CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 settembre 1969
Cassazione n. 41003/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1969 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta in data 14/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma in data 17/06/2021, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2020 (dep. il giorno 11 settembre 2020) la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello interposto da Salvatore BARRILE avverso la pronuncia resa il 18 luglio 2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale lo stesso imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulla cose (artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.) con la recidiva reiterata e specifica (art. 99, comma 4, cod. pen.), e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro centottanta di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato che la declaratoria di inammissibilità del gravame sarebbe stata resa in violazione della legge processuale, e in particolare degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità, indicate negli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente: - la Corte territoriale avrebbe affermato l'inammissibilità dell'appello a cagione della sua genericità (ritenendo che con esso sarebbero state mosse censure apparenti, omettendo di confrontarsi con l'iter motivazionale del primo Giudice) tramite formule stereotipate; - tuttavia, nel caso di specie erano state sollevate doglianze che aggredivano la motivazione della sentenza di primo grado su profili specifici, relativi alla responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio e, comunque, l'onere di specificità dell'impugnazione doveva essere parametrato all'insufficiente motivazione della pronuncia gravata; - di conseguenza, la Corte di appello avrebbe finito con l'anticipare un giudizio di manifesta infondatezza delle censure difensive (come paleserebbe la motivazione della sentenza impugnata) così dichiarando l'inammissibilità ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. al dì fuori dei casi previsti da tale ultima norma. 1.1. La sentenza di primo grado - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il furto aggravato di energia elettrica a lui contestato, rilevando - a fronte della richiesta difensiva di escludere l'aggravante della violenza sulle cose e di ritenere il difetto di procedibilità per mancanza di querela - come dal verbale di accertamento e verifica redatto dai tecnici dell'ENEL (acquisito col consenso delle parti) fosse emerso che presso l'alloggio dell'imputato era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica tramite un cavo collegato al pannello del contatore, il quale era stato divelto dal muro («i) predetto contattore [...] risultava divelto e bypassato»). Pertanto, il Tribunale aveva ravvisato i presupposti della circostanza aggravante della violenza sulle cose e ritenuto il reato procedibile d'ufficio. Ancora, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, sulla scorta della non eclatante gravità dei fatti, dell'entità piuttosto contenuta dei prelievi illeciti (facendo riferimento pure alla probabile breve durata di essi) e del comportamento processuale dell'imputato, formulando pertanto un giudizio di equivalenza con la detta aggravante e con la contestata recidiva reiterata specifica; ed aveva determinato la pena in mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro 180,00 di multa (indicandone le ragioni). 1.2. A fronte di tale iter per nulla insufficiente, l'atto di appello ha reiterato la richiesta di declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, assumendo l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il fatto era stato commesso con violenza sulle cose. A sostegno di tale asserto l'appellante ha allegato che il misuratore elettrico non presentava alcun segno di manomissione e soggiunto che nella specie non vi era stato alcun danneggiamento o manomissione o dismissione del misuratore o di altro bene di pertinenza dei soggetto passivo del reato (che non potevano trarsi dal mero distacco di un pannello con la apposizione di un cavo di collegamento). Dunque, sotto tale profilo il gravame non si è effettivamente confrontato con il dato indicato apertis verbis dal primo Giudice, ossia con il fatto che i tecnici intervenuti avessero verificato che il misuratore era stato divelto (oltre che era stato collegato un cavo al pannello di esso). Ancora, l'atto di appello aveva chiesto di ritenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e ridurre la pena (facendo riferimento solo alla pena detentiva), assumendo che essa non fosse «adeguatamente proporzionata alla condotta di reato che si è delineata nel corso dell'istruttoria dibattimentale», richiamando in particolare il brevissimo intervallo temporale dell'illegittimo impossessamento dell'energia. Anche tale allegazione non si è confrontata né in fatto né in diritto con la sentenza del Tribunale: - quanto alle circostanze attenuanti generiche, perché non ha tenuto conto che il Giudice aveva già compiuto il bilanciamento nella maniera più favorevole all'imputato, alla luce del divieto di prevalenza posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. per i recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen. come il BARRILE; - e quanto alla riduzione della pena detentiva, determinata dal primo giudice in misura superiore di soli quindici giorni al minimo edittale, adducendo i medesimi elementi già vagliati Tribunale senza censurarne effettivamente le argomentazioni. 1.3. Dunque: - poiché la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni di certo valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822 - 01); - correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il gravame; - e il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01). 2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021