CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 30952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; r letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorso.: sono inammissibili perché contestano la sussistenza dei costituti giustificativi del reato di cui all'ad 337 cp in termini di manifesta infondatezza/atteso l'inequivoco portato intimidatorio ascrivibile alle frasi rispettivamente proferite dai due ricorrenti riportate nel capo di. imputazione, correttamente e coerentemente apprezzate dalla sentenza impugnata anche alla luce del complessivo contesto connotante le condotte in questione, con valutazione di merito insindacabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.