], soggetto nei cui confronti era stata disposta la confisca a seguito di condanna definitiva per il reato vsottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, commesso in qualità di amministratore della compagine sociale (la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.") che precedentemente, sotto forma di cessione di ramo d'azienda, aveva conferito l'immobile di cui trattasi alla menzionata "[OSCURATO:SOCIETA].". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Rileva segnatamente che il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la proposta opposizione facendo richiamo a principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari reali, senza tener conto del fatto che, nello specifico, era stata chiesta la revoca di un provvedimento definitivo di confisca e omettendo, inoltre, di confutare gli argomenti a sostegno dell'istanza restitutoria, costituiti dall'essere l'opponente l'effettiva titolare delle quote sociali della "[OSCURATO:SOCIETA]." (per averle acquistate da [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, persona estranea al reato. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12- bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Sostiene, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di reati tributari produttivi di un risparmio di spesa, il sequestro preventivo funzionale alla confisca è sempre finalizzato all'ablazione diretta del profitto, potendosi far luogo a quello di valore solo ove il primo sia, per qualche ragione, impossibile e, in altra occasione, hanno aggiunto, nel valutare la possibilità di disporre il sequestro funzionale alla confisca con riguardo a beni di un ente per violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante, che la confisca del profitto, laddove attinga danaro o altre res fungibili, va sempre intesa come diretta. Assume, quindi, che il provvedimento gravato sarebbe affetto dal vizio dedotto, in quanto il giudice investito dell'opposizione non avrebbe valutato la concreta applicabilità di una confisca per equivalente, omettendo di vagliare la correttezza del provvedimento ablativo.3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l'azionata impugnativa principiando dal vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta la confisca di cui trattasi per equivalente, in spregio ai principi enunciati, a più riprese, dalle Sezioni Unite della Corte, che hanno affermato, in un'occasione, che, in relazione ai reati tributari produttivi di risparmio di spesa, il sequestro preventivo funzionale alla confisca è sempre finalizzato all'abiezione diretta del profitto, potendosi far luogo a quello di valore solo ove il primo sia, per qualche ragione, impossibile e hanno precisato, in altra occasione, che la confisca del profitto disposta sui beni di un ente per violazioni tributarie commesse dal suo legale rappresentante va sempre intesa come diretta, laddove attinga danaro o altre res fungibili. Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza sia del tutto destituita di fondamento, indipendentemente dalla corretta qualificazione della misura, che, per quanto emerge dagli atti, parrebbe disposta per equivalente nonostante il bene attinto sia collegabile in via diretta all'illecito formante oggetto di contestazione. Giova evidenziare, infatti, che la censura in oggetto non è stata fatta valere con l'atto di opposizione, la qual cosa ne determina l'indeducibilità in sede di legittimità, in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).3. Risulta, invece, fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, sostenendo che il giudice gravato avrebbe rigettato la proposta opposizione mediante il richiamo a principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle misure cautelari reali, sebbene nella vicenda concreta si instasse per la revoca di un provvedimento definitivo di confisca e senza confutare gli argomenti a sostegno della richiesta restitutoria, costituiti dall'essere l'opponente persona estranea al reato ed effettiva titolare delle quote sociali della "[OSCURATO:SOCIETA].", per averle acquistate in buona fede dal proprio genitore successivamente alla perpetrazione dell'illecito. Osserva al riguardo il Collegio che l'ordinanza gravata omette totalmente di confrontarsi con le osservazioni poste a fondamento dell'opposizione. E invero, il giudice dell'esecuzione, nel disattendere l'impugnativa proposta dalla proprietaria della res avverso il rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento ablatorio, ha fatto espresso richiamo a taluni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla misura cautelare del sequestro preventivo (segnatamente a quelli formulati da Sez. 3, n. 36347 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pica, Rv. 276700-01 e da Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, Zagaria e altro, Rv. 221843-01), non applicabili sic et simpliciter in una fase diversa, qual è quella conseguente all'emissione del provvedimento definitivo di confisca. D'altro canto, l'anzidetto giudicante, qualificando l'acquisto dell'immobile da parte dell'opponente in termini di post delictum irrilevante ai fini della consumazione del reato e in tal modo genericamente disattendendo l'impugnativa azionata, ha del tutto obliterato la disamina degli argomenti che ne avevano determinato la proposizione. Ciò ove si tenga conto del fatto che l'opponente aveva rivendicato, per un verso, la propria estraneità al reato tributario per cui era intervenuta la condanna del padre ed era stata altresì disposta la confisca dell'immobile e, per altro verso, l'assoluta buona fede nell'acquisto dello stesso, assumendo che forniva riscontro a quanto sostenuto la tempistica della vicenda concreta, posto che la commissione dell'illecito, consistita nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, risaliva all'inizio dell'anno 2011, con il trasferimento del bene, sotto forma di cessione di ramo d'azienda, dalla società di cui il genitore era amministratore ad altra compagine sociale al predetto egualmente riconducibile, che il suo acquisto delle quote della società cessionaria era avvenuto il 25/10/2013 e che il sequestro preventivo era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari il successivo 27/05/2014. 4. L'evidenziato difetto argomentativo su un tema evidentemente non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, delle deduzioni prospettate con la proposta opposizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna