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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05812/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26238/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia l'erronea valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa in relazione all'orario dell'aritmia che ha colpito l'imputato, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame, in quanto meramente pretestuose (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza della motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta, consistita in una mera resistenza c.d. passiva, è altresì fondato su argomenti meramente riproduttivi delle stesse ragioni già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto non è stata contestata alcuna circostanza aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26238/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia l'erronea valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa in relazione all'orario dell'aritmia che ha colpito l'imputato, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame, in quanto meramente pretestuose (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza della motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta, consistita in una mera resistenza c.d. passiva, è altresì fondato su argomenti meramente riproduttivi delle stesse ragioni già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto non è stata contestata alcuna circostanza aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 05812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris