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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03900/2025

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 29063del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede in S. [OSCURATO:PERSONA] (Ct) via [OSCURATO:PERSONA]. 9, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappre- sentante pro tempore d.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:TELEFONO] – pec da- rio.sammartino @ pec.ordineawocaticatania.it), nonché dagli avvo- cati [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 79H17 F158R pec: alber- tovermiglio @ pec.giuffre.it) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 73M23 F158T, pec: avv.anastasi @ pec.anpelex.it), ed eletti- vamente domiciliata in Roma via Palestro 78 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] stiano Verga (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:TELEFONO] – pec sebastianoverga @ ordineavvocatiroma.org).

Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. n. 00137020871, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], giusta procura allegata in atti del pct, con domicilio eletto in Catania, via Umberto, n. 151, presso la [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore dichiara di voler rice- vere eventuali comunicazioni al fax numero 095313192, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata daniela.macri @ pec.ordineavvocaticatania.it.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 437 deposi- tata il 25 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n° 3000 del 30 luglio 2014 il Tribunale di Catania – accogliendo l'opposizione proposta dal Comune di quella stessa città al decreto ingiuntivo n° 2640/09 emesso il 29 settembre 2009, su ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], per il pagamento delle rette di maggio e giugno 2009 per prestazioni di assistenza e ricovero di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, rese in forza di apposita convenzione – lo revocava lo stesso e compensava integralmente le spese del giudizio. 2.-La decisione, appellata da [OSCURATO:PERSONA], veniva confermata dalla Corte d’appello con la sentenza indicata in epigrafe.

Per quello che qui ancora interessa, osservava il giudice di secondo grado – relativamente al primo motivo di impugnazione – che l'at- tività della pubblica amministrazione che comporti un'erogazione di spesa è sempre sottoposta al duplice vincolo della preventiva ado- zione di una specifica deliberazione di impegno della spesa, con la attestazione della disponibilità della somma in bilancio, e dell’esistenza di un atto scritto, come previsto dall’art. 20 della leg- ge reg.

Sicilia n° 22/1986 e dall’art. 1, quinto comma, lettera i), della legge reg. n° 48/1991.

Anche la giurisprudenza di legittimità avrebbe statuito che l’art. 6 della legge n° 328/2000 va contemperato con gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n° 267/2000, con la conseguenza che l’obbligo del Co- mune di provvedere al pagamento delle rette della casa di riposo privata presso la quale l’anziano stesso è ricoverato sarebbe su- bordinato all’attestazione della relativa copertura finanziaria, donde il divieto di qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile regi- strato sul competente capitolo di bilancio di previsione.

Nella fattispecie, le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano state erogate nel 2009, dunque a convenzione già scaduta (31 dicembre 2005).

D’altra parte, le norme inderogabili di legge non potevano nemme- no essere superate dalla previsione dell’art. 18 della Convenzione tra Comune e [OSCURATO:PERSONA], prevedente l’obbligo per quest’ultima di erogare il servizio senza interruzione, né dall’atteggiamento di tol- leranza da parte del Comune, che aveva pure pagato parte dei ser- vizi, non avendo alcun rilievo tale comportamento concludente.

Di nessun rilievo era il rifiuto dell'odierna appellante di stipulare la nuova convenzione alle condizioni previste dal Comune nello sche- ma contrattuale proposto alla stessa, ritenute non convenienti, poi- ché l'[OSCURATO:PERSONA] nel determinare le condizioni con- trattuali con gli enti socio assistenziali iscritti all'[OSCURATO:PERSONA], po- teva apportare allo schema tipo previsto dalla Regione Siciliana, tutte le modifiche ritenute opportune e necessarie, anche in consi- derazione dell'impegno economico da deliberare, propedeutico alla stipula della convenzione stessa.

Per le medesime ragioni era altresì infondato il secondo motivo di appello, col quale la casa di riposo si doleva del mancato ricono- scimento dei corrispettivi per gli anni 2007-2009.

Da ultimo, era infondato anche il terzo motivo di gravame, col qua- le [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione delle norme in materia di arricchimento senza causa, in quanto tale domanda era stata inammissibilmente introdotta dall’opposta nella comparsa di rispo- sta, senza che l’opponente avesse introdotto in giudizio un nuovo tema di indagine tale da giustificare l'esame di una situazione di in- giustificato arricchimento. 3.-Per la cassazione di tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a tre mezzi, illustrati da memoria depositata ai sen- si dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Resiste il Comune di Catania, che conclude per la reiezione dell’impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo – rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 6 l. n. 537/1993, 44 l. n. 724/1994, 23 l. n. 62/2005, 1 l.r.

Sic. n. 87/1981, 1 e 54 l.r.

Sic. n. 22/1986 e del d.P.R.S. n. 158/1996.

Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.” – la ricorrente lamenta che la sentenza abbia predicato l’inefficacia della convenzione stipulata il 21 dicembre 2002 nella pendenza delle trattative per il suo rinno- vo.

Anzitutto, la questione della proroga provvisoria della convenzione era stata sottoposta alla Corte d’appello, che, tuttavia, l’aveva li- quidata asserendo che essa non aveva nulla a che vedere col diritto al corrispettivo per le prestazioni erogate dopo la scadenza della convenzione non rinnovata: motivazione inidonea a far comprende- re l’iterlogico seguito dal giudice.

Inoltre, l’art. 6 della legge n° 537/1993, pur prevedendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti con la PA, non impediva la proroga provvisoria del contratto (come ritenuto dalla giurisprudenza am- ministrativa).

Peraltro, la legge reg. n° 87/1991 imponeva alla Regione di pro- muovere i servizi socioassistenziali e tale promozione era stata at- tuata col d.P.R.S. n° 158/1996, avente natura normativa, che, da un lato aveva escluso il rinnovo automatico dei contratti, ma dall'altro aveva avuto cura di disciplinare la fase transitoria dopo la scadenza e nelle more dell’eventuale rinnovo mediante la previsio- ne della proroga provvisoria del contratto stesso.

Tale contesto normativo era integrato dalla Convenzione tra casa di cura e Comune, la quale all’art. 18 –clausola il cui esame era stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale – prevedeva che la Casa di cura fosse tenuta a garantire la prosecuzione del servizio sino al rinnovo contrattuale o alla effettiva dimissione degli anziani.

Da ultimo, era inconferente il precedente di Cass. 24655/2016 cita- to dalla Corte d’appello a sostegno della decisione. 5.-Il mezzo è in parte infondato ed in altra parte inammissibile.

È inammissibile nella parte in cui denuncia un difetto di motivazio- ne della sentenza impugnata.

La Corte ha, infatti, precisato che in base all’art. 20 della legge reg.

Sicilia n° 22/1986 il diritto al pagamento della retta per il ricovero di anziani è subordinato alla stipula di una convenzione che preve- da (tra l’altro) i costi del servizio.

Ha poi aggiunto che la legge reg.

Sicilia n° 48/1991, nel richiamare l’art. 55 della legge n° 142/1990, ha previsto anche per le Pubbli- che amministrazioni di tale regione il divieto di assumere impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria.

Benché non specificato nella sentenza qui impugnata, va detto che la legge n° 142/1990 è stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs. n° 267/2000 e che l'art. 275 di tale decreto ha disposto che i riferi- menti a disposizioni della legge n° 142, contenuti in leggi, regola- menti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispon- denti articoli del suddetto d.lgs. n° 267/2000 e, dunque, oggi all’art. 191 del menzionato Tuel.

Sulla scorta di tale premessa in diritto la Corte territoriale è, dun- que, giunta alla condivisibile conclusione che la proroga provvisoria non aveva nulla a che vedere col diritto al corrispettivo per le pre- stazioni erogate dopo la scadenza della convenzione non rinnovata.

Tale passaggio logico – per quanto stringato – è sicuramente ido- neo a far capire l’infondatezza della tesi di [OSCURATO:PERSONA].

Come è già stato chiarito da questa Corte (Cass., sez.

I, 20 set- tembre 2024, n° 25256), la proroga dei contratti pubblici è gene- ralmente vietata dall’art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993, essendo ammessa solo nei casi particolari delle cosid- dette “proroghe tecniche”, oggi disciplinate dall’art. 120, comma undicesimo del d.lgs. n° 36/2023 e prima ancora dall’art. 106, comma undicesimo, del d.lgs. n° 50/2016.

Nel periodo ancora anteriore, ossia nella vigenza del d.lgs. n° 163/2006, che parrebbe qui applicabile ratione temporis, non erano espressamente disciplinati i casi di proroga del contratto pubblico, vigendo, dunque, il generale divieto previsto dal citato art. 6, se- condo comma della legge n° 537/1993, legittimamente superabile solo nei casi previsti dall’art. 57 del d.lgs. n° 163/2006, ossia, per quello che qui interessa, nel caso previsto dal quinto comma, lette- ra b), i cui presupposti, però, qui manifestamente difettano.

Trattandosi di proroghe (cosiddette “tecniche”) dirette a permette- re l’espletamento di una nuova gara da parte della PA, è escluso che tali norme possano trovare qui applicazione, non solo perché successive ai fatti di causa, ma prima ancora perché il tempo in cui vennero rese le prestazioni per cui è causa (maggio e giugno 2009) esclude che si possa trattare nella presente fattispecie di una pro- roga tecnica di un contratto scaduto (per espressa specificazione della stessa ricorrente) addirittura nel 2005.

Escluso, in conclusione, che vi fossero disposizioni di legge statale che consentivano una proroga della Convenzione 21 dicembre 2002, occorre verificare se, in ipotesi, tali disposizioni esistano o siano esistite per la Regione siciliana.

Anche a tale domanda va data risposta negativa, in quanto l’unico articolo della legislazione regionale che prevedeva una proroga ex lege nella materia del ricovero di anziani era costituito dall’art. 69 della legge n° 22/1986, abrogato dalla legge reg.

Sicilia n° 10/1999 e, dunque, ancora una volta, inapplicabile al caso di spe- cie.

Quanto, poi, al d.P.R.S. n° 158/1996, osserva il Collegio che – an- che a tacere del fatto che la ricorrente non invoca l’applicazione di clausole contrattuali, ma clausole della convenzione tipo prevista dal predetto decreto, alla quale dovrebbe ipoteticamente essersi uniformato il contratto 21 dicembre 2002 – è lo stesso art. 18 del d.P.R.S citato a prevedere che la proroga contrattuale possa essere disposta con deliberazione dell’assemblea comunale “entro i tre mesi precedenti la sua scadenza”, ove “sussistano ragioni di oppor- tunità e di pubblico interesse”, con l’obbligo di dare comunicazione alla struttura privata di tale deliberato e di “acquisirne formale ac- cettazione”: requisiti che il mezzo in esame non si premura nem- meno di dichiarare sussistenti, con la conseguenza che anche tali disposizioni normative appaiono inapplicabili al caso che ci occupa.

Quanto, poi, alla questione della proroga provvisoria del rapporto in base all’art. 18 della Convenzione, il motivo tende a demandare a questa Corte un’interpretazione del contratto diversa da quella for- nita dal giudice del merito, che a pagina 5 della sentenza ha ritenu- to che il superamento delle norme imperative in materia di finanza pubblica non potesse essere predicato nemmeno in base all'obbli- go, posto a carico dell'Associazione appellante e previsto dall'art. 18 della medesima convenzione, di erogare il servizio senza inter- ruzione, anche alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, non avendo tale clausola nulla a che vedere con il diritto al corrispettivo per le prestazioni erogate dopo la scadenza della convenzione non rinnovata.

In conclusione, non vi sono lacune argomentative della Corte terri- toriale, né il mezzo indica quali canoni ermeneutici sarebbero rima- sti in concreto inosservati, con la conseguenza che la censura ap- pare inammissibile.

Da ultimo, osserva la Corte che l’odierno contenzioso riproduce pe- dissequamente analoghe liti insorte tra la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] ed un altro Comune siciliano (Agira [EN]), nei cui provvedimenti di definizione è stato ben chiarito che il diritto al pagamento delle ret- te per il ricovero degli anziani in case di cura non sorge nel caso di mancanza di contratto scritto e di previsione di spesa nel bilancio comunale (Cass., sez.

I, 10 giugno 2010, n° 14006; Cass., sez.

I, 14 giugno 2010, n° 14240; Cass., sez.

I, 12 novembre 2013 n° 25376).

Infatti, l'attività della pubblica amministrazione comportante un'e- rogazione di spesa è sempre sottoposta al duplice vincolo che sia previamente adottata una specifica deliberazione di impegno della spesa con la attestazione della disponibilità della somma in bilancio e che esista un atto scritto.

Posto, dunque, che il motivo non contesta la mancanza di atto scritto e di deliberazione di spesa, ma –come si è visto – si limita a predicare una continuazione del contratto derivante dalla normativa regionale di settore (inapplicabile al caso) o da una diversa inter- pretazione della convenzione cessata, il mezzo va respinto in toto. 6.-Col secondo motivo – rubricato “ Violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 16, 20 e 54 l.r.

Sic.· n. 22/1986 e del d.P.R.S. n. 158/1996.

Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.” – deduce che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto legittima la pretesa del Comune di Catania di stipulare una nuova convenzione a condizioni diverse da quelle previste dal d.P.R.S. n° 158/1996.

Sebbene il Comune rimanga libero di fissare la quantità di servizio da rendere, una volta stabilita, i gestori dovrebbero osservare le di- rettive vincolanti dello schema tipo.

Per contro, lo schema imposto dal Comune non lo impegnerebbe a remunerare un numero fisso di posti, pur richiedendo una dotazio- ne fissa di personale e pur remunerando le spese generali secondo le effettive presenze, così generando uno squilibrio tra prestazioni e costi delle stesse. 7.-Il mezzo è del tutto eccentrico, in quanto non aggredisce la ra- tio decidendi della sentenza impugnata, ma predica a carico della PA un illecito o comunque una condotta illegittima.

È di tutta evidenza, nondimeno, che – anche accedendo alla fonda- tezza dell’assunto –la carenza di atto scritto e la mancanza di pre- visione di spesa in bilancio comunale non verrebbero emendati. 8.- Col terzo mezzo (“ Violazione e falsa applicazione sotto altri profili dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 16, 20 e 54 l.r.

Sic. n. 22/1986 e del d.P.R.S. n. 158/1996.

Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.”) la ricorrente deduce che, af- fermata l’efficacia della proroga della Convezione, ne deriva il dirit- to alla remunerazione, sia delle spese generali per tutti gli ottanta- sei posti concordati (anche se non occupati), sia dei ricoveri d’urgenza.

Per questi ultimi, in particolare, le contestazioni del Comune relati- ve ad alcuni pazienti (Poli, [OSCURATO:PERSONA], Rizzo, Fichera, Campagna, [OSCURATO:PERSONA]) vennero presentate tardivamente rispetto al termine previ- sto dall’art. 2 della Convenzione 21 dicembre 2002 (nel quale si prevede la facoltà del Comune di rigettare la richiesta di ricovero dall’anziano entro quindi giorni) e con motivazioni stereotipate e tautologiche, consistenti in dinieghi fondati sulla sola inesistenza dei presupposti normativi per i ricoveri. 9.- Il mezzo è assorbito, in quanto parte da un presupposto (l’efficacia della proroga contrattuale) che, per contro, è qui esclu- so. 10.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modi- ficato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 68 mi- la) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere la spese del presente grado al Comune resistente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 29063del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede in S. [OSCURATO:PERSONA] (Ct) via [OSCURATO:PERSONA]. 9, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappre- sentante pro tempore d.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:TELEFONO] – pec da- rio.sammartino @ pec.ordineawocaticatania.it), nonché dagli avvo- cati [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 79H17 F158R pec: alber- tovermiglio @ pec.giuffre.it) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 73M23 F158T, pec: avv.anastasi @ pec.anpelex.it), ed eletti- vamente domiciliata in Roma via Palestro 78 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] stiano Verga (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:TELEFONO] – pec sebastianoverga @ ordineavvocatiroma.org). Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. n. 00137020871, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], giusta procura allegata in atti del pct, con domicilio eletto in Catania, via Umberto, n. 151, presso la [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore dichiara di voler rice- vere eventuali comunicazioni al fax numero 095313192, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata daniela.macri @ pec.ordineavvocaticatania.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 437 deposi- tata il 25 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n° 3000 del 30 luglio 2014 il Tribunale di Catania – accogliendo l'opposizione proposta dal Comune di quella stessa città al decreto ingiuntivo n° 2640/09 emesso il 29 settembre 2009, su ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], per il pagamento delle rette di maggio e giugno 2009 per prestazioni di assistenza e ricovero di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, rese in forza di apposita convenzione – lo revocava lo stesso e compensava integralmente le spese del giudizio. 2.-La decisione, appellata da [OSCURATO:PERSONA], veniva confermata dalla Corte d’appello con la sentenza indicata in epigrafe. Per quello che qui ancora interessa, osservava il giudice di secondo grado – relativamente al primo motivo di impugnazione – che l'at- tività della pubblica amministrazione che comporti un'erogazione di spesa è sempre sottoposta al duplice vincolo della preventiva ado- zione di una specifica deliberazione di impegno della spesa, con la attestazione della disponibilità della somma in bilancio, e dell’esistenza di un atto scritto, come previsto dall’art. 20 della leg- ge reg. Sicilia n° 22/1986 e dall’art. 1, quinto comma, lettera i), della legge reg. n° 48/1991. Anche la giurisprudenza di legittimità avrebbe statuito che l’art. 6 della legge n° 328/2000 va contemperato con gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n° 267/2000, con la conseguenza che l’obbligo del Co- mune di provvedere al pagamento delle rette della casa di riposo privata presso la quale l’anziano stesso è ricoverato sarebbe su- bordinato all’attestazione della relativa copertura finanziaria, donde il divieto di qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile regi- strato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Nella fattispecie, le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano state erogate nel 2009, dunque a convenzione già scaduta (31 dicembre 2005). D’altra parte, le norme inderogabili di legge non potevano nemme- no essere superate dalla previsione dell’art. 18 della Convenzione tra Comune e [OSCURATO:PERSONA], prevedente l’obbligo per quest’ultima di erogare il servizio senza interruzione, né dall’atteggiamento di tol- leranza da parte del Comune, che aveva pure pagato parte dei ser- vizi, non avendo alcun rilievo tale comportamento concludente. Di nessun rilievo era il rifiuto dell'odierna appellante di stipulare la nuova convenzione alle condizioni previste dal Comune nello sche- ma contrattuale proposto alla stessa, ritenute non convenienti, poi- ché l'[OSCURATO:PERSONA] nel determinare le condizioni con- trattuali con gli enti socio assistenziali iscritti all'[OSCURATO:PERSONA], po- teva apportare allo schema tipo previsto dalla Regione Siciliana, tutte le modifiche ritenute opportune e necessarie, anche in consi- derazione dell'impegno economico da deliberare, propedeutico alla stipula della convenzione stessa. Per le medesime ragioni era altresì infondato il secondo motivo di appello, col quale la casa di riposo si doleva del mancato ricono- scimento dei corrispettivi per gli anni 2007-2009. Da ultimo, era infondato anche il terzo motivo di gravame, col qua- le [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione delle norme in materia di arricchimento senza causa, in quanto tale domanda era stata inammissibilmente introdotta dall’opposta nella comparsa di rispo- sta, senza che l’opponente avesse introdotto in giudizio un nuovo tema di indagine tale da giustificare l'esame di una situazione di in- giustificato arricchimento. 3.-Per la cassazione di tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a tre mezzi, illustrati da memoria depositata ai sen- si dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Resiste il Comune di Catania, che conclude per la reiezione dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo – rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 6 l. n. 537/1993, 44 l. n. 724/1994, 23 l. n. 62/2005, 1 l.r. Sic. n. 87/1981, 1 e 54 l.r. Sic. n. 22/1986 e del d.P.R.S. n. 158/1996. Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.” – la ricorrente lamenta che la sentenza abbia predicato l’inefficacia della convenzione stipulata il 21 dicembre 2002 nella pendenza delle trattative per il suo rinno- vo. Anzitutto, la questione della proroga provvisoria della convenzione era stata sottoposta alla Corte d’appello, che, tuttavia, l’aveva li- quidata asserendo che essa non aveva nulla a che vedere col diritto al corrispettivo per le prestazioni erogate dopo la scadenza della convenzione non rinnovata: motivazione inidonea a far comprende- re l’iterlogico seguito dal giudice. Inoltre, l’art. 6 della legge n° 537/1993, pur prevedendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti con la PA, non impediva la proroga provvisoria del contratto (come ritenuto dalla giurisprudenza am- ministrativa). Peraltro, la legge reg. n° 87/1991 imponeva alla Regione di pro- muovere i servizi socioassistenziali e tale promozione era stata at- tuata col d.P.R.S. n° 158/1996, avente natura normativa, che, da un lato aveva escluso il rinnovo automatico dei contratti, ma dall'altro aveva avuto cura di disciplinare la fase transitoria dopo la scadenza e nelle more dell’eventuale rinnovo mediante la previsio- ne della proroga provvisoria del contratto stesso. Tale contesto normativo era integrato dalla Convenzione tra casa di cura e Comune, la quale all’art. 18 –clausola il cui esame era stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale – prevedeva che la Casa di cura fosse tenuta a garantire la prosecuzione del servizio sino al rinnovo contrattuale o alla effettiva dimissione degli anziani. Da ultimo, era inconferente il precedente di Cass. 24655/2016 cita- to dalla Corte d’appello a sostegno della decisione. 5.-Il mezzo è in parte infondato ed in altra parte inammissibile. È inammissibile nella parte in cui denuncia un difetto di motivazio- ne della sentenza impugnata. La Corte ha, infatti, precisato che in base all’art. 20 della legge reg. Sicilia n° 22/1986 il diritto al pagamento della retta per il ricovero di anziani è subordinato alla stipula di una convenzione che preve- da (tra l’altro) i costi del servizio. Ha poi aggiunto che la legge reg. Sicilia n° 48/1991, nel richiamare l’art. 55 della legge n° 142/1990, ha previsto anche per le Pubbli- che amministrazioni di tale regione il divieto di assumere impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria. Benché non specificato nella sentenza qui impugnata, va detto che la legge n° 142/1990 è stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs. n° 267/2000 e che l'art. 275 di tale decreto ha disposto che i riferi- menti a disposizioni della legge n° 142, contenuti in leggi, regola- menti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispon- denti articoli del suddetto d.lgs. n° 267/2000 e, dunque, oggi all’art. 191 del menzionato Tuel. Sulla scorta di tale premessa in diritto la Corte territoriale è, dun- que, giunta alla condivisibile conclusione che la proroga provvisoria non aveva nulla a che vedere col diritto al corrispettivo per le pre- stazioni erogate dopo la scadenza della convenzione non rinnovata. Tale passaggio logico – per quanto stringato – è sicuramente ido- neo a far capire l’infondatezza della tesi di [OSCURATO:PERSONA]. Come è già stato chiarito da questa Corte (Cass., sez. I, 20 set- tembre 2024, n° 25256), la proroga dei contratti pubblici è gene- ralmente vietata dall’art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993, essendo ammessa solo nei casi particolari delle cosid- dette “proroghe tecniche”, oggi disciplinate dall’art. 120, comma undicesimo del d.lgs. n° 36/2023 e prima ancora dall’art. 106, comma undicesimo, del d.lgs. n° 50/2016. Nel periodo ancora anteriore, ossia nella vigenza del d.lgs. n° 163/2006, che parrebbe qui applicabile ratione temporis, non erano espressamente disciplinati i casi di proroga del contratto pubblico, vigendo, dunque, il generale divieto previsto dal citato art. 6, se- condo comma della legge n° 537/1993, legittimamente superabile solo nei casi previsti dall’art. 57 del d.lgs. n° 163/2006, ossia, per quello che qui interessa, nel caso previsto dal quinto comma, lette- ra b), i cui presupposti, però, qui manifestamente difettano. Trattandosi di proroghe (cosiddette “tecniche”) dirette a permette- re l’espletamento di una nuova gara da parte della PA, è escluso che tali norme possano trovare qui applicazione, non solo perché successive ai fatti di causa, ma prima ancora perché il tempo in cui vennero rese le prestazioni per cui è causa (maggio e giugno 2009) esclude che si possa trattare nella presente fattispecie di una pro- roga tecnica di un contratto scaduto (per espressa specificazione della stessa ricorrente) addirittura nel 2005. Escluso, in conclusione, che vi fossero disposizioni di legge statale che consentivano una proroga della Convenzione 21 dicembre 2002, occorre verificare se, in ipotesi, tali disposizioni esistano o siano esistite per la Regione siciliana. Anche a tale domanda va data risposta negativa, in quanto l’unico articolo della legislazione regionale che prevedeva una proroga ex lege nella materia del ricovero di anziani era costituito dall’art. 69 della legge n° 22/1986, abrogato dalla legge reg. Sicilia n° 10/1999 e, dunque, ancora una volta, inapplicabile al caso di spe- cie. Quanto, poi, al d.P.R.S. n° 158/1996, osserva il Collegio che – an- che a tacere del fatto che la ricorrente non invoca l’applicazione di clausole contrattuali, ma clausole della convenzione tipo prevista dal predetto decreto, alla quale dovrebbe ipoteticamente essersi uniformato il contratto 21 dicembre 2002 – è lo stesso art. 18 del d.P.R.S citato a prevedere che la proroga contrattuale possa essere disposta con deliberazione dell’assemblea comunale “entro i tre mesi precedenti la sua scadenza”, ove “sussistano ragioni di oppor- tunità e di pubblico interesse”, con l’obbligo di dare comunicazione alla struttura privata di tale deliberato e di “acquisirne formale ac- cettazione”: requisiti che il mezzo in esame non si premura nem- meno di dichiarare sussistenti, con la conseguenza che anche tali disposizioni normative appaiono inapplicabili al caso che ci occupa. Quanto, poi, alla questione della proroga provvisoria del rapporto in base all’art. 18 della Convenzione, il motivo tende a demandare a questa Corte un’interpretazione del contratto diversa da quella for- nita dal giudice del merito, che a pagina 5 della sentenza ha ritenu- to che il superamento delle norme imperative in materia di finanza pubblica non potesse essere predicato nemmeno in base all'obbli- go, posto a carico dell'Associazione appellante e previsto dall'art. 18 della medesima convenzione, di erogare il servizio senza inter- ruzione, anche alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, non avendo tale clausola nulla a che vedere con il diritto al corrispettivo per le prestazioni erogate dopo la scadenza della convenzione non rinnovata. In conclusione, non vi sono lacune argomentative della Corte terri- toriale, né il mezzo indica quali canoni ermeneutici sarebbero rima- sti in concreto inosservati, con la conseguenza che la censura ap- pare inammissibile. Da ultimo, osserva la Corte che l’odierno contenzioso riproduce pe- dissequamente analoghe liti insorte tra la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] ed un altro Comune siciliano (Agira [EN]), nei cui provvedimenti di definizione è stato ben chiarito che il diritto al pagamento delle ret- te per il ricovero degli anziani in case di cura non sorge nel caso di mancanza di contratto scritto e di previsione di spesa nel bilancio comunale (Cass., sez. I, 10 giugno 2010, n° 14006; Cass., sez. I, 14 giugno 2010, n° 14240; Cass., sez. I, 12 novembre 2013 n° 25376). Infatti, l'attività della pubblica amministrazione comportante un'e- rogazione di spesa è sempre sottoposta al duplice vincolo che sia previamente adottata una specifica deliberazione di impegno della spesa con la attestazione della disponibilità della somma in bilancio e che esista un atto scritto. Posto, dunque, che il motivo non contesta la mancanza di atto scritto e di deliberazione di spesa, ma –come si è visto – si limita a predicare una continuazione del contratto derivante dalla normativa regionale di settore (inapplicabile al caso) o da una diversa inter- pretazione della convenzione cessata, il mezzo va respinto in toto. 6.-Col secondo motivo – rubricato “ Violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 16, 20 e 54 l.r. Sic.· n. 22/1986 e del d.P.R.S. n. 158/1996. Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.” – deduce che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto legittima la pretesa del Comune di Catania di stipulare una nuova convenzione a condizioni diverse da quelle previste dal d.P.R.S. n° 158/1996. Sebbene il Comune rimanga libero di fissare la quantità di servizio da rendere, una volta stabilita, i gestori dovrebbero osservare le di- rettive vincolanti dello schema tipo. Per contro, lo schema imposto dal Comune non lo impegnerebbe a remunerare un numero fisso di posti, pur richiedendo una dotazio- ne fissa di personale e pur remunerando le spese generali secondo le effettive presenze, così generando uno squilibrio tra prestazioni e costi delle stesse. 7.-Il mezzo è del tutto eccentrico, in quanto non aggredisce la ra- tio decidendi della sentenza impugnata, ma predica a carico della PA un illecito o comunque una condotta illegittima. È di tutta evidenza, nondimeno, che – anche accedendo alla fonda- tezza dell’assunto –la carenza di atto scritto e la mancanza di pre- visione di spesa in bilancio comunale non verrebbero emendati. 8.- Col terzo mezzo (“ Violazione e falsa applicazione sotto altri profili dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 16, 20 e 54 l.r. Sic. n. 22/1986 e del d.P.R.S. n. 158/1996. Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.”) la ricorrente deduce che, af- fermata l’efficacia della proroga della Convezione, ne deriva il dirit- to alla remunerazione, sia delle spese generali per tutti gli ottanta- sei posti concordati (anche se non occupati), sia dei ricoveri d’urgenza. Per questi ultimi, in particolare, le contestazioni del Comune relati- ve ad alcuni pazienti (Poli, [OSCURATO:PERSONA], Rizzo, Fichera, Campagna, [OSCURATO:PERSONA]) vennero presentate tardivamente rispetto al termine previ- sto dall’art. 2 della Convenzione 21 dicembre 2002 (nel quale si prevede la facoltà del Comune di rigettare la richiesta di ricovero dall’anziano entro quindi giorni) e con motivazioni stereotipate e tautologiche, consistenti in dinieghi fondati sulla sola inesistenza dei presupposti normativi per i ricoveri. 9.- Il mezzo è assorbito, in quanto parte da un presupposto (l’efficacia della proroga contrattuale) che, per contro, è qui esclu- so. 10.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modi- ficato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 68 mi- la) –si rimanda al dispositivo che segue. Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere la spese del presente grado al Comune resistente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per
Sentenza Cassazione n. 03900/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris