Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 40898/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/2/2021 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto per difetto di querela, previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'esclusione della menzionata aggravante.

In particolare rileva il PG ricorrente come dalle dichiarazioni dell'impiegata della ditta vittima del furto emerga che gli imputati, per penetrare nelle pertinenze della stessa e svaligiare uno dei camion ivi parcheggiati, avrebbero necessariamente rimosso i pannelli della recinzione per poi eventualmente risistemarli.

Erroneamente, dunque, la Corte avrebbe ritenuto che tale comportamento non integri l'aggravante della violenza sulle cose, pur ammettendo l'intervento manipolativo che pacificamente la giurisprudenza ritiene sufficiente per la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 625 comma 1 n. 2) c.p.

3. In data 22 settembre 2022 il difensore degli imputati ha trasmesso le proprie conclusioni rimettendosi al giudizio della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l'aggravante della violenza sulle cose, integrante la circostanza di cui all'art. 625 n. 2) c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, Sentenza n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/2/2021 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto per difetto di querela, previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'esclusione della menzionata aggravante. In particolare rileva il PG ricorrente come dalle dichiarazioni dell'impiegata della ditta vittima del furto emerga che gli imputati, per penetrare nelle pertinenze della stessa e svaligiare uno dei camion ivi parcheggiati, avrebbero necessariamente rimosso i pannelli della recinzione per poi eventualmente risistemarli. Erroneamente, dunque, la Corte avrebbe ritenuto che tale comportamento non integri l'aggravante della violenza sulle cose, pur ammettendo l'intervento manipolativo che pacificamente la giurisprudenza ritiene sufficiente per la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 625 comma 1 n. 2) c.p. 3. In data 22 settembre 2022 il difensore degli imputati ha trasmesso le proprie conclusioni rimettendosi al giudizio della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l'aggravante della violenza sulle cose, integrante la circostanza di cui all'art. 625 n. 2) c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, Sentenza n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Sentenza Cassazione n. 40898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris