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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 48253/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; elette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021 il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di opposizione, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di specie, infatti, il decreto di rigetto era stato comunicato al difensore domiciliatario il 13 novembre 2018, mentre il ricorso era stato depositato solo in data 4 dicembre 2018, oltre il previsto termine normativo di venti giorni (scaduto nella giornata lavorativa del 3 dicembre 2018).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura.

Con il primo ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, oltre che dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che la sua impugnazione sarebbe stata correttamente depositata per via telematica, nel pieno rispetto della disciplina dettata dall'art. 16-bis, comma 7, dl. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, per cui il perfezionamento del deposito si determina al momento dell'emissione della seconda PEC di avvenuta consegna - per l'appunto verificatasi il giorno 3 dicembre 2018 -.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata anche con riguardo alla ivi disposta condanna alle spese di lite, conseguente alla ritenuta tardività nella proposizione dell'opposizione, in quanto, a suo dire, assunta in violazione o falsa applicazione dell'art. 702-ter, comma 6, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza - trattabili congiuntamente - non sono fondati, con conseguente pronuncia del rigetto del ricorso.2.

Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del D.P.R. n. 115 del 2002, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio può essere proposto dall'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Per come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, nel caso di specie il difensore domiciliatario aveva ricevuto la comunicazione del decreto di rigetto il 13 novembre 2018, per poi depositare il ricorso solo il successivo 4 dicembre 2018, oltre il previsto termine normativo di venti giorni dalla comunicazione.

Il computo, infatti, segue la regola generale fissata dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per cui dies a quo non computatur, con la conseguenza che i venti giorni erano da considerarsi già decorsi nella giornata lavorativa del 3 dicembre 2018.

2.1. Né, d'altro canto, può essere posto dubbio alcuno in ordine al fatto che l'indicato termine sia, effettivamente, pari a venti giorni, essendo stato recentemente chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e ss. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e ss.

D.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (così, espressamente, Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01).

Nelle controversie sui compensi, infatti, primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica (patrimoniale) della causa, mentre, invece, nel distinto contesto - qui di interesse - delle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (così, in motivazione, Sez. 4, n. 20087 del 29/04/2010, Siddu, Rv. 247546-01).

3. A fronte della troncante decisività dei superiori assunti, non è di nessun pregio la circostanza, dedotta dal ricorrente, per cui in data 3 dicembre 2018 costui aveva tempestivamente trasmesso copia del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ricevendo le conseguenti ricevute di avvenuta consegna.

3.1. E' stato, infatti, affermato, con specifico riferimento alla materia del patrocinio a spese dello Stato, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art.583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931-01).

Trattasi di linea interpretativa già espressa in materia di opposizione a decreto penale di condanna, in cui, per l'appunto, è stata esclusa la trasmissibilità dell'impugnazione per via telematica.

E' stato ritenuto, in particolare, che è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740-01; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095-01).

Tale esegesi è stata più volte ribadita da diverse pronunce di questa Corte riguardanti la più generale materia delle impugnazioni nel giudizio penale, in cui vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, trattandosi di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla norma è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge (così, tra le tante, Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263321-01).

3.2. Nessuna modifica all'indicato indirizzo ermeneutico è stata apportata, infine, neanche con l'introduzione della legislazione emergenziale dettata dall'emergenza pandemica - comunque successiva ai fatti del presente giudizio - essendo stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante posta elettronica certificata, in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili (così Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644-01).

D'altro canto, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, è legittimo l'utilizzo della posta elettronica certificata per gli atti di impugnazione proposti ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ove sottoscritti digitalmente e trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, in virtù della conservazione di efficacia prevista dall'art. 24, comma 6-decies d.l. citato, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, tuttavia, non sana l'inammissibilità delle impugnazioni proposte nel periodo antecedente, per le quali siano previste specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria della norma rispetto alle previsioni processuali generali (così, Sez. 1, n. 10941 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283074-01).

3. In ragione delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; elette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021 il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di opposizione, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di specie, infatti, il decreto di rigetto era stato comunicato al difensore domiciliatario il 13 novembre 2018, mentre il ricorso era stato depositato solo in data 4 dicembre 2018, oltre il previsto termine normativo di venti giorni (scaduto nella giornata lavorativa del 3 dicembre 2018). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, oltre che dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la sua impugnazione sarebbe stata correttamente depositata per via telematica, nel pieno rispetto della disciplina dettata dall'art. 16-bis, comma 7, dl. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, per cui il perfezionamento del deposito si determina al momento dell'emissione della seconda PEC di avvenuta consegna - per l'appunto verificatasi il giorno 3 dicembre 2018 -. Con la seconda doglianza il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata anche con riguardo alla ivi disposta condanna alle spese di lite, conseguente alla ritenuta tardività nella proposizione dell'opposizione, in quanto, a suo dire, assunta in violazione o falsa applicazione dell'art. 702-ter, comma 6, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza - trattabili congiuntamente - non sono fondati, con conseguente pronuncia del rigetto del ricorso.2. Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del D.P.R. n. 115 del 2002, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio può essere proposto dall'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Per come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, nel caso di specie il difensore domiciliatario aveva ricevuto la comunicazione del decreto di rigetto il 13 novembre 2018, per poi depositare il ricorso solo il successivo 4 dicembre 2018, oltre il previsto termine normativo di venti giorni dalla comunicazione. Il computo, infatti, segue la regola generale fissata dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per cui dies a quo non computatur, con la conseguenza che i venti giorni erano da considerarsi già decorsi nella giornata lavorativa del 3 dicembre 2018. 2.1. Né, d'altro canto, può essere posto dubbio alcuno in ordine al fatto che l'indicato termine sia, effettivamente, pari a venti giorni, essendo stato recentemente chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e ss. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e ss. D.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (così, espressamente, Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01). Nelle controversie sui compensi, infatti, primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica (patrimoniale) della causa, mentre, invece, nel distinto contesto - qui di interesse - delle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (così, in motivazione, Sez. 4, n. 20087 del 29/04/2010, Siddu, Rv. 247546-01). 3. A fronte della troncante decisività dei superiori assunti, non è di nessun pregio la circostanza, dedotta dal ricorrente, per cui in data 3 dicembre 2018 costui aveva tempestivamente trasmesso copia del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ricevendo le conseguenti ricevute di avvenuta consegna. 3.1. E' stato, infatti, affermato, con specifico riferimento alla materia del patrocinio a spese dello Stato, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art.583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931-01). Trattasi di linea interpretativa già espressa in materia di opposizione a decreto penale di condanna, in cui, per l'appunto, è stata esclusa la trasmissibilità dell'impugnazione per via telematica. E' stato ritenuto, in particolare, che è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740-01; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095-01). Tale esegesi è stata più volte ribadita da diverse pronunce di questa Corte riguardanti la più generale materia delle impugnazioni nel giudizio penale, in cui vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, trattandosi di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla norma è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge (così, tra le tante, Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263321-01). 3.2. Nessuna modifica all'indicato indirizzo ermeneutico è stata apportata, infine, neanche con l'introduzione della legislazione emergenziale dettata dall'emergenza pandemica - comunque successiva ai fatti del presente giudizio - essendo stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante posta elettronica certificata, in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili (così Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644-01). D'altro canto, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, è legittimo l'utilizzo della posta elettronica certificata per gli atti di impugnazione proposti ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ove sottoscritti digitalmente e trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, in virtù della conservazione di efficacia prevista dall'art. 24, comma 6-decies d.l. citato, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, tuttavia, non sana l'inammissibilità delle impugnazioni proposte nel periodo antecedente, per le quali siano previste specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria della norma rispetto alle previsioni processuali generali (così, Sez. 1, n. 10941 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283074-01). 3. In ragione delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre