CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5076/02/2017,depositata in data 28 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. La società contribuente, a prevalente partecipazionepubblica, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provincialedi Salerno l’avviso di accertamento n. REQ030500419/2009, con ilNumero registro generale 31998/2018Numero sezionale 5321/2026Numero di raccolta generale 23008/2026quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’aiuto di StatoData pubblicazione 10/07/2026(dichiarato tale dalla Commissione CEE nel 2002) fruito nel 1998 pereffetto dell’esenzione fiscale disposta a favore delle s.p.a. apartecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblicilocali; in particolare, la società aveva presentato la dichiarazione exart. 27, comma 3, l. 62/2005, per i periodi di fruizione dell’esenzionesenza indicare diverse variazioni in aumento per oltre 800 milioni dilire.Nel ricorso introduttivo la contribuente contestava solo levariazioni relative ad accantonamento per rischi su crediti(recuperate per oltre 500 milioni di lire, pari alla quota superiore allo0,50% - percentuale deducibile ex art. 71 t.u.i.r. - del valorenominale) e per spese di manutenzione, riparazione edammodernamento (recuperate per oltre 100 milioni di lire, pari allaquota superiore al 5% - percentuale deducibile ex art. 67, comma 7,t.u.i.r. - del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili).La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alle spese relativealla manutenzione, riparazione ed ammodernamento.2. L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributariaregionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno; ribadiva lalegittimità del recupero nella sua interezza, evidenziandol’inammissibilità della documentazione prodotta dalla contribuentesolo in iudicio, in violazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n.633/1972.La società si costituiva contestando l’avverso dedotto espiegando appello incidentale volto alla riforma della sentenza nellaparte a sé sfavorevole.La CTR dichiarava inammissibile l’appello incidentale, in quantotardivamente proposto, ed accoglieva il gravame dell’Ufficio,riconoscendo legittimo il recupero delle spese di manutenzione,riparazione ed ammodernamento; riteneva, in particolare, nonfornita dalla contribuente la prova della proprietà in capo al ComuneNumero registro generale 31998/2018Numero sezionale 5321/2026degli impianti di deputazione delle acque reflue né delle speseNumero di raccolta generale 23008/2026eseguite sui beni comunali. Data pubblicazione 10/07/20263. Avverso detta decisione la contribuente propose ricorso percassazione, affidandosi a sette motivi; con i primi tre censurava ladeclaratoria di tardività dell’appello incidentale spiegato.Con la sentenza n. 21397/2017 questa Corte accolse i primitre motivi del ricorso, assorbiti gli altri, così motivando: «Deve,infatti, essere ribadito il principio secondo il quale l'art. 47-bis deld.lgs. n. 546 del 1992 - introdotto, con effetto dal 9 aprile 2008,dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 59 del 2008, convertito dalla leggen. 101 del 2008 - si interpreta, in considerazione della sedesmateriae in cui è stato inserito, della finalità di accelerare lecontroversie in materia di aiuti di stato e della disciplina transitoria,contenuta nei commi 2 e 3 dell'art. 2 del d.l. n. 59 cit., nel senso chela riduzione a metà dei termini processuali (salve le previsteeccezioni), stabilita dal comma 7, si riferisce unicamente ai casi ilcontribuente abbia ottenuto, da parte della commissione tributariaprovinciale, la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'attoimpugnato (Cass. nn. 26285 del 2010, 6534 del 2012, 23797 del2016). Poiché nella fattispecie non risulta dagli atti che dettacondizione si sia verificata, l'applicazione del comma 7 dell'art. 47-bis cit. era in radice esclusa, con la conseguenza che la CTR avrebbedovuto esaminare l'appello incidentale della contribuente (e lecontrodeduzioni all'appello principale dell'Ufficio), il quale contenevavarie censure alla sentenza di primo grado, involgenti anche lalegittimità dell'emanazione dell'atto impugnato».4. Riassunto il giudizio dalla contribuente, la Commissionetributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, consentenza n. 5076/02/2018, accoglieva l’appello della società:riguardo ai costi di manutenzione, condivideva l’assunto dellaricorrente circa l’inapplicabilità del limite di deducibilità del 5%; conriferimento alla svalutazione dei crediti, aderiva alle conclusioni dellaNumero registro generale 31998/2018Numero sezionale 5321/2026Numero di raccolta generale 23008/2026parte privata alla luce della ‘impossibile esigibilità’ dei crediti, vetustiData pubblicazione 10/07/2026e in parte già prescritti.5. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazionel’Agenzia, affidandosi a due motivi. La contribuente resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il patrono erariale lamenta, in relazioneall'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.» per avere la CTR omessoqualsiasi decisione sull’eccezione di inammissibilità delladocumentazione probatoria prodotta dalla contribuente in iudicio inviolazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972; analogo erroreha, poi, commesso per aver del tutto omesso di pronunciarsisull’eccezione di difetto di prova della contribuente del proprioassunto (in particolare, circa la titolarità in capo al Comune dei beniinteressati dalla manutenzione).1.1. Il motivo è fondato.1.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31998/2018Numero sezionale 5321/2026Numero di raccolta generale 23008/2026abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarliData pubblicazione 10/07/2026compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).1.3. Nella specie la ricorrente ha indicato nel corpo delcontroricorso gli atti nei quali aveva avanzato l’eccezione diinammissibilità della produzione documentale, versata dallacontribuente solo in giudizio; la CTR non solo non ha dato atto, nellamotivazione, della proposizione dell’eccezione, ma ha anche omessoqualsiasi decisione sulla stessa.1.4. L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce delcomplessivo tenore della decisione nella specie non può ritenersisussistente un implicito rigetto dell’eccezione de qua.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ (censurabilemediante ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto dimotivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudicedi merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmentecensurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimitàsulla decisione inespressa e sulla sua decisività; Cass. 08/05/2023n. 12131) sono stati tracciati da tempo da questa Corte. Si ècostantemente affermato che ricorre la statuizione implicita di rigettodi una domanda o di un’eccezione quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda ol’eccezione, pur se non espressamente trattate, siano superate otravolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone,come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (da ultimo, Cass. 26/09/2024, n. 25710).Si è, ad esempio, ritenuto, in ipotesi di impugnativa di cartelladi pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, che ladecisione di rigetto, da parte del giudice di merito, dei motivi diNumero registro generale 31998/2018Numero sezionale 5321/2026Numero di raccolta generale 23008/2026merito comporti il rigetto implicito di quelli (pur ritualmente propostiData pubblicazione 10/07/2026dal contribuente) relativi alla regolarità formale della cartella (Cass.06/02/2025, n. 2953).1.5. Nella specie, la CTR ha ritenuto fondato il gravame dellasocietà contribuente, bypassando completamente l’eccezione,sollevata dall’Ufficio, di inammissibilità della documentazioneprodotta.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo, con il quale l’Ufficio lamenta, sempre in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 67 e 32 D.P.R. 600/73, e dell’art.52D.P.R.633/72, nonche’ degli artt.2697 e 2729 c.c.».3. In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbitoil secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, SezioneStaccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, indiversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti