Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 1959

Cassazione n. 40775/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1959 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 23 dicembre 2020, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva la confisca de plano dei beni sequestrati nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] precedentemente definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione degli articoli 127, 130 e 263 cod.proc.pen..

Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi deducendo come non fosse stata accertata la natura di beni culturali di quanto confiscato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione.

Invero il giudice dell'esecuzione ex art. 676 comma 1 cod.proc.pen. è competente a decidere senza formalità sulla confisca delle cose in sequestro.

In tali casi vi provvede ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. secondo cui contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero e l'interessato.

Il procedimento si svolge con le forme dell'art. 666 e cioè con la rituale citazione delle parti.

Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerate ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. dispone trasmettersi gli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione.

Roma, 2 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. , L Dbtt. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1959 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 23 dicembre 2020, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva la confisca de plano dei beni sequestrati nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] precedentemente definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione degli articoli 127, 130 e 263 cod.proc.pen.. Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi deducendo come non fosse stata accertata la natura di beni culturali di quanto confiscato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione. Invero il giudice dell'esecuzione ex art. 676 comma 1 cod.proc.pen. è competente a decidere senza formalità sulla confisca delle cose in sequestro. In tali casi vi provvede ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. secondo cui contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero e l'interessato. Il procedimento si svolge con le forme dell'art. 666 e cioè con la rituale citazione delle parti. Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerate ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. dispone trasmettersi gli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione. Roma, 2 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. , L Dbtt. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40775/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris