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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 05740/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

146. R.G. 27317 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di 3ouhari Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico a fronte della sua totale indeterminatezza, perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] gl re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 146. R.G. 27317 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di 3ouhari Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico a fronte della sua totale indeterminatezza, perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] gl re
Sentenza Cassazione n. 05740/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris