CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 31754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/03/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 marzo 2026, la Corte di appello di Bologna, inriforma della sentenza dell’11 gennaio 2022 del Tribunale di Bologna,dichiarava l’estinzione del reato (art. 497 bis cod. pen.) per prescrizione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale provvedimento, il Procuratore generale presso la Corte diappello di Bologna ha proposto ricorso, lamentando, con un unico motivo, laviolazione dell’art. 606, lett. b, cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente osserva che in primo grado era statariconosciuta nei confronti degli imputati la recidiva reiterata infraquinquennale exart. 99, comma quarto, cod. pen.Tuttavia, la Corte di appello, pur dando atto dell’applicazione in concretodella recidiva reiterata e infraquinquennale, aveva erroneamente individuato cometermine massimo di prescrizione quello di dieci anni.Al contrario, tenuto conto che il reato contestato (art. 497 bis cod. pen.)prevede come massimo edittale cinque anni, il termine ordinario di prescrizioneammonta ad anni otto e mesi quattro (tenuto conto dell’aumento previsto dall’art.99, comma quarto, cod. pen.) e non già sei anni come indicato dai giudici di merito,ulteriormente aumentato di due terzi per effetto dell’art. 161, comma secondo,cod. pen. (tenuto conto del decreto di rinvio a giudizio del 15 settembre 2020).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Agli imputati è contestata e riconosciuta la recidiva reiterata edinfraquinquennale.Quanto alla contestazione della recidiva reiterata e pluriaggravata, qualecircostanza ad effetto speciale, implicante un aumento di due terzi del temponecessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. e di due terzi in relazione al computodel termine massimo prescrizionale disciplinato dall'art. 161 cod. pen., importapreliminarmente osservare come la recidiva reiterata, pur dopo la novellacodicistica operata dalla l. n. 251 del 2005, ha natura facoltativa, fuori dei casi dicui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., spettando al giudice, con il dovere diadeguata motivazione, la valutazione circa l'effettiva idoneità in concreto adindicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità delcondannato (Sez. 2, n. 19557 del 19/03/2008, Buccheri, Rv. 240404).In particolare, si è sostenuto in dottrina ed in giurisprudenza comel'esplicazione di tutti gli effetti e delle conseguenze processuali della recidiva,proprio in ragione della sua natura di circostanza inerente esclusivamente allapersona del colpevole e non incidente sul fatto di reato, sia correlata alla solaipotesi in cui la stessa sia espressione ed indice sintomatico di maggiorecolpevolezza e pericolosità sociale, di guisa che, oltre all'accertamento di naturaformale, alla stregua, cioè, della disamina della biografia personale emergente dalcertificato del casellario giudiziale, è anche necessario che la stessa vengagiudizialmente ritenuta applicabile e ricorrente in concreto e, dunque, soltanto incaso di applicato aumento di pena per la recidiva e nell'ipotesi di valutazione diequivalenza o di subvalenza della stessa rispetto alle circostanze attenuanti(vedasi, sul punto Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280262).Invero, la parte ricorrente ha allegato la sentenza di primo grado nellaquale oltre a dare atto dei numerosi precedenti degli imputati (il Martinelliannovera 17 iscrizioni, il [OSCURATO:PERSONA] 13 iscrizioni), precisa che la sistematicità deireati è sintomatica di una costante indifferenza al rispetto della legge, lareiterazione dei reati non è stata infrenata nel tempo neppure dalla esecuzionedelle pene inflitte nell’ambito di altri procedimenti, in parte anche in formadetentiva, o dai benefici concessi (p. 3 della sentenza).3. È, pertanto, sufficiente richiamare il consolidato indirizzogiurisprudenziale secondo il quale la recidiva reiterata e infraquinquennale, inquanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide, invero, sia sul computodel termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen.,sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, aisensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023,Bisiccè, Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721 -01; Sez. V, n. 32679 del 13 giugno 2018, Pireddu, Rv. 273490).In proposito, il Collegio aderisce all'indirizzo assolutamente prevalente che,ai fini del calcolo della prescrizione, in ipotesi di contestazionedi recidiva qualificata, ritiene che possa e debba operarsi un doppio aumento.Il principio è applicabile, per identità di ratio, anche alle altre formedi recidiva qualificata e, per quanto qui di interesse, anche alla recidiva reiterataed infraquinquennale.Al contrario, l'isolato orientamento della Corte di cassazione (Sez. 6, n.47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518), a parere del quale, in temadi prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al finedell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, commasecondo, cod. pen., ovvero del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, commasecondo, ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a caricodel reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale,non può essere condiviso.Tale arresto rimette invero all'arbitrio dell'interprete - in difetto di esplicitiriferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predettaforma di recidiva, caso per caso, così esponendo la disciplina della prescrizione aseri rilievi di illegittimità costituzionale, per difetto di tassatività (Sez. 2, n. 57755del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274721).3.1. Sotto altro profilo, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare,in ripetute occasioni, che il criterio basato sul doppio aumento non comportaalcuna lesione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell' art. 4 del Protocollon. 7 della CEDU - il quale vieta soltanto "di perseguire o giudicare una persona perun secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti chesono sostanzialmente gli stessi" - come interpretato dalla sentenza della CorteEDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c Russia, posto che l'istitutodella prescrizione non rientra nello spettro applicativo dell'art. 4 cit. (Sez. 3, n.50619 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271802; Sez. 4, n. 6152 del19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021).Stando al tenore della contestazione, la causa estintiva in discorso non èmaturata, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 161, comma secondo,cod. pen., la quale prevede, ai fini della determinazione del tempo necessario aprescrivere, l'aumento di due terzi della pena edittale massima nel caso dicontestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale, ai sensi dell'art. 99,comma quarto, cod. pen. - che ricorre nel caso di specie.4. La pena massima comminata per il reato in esame è pari ad anni cinquedi reclusione, aumentata di due terzi per la ritenuta recidiva reiterata edinfraquinquennale (anni 8 e mesi quattro di reclusione) e ulteriormente aumentatadi due terzi (quindi con calcolo finale di anni tredici, mesi dieci e giorni venti direclusione) per la disciplina ad hoc degli aumenti per le interruzioni (v. decretoche dispone il giudizio del 15 settembre 2020).Il termine di prescrizione è dunque pari ad anni tredici, mesi dieci e giorniventi, all'evidenza, il termine di prescrizione, decorrente dal 17 novembre 2015,non è ancora maturato, essendo destinato a perfezionarsi non prima del 7 ottobre2029.Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Bologna.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente