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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25517/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla pena accessoria e l'inammissibilità nel resto.

E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

L'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. perché, per colpa generica e per violazione degli artt. 141, commi 1 e 2, 143, commi 1 e 11, 186 bis, comma 1, lett. a) d.P.R. 285/1992, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta per trauma cranio cervicale.

In •particolare, l'[OSCURATO:PERSONA], mentre era alla guida dell'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA], in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, procedendo sulla SS n. 14 verso Treviso ad una velocità inadeguata alle circostanze concrete, perdeva il controllo del mezzo, usciva dalla sede stradale, impattava contro un albero ad alto fusto e rovinava, cappottando, in un fossato posto parallelamente alla sede stradale. [OSCURATO:PERSONA] di Piave il 1 novembre 2019.

2. Avverso la sentenza è proposto ricorso nell'interesse dell'Alessandro/ affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo si lamenta cumulativamente il vizio della motivazione sotto il profilo della mancanza, della contraddittorietà e della illogicità.

L'imputato, dopo l'incidente in occasione del quale è deceduta la fidanzata è stato condotto in elicottero presso l'ospedale in gravi condizioni; uscito dal coma è caduto in una certificata amnesia retrograda che copre le ore successive all'uscita della discoteca.

L'unico ricordo rintracciato nella memoria è quello di un bagliore davanti all'auto.

Il profilo è stato oggetto della consulenza tecnica a cura dell'ing.

Dinon che ha concluso per la plausibilità dell'uscita di strada causata dalla necessità di evitare una collisione, sterzando a destra verso l'apertura della strada, ivi collocata.

Il punto, ignorato dal primo giudice è stato oggetto di perizia disposta dalla Corte di appello veneziana.

Il perito industriale [OSCURATO:PERSONA] ha dato una lettura difforme senza fornire adeguata spiegazione circa la asserita impossibilità del verificarsi della prospettazione difensiva.

2.2. Con il secondo motivo si contesta l'erronea applicazione dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. per avere ritenuto preclusa alla difesa, la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità del dato sanitario relativo allo stato alcolico dell'imputato, per effetto della scelta del rito abbreviato.

Era stato rilevato che è principio consolidato della Tossicologia forense che è privo di qualsivoglia validità scientifica un risultato ottenuto mediante una unica prova che non sia stata confermata mediante una seconda 'analisi.

La difesa ha da subito dimostrato l'invalidità degli esiti dei referti medici relativi ai prelievi ematici e, nonostante ciò, i giudici di merito hanno ritenuto di prendere in considerazione i risultati ottenuti nonostante fosse evidente che erano stati ottenuti in violazione di un divieto di valutarli in mancanza di una seconda prova di comparazione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al tema dell'omesso consenso alla sottoposizione a prelievo ematico finalizzato all'accertamento di eventuale presenza di alcool nel sangue.

Era stato evidenziato già in sede di udienza preliminare che il ricorrente non aveva prestato il consenso al prelievo; che lo stesso è stato eseguito dietro richiesta della polizia giudiziaria, sul presupposto che il ferito fosse impossibilitato a prestare il consenso, il che 2equivaleva a rifiuto.

La giurisprudenza citata dal Tribunale (n. 28466/2021) mal si attaglia al caso in esame in quanto si occupa del diverso tema degli avvisi difensivi.

La questione è diversa perché altro è il diritto del soggetto di opporre il rifiuto al .prelievo ematico quaneo sia finalizzato all'accertamento dell'eventuale presenza di alcool nel sangue, altro è il tema che attiene alla necessità di avvisare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il prelievo diretto ad accertare la presenza di alcool nel sangue è un esame invasivo che viola i diritti della persona, ragion per cui il mero contegno passivo del soggetto coinvolto nel sinistro, ossia la mancata opposizione non può equivalere al consenso.

In tesi difensiva, l'accertamento doveva avvenire diversamente in quanto l'impossibilità del ferito di autorizzare le operazioni, equivaleva a rifiuto e per garantire la prova raccolta, il P.M. deve adottare anche oralmente decreto ex art. 359 bis cod. proc. pen.

La giurisprudenza distingue il prelievo ematico eseguito per sottoporre il soggetto a cure mediche che non richiede alcun consenso da quello a richiesta della polizia giudiziaria che detto consenso richiede.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida.

La Corte territoriale ha accolto la richiesta di revoca della patente disposta dal primo giudice, del tutto immotivata ma ha omesso di motivare in punto di qualificazione della sospensione, obliterando la documentazione prodotta da cui risultava che il ricorrente è inserito nel tessuto sociale, gestisce insieme alla famiglia una onlus e in detto contesto ha bisogno di continuare a guidare.

3. All'udienza le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I fatti sono stati ricostruiti nel modo che segue.

Alle 7.50 dell'i novembre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] di Piave, intervenivano sul luogo del sinistro dove risultava coinvolta l'autovettura Mercedes che era uscita di strada mentre percorreva la SS14 che da Jesolo porta a Treviso.

A causa dell'uscita di strada, l'autovettura si era andata a scontrare contro un albero ed era finita in un fossato parallelo all'asse stradale.

All'arrivo dei soccorsi la passeggera era già deceduta mentre il conducente, in gravi condizioni, veniva trasportato con l'elisoccorso in ospedale.

In sede di rilievi si accertava che le condizioni della strada erano ottimali tanto con riferimento alle condizioni di luce quanto del manto stradale sul quale, peraltro, non c'erano tracce di pneumatici, né sulla carrozzeria erano presenti tracce che potessero essere indicative di un 3precedente impatto con un'autovettura, un oggetto o un animale.

Si precisava che il tratto di strada percorso era rettilineo, ampio m. 7,40 a cui si aggiungevano m. 1,5 metri per ciascun lato, costituito da banchine asfaltate e altri m. 4,30 per ciascuna parte, stante la presenza di due piazzole di emergenza.

Le analisi del sangue e delle urine eseguiti in ospedale certificavano la presenza di alcool nel sangue e anche di cannabinoidi, il che consentiva di accertare che il conducente ne facesse uso ma non che li avesse assunti prima di porsi alla guida dell'autovettura.

Veniva precisato che la notte precedente personale della Gdf aveva sottoposto a controllo l'[OSCURATO:PERSONA] trovandolo in possesso di 0,4 grammi di hashish e gli era stata ritirata la patente di guida ai sensi dell'art. 75, comma 3, d.P.R. n. 309/1990.

La Corte territoriale, per rispondere al motivo di ricorso circa la ricostruzione del sinistro, ha disposto perizia, affidando l'incarico al perito [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ricostruito il percorso di circa 79 mt, effettuato in un tempo di circa 4 secondi, tempo necessario per percepire il pericolo e iniziare a reagire intervenendo con il cambio di traiettoria, stimato in 0,6/0,7 secondi, mentre quello per iniziare a frenare è di circa 1 secondo.

Il perito ha calcolato la velocità dell'autovettura condotta dall'[OSCURATO:PERSONA] in circa 75 km/h in un tratto di strada con limite di 90 km/h.

Sulla presenza e sull'attivazione del dispositivo [OSCURATO:PERSONA] il perito (pag. 10 della motivazione) ha spiegato che, essendo stata la macchina demolita, non si era potuto effettuare alcuna verifica ma che tuttavia: a) poteva essere stato disinserito manualmente; b)dagli accertamenti svolti presso la Mercedes emergeva che, in caso di superamento della linea bianca di margine della carreggiata, il sistema interviene sull'impianto frenante bloccando, per una frazione di secondo, tutte e quattro le ruote, in modo da richiamare l'attenzione del conducente ma che, dopo l'intervento del dispositivo, il veicolo avrebbe continuato a mantenere la sua traiettoria, foss'anche di eventuale superamento della linea continua.

2. Il primo motivo propone una rilettura in fatto degli elementi sulla scorta dei quali le sentenze, conformi sul punto, hanno fondato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente.

Il motivo, peraltro, è reiterativo delle medesime doglianze relative alla ricostruzione del sinistro e all'interpretazione del materiale probatorio già ampiamente valutate in 4sede di appello, affrontate e risolte in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Sul punto va ricordato che l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve tendere a verificare che la motivazione sia "effettiva", ossia idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto alla base della decisione; che non sia "manifestamente illogica" cioè che non presenti errori nella applicazione delle regole della logica; che non sia internamente "contraddittoria", dunque, scevra da inconciliabilità logica tra le affermazioni in essa contenute e, infine, che non risulti "incompatibile" con gli "altri atti del processo".

A questa Corte spetta, dunque, un controllo sulla persistenza di una motivazione "effettiva", non "manifestamente illogica" e "internamente coerente" a seguito delle deduzioni mosse dal ricorrente con riferimento ad "atti del processo".

Rimane, per converso, esclusa la possibilità in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione come pure l'autonoma adozione di parametri di ricostruzione ritenuti maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.

E' di tutta evidenza che, diversamente opinando, questa Corte diverrebbe l'ennesimo giudice del fatto a fronte del compito, attribuitole dal legislatore, di controllo di quelle motivazioni alle quali le parti non abbiano prestato acquiescenza, di rispetto dello standard di razionalità intrinseca e di capacità di spiegare l'iter logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.

Alla luce della necessaria premessa risulta di tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso.

La sentenza emessa dalla Corte territoriale, che va letta in uno a quella del Tribunale, versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, con motivazione non viziata da errori nell'applicazione della legge né da incongruenze o contraddizioni, ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi acquisiti consentono di ritenere provata la responsabilità dell'imputato, che non rimangono scalfite dalle censure mosse che, piuttosto, tendono a offrire una ricostruzione alternativa del fatto, più favorevole all'[OSCURATO:PERSONA], mediante - tra l'altro - una lettura parcellizzata della motivazione posta a fondamento del giudizio espresso.

53. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati stante la loro diretta correlazione.

Si tratta di argomenti riproduttivi di questioni già poste, puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità.

La Corte di appello ha risposto al motivo relativo al tasso alcolemico rilevato, facendo proprie le conclusioni del primo giudice secondo cui la scelta del rito abbreviato inibisce alla difesa, per effetto della previsione di cui all'art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen. qualsiasi rilievo in punto di nullità che non siano assolute, salve le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio che nel caso in esame non ricorre.

La Corte territoriale ha motivatamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilmente ritenuto riscontrato che l'imputato, a seguito del sinistro stradale era stato condotto - tramite elisoccorso - in )stato di incoscienza, in ospedale, motivo per il quale non era stato possibile dargli l'avviso.

E' lo stesso ricorrente ad affermare di essere stato in coma.

In proposito la Corte di appello ha richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini.

Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita (Sez. 4, n. 28466 del 08/06/2021, non massimata, in motivazione).

Il motivo oggi viene riproposto adducendo che il mero contegno passivo del soggetto coinvolto nel sinistro, ossia la mancata opposizione, 6non può equivalere al consenso e che l'impossibilità di prestare il consenso equivaleva a rifiuto, cosicché occorreva, al fine di garantire la prova, l'emissione da parte del P.M., di un decreto ex art. 359 bis cod. proc. pen.

L'assunto difensivo muove da un presupposto errato, ossia la necessità del consenso alla sottoposizione a prelievo ematico, requisito non richiesto dalla legge.

In proposito è qui il caso di ricordare che «la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso un struttura ospedaliera posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13 comma secondo Cost - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni».(Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 258490 - 01; Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Bazzotti, Rv. 254933).

Da quanto detto consegue la manifesta infondatezza dell'argomento speso, secondo cui nel caso di specie, occorreva l'emissione di apposito decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero dato che l'art. 359 bis cod. proc. pen. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui debbano svolgersi le operazioni di cui all'art. 224 bis cod. proc. pen. per le quali sia previsto il consenso della parte interessata.

Di contro, il rifiuto, ove vi fosse stato, avrebbe costituito autonoma fattispecie di reato.

E' stato ribadito, tra l'altro, che non era richiesta una ulteriore prova iispetto a quella eseguita mediante prelievo alle ore 11,35 che attestava la presenza, ancora di 0.29 g/I a fronte del fatto che dal primo referto delle lore 9,43,trascorse già due ore dall'intervento dei Carabinieri sul posto, alle ore 8.10, il tasso alcolemico era pari a 0.76 g/I.

D'altra parte che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse bevuto lo confermavano i suoi stessi amici, sia pure affermando che lo aveva fatto in modo contenuto, all'interno dalla discoteca dalla quale era uscito alle cinque del mattino.

A tutto quanto sin qui detto deve aggiungersi, e solo per completezza che, nel caso in esame, non è stata contestata all'imputato la circostanza aggravante, atteso che il tasso alcolemico è stato indicato solo come profilo di colpa.

4. E' infondato il quarto motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione con riferimento alla sanzione accessoria. 7Va ricordato che, all'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 Cod. strada, operata da Corte cos.t n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di omicidio stradale il giudice il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole Sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. 4, n. 109 del 16/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490 - 01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01).

Si è affermato, ancora, che la valutazione dei detti criteri può anche essere operata complessivamente così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per pervenirvi (Sez. 4, n. 13747 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

La Corte territoriale, presa in esame la giovane età dell'imputato e il «devastante riflesso psicologico che l'incidente mortale ha provocato in lui», ma tenuto anche conto degli argomenti spesi con l'atto di appello, oggi ribaditi con il ricorso in esame, ha ritenuto di dovere sostituire la revoca con la sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.

Sul punto va rilevato che, in tema di omicidio stradale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato condivisibilmente affermato che, ove il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non sia tenuto a dare conto, in modo approfondito, delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832).

85. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla pena accessoria e l'inammissibilità nel resto. E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. perché, per colpa generica e per violazione degli artt. 141, commi 1 e 2, 143, commi 1 e 11, 186 bis, comma 1, lett. a) d.P.R. 285/1992, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta per trauma cranio cervicale. In •particolare, l'[OSCURATO:PERSONA], mentre era alla guida dell'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA], in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, procedendo sulla SS n. 14 verso Treviso ad una velocità inadeguata alle circostanze concrete, perdeva il controllo del mezzo, usciva dalla sede stradale, impattava contro un albero ad alto fusto e rovinava, cappottando, in un fossato posto parallelamente alla sede stradale. [OSCURATO:PERSONA] di Piave il 1 novembre 2019. 2. Avverso la sentenza è proposto ricorso nell'interesse dell'Alessandro/ affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo si lamenta cumulativamente il vizio della motivazione sotto il profilo della mancanza, della contraddittorietà e della illogicità. L'imputato, dopo l'incidente in occasione del quale è deceduta la fidanzata è stato condotto in elicottero presso l'ospedale in gravi condizioni; uscito dal coma è caduto in una certificata amnesia retrograda che copre le ore successive all'uscita della discoteca. L'unico ricordo rintracciato nella memoria è quello di un bagliore davanti all'auto. Il profilo è stato oggetto della consulenza tecnica a cura dell'ing. Dinon che ha concluso per la plausibilità dell'uscita di strada causata dalla necessità di evitare una collisione, sterzando a destra verso l'apertura della strada, ivi collocata. Il punto, ignorato dal primo giudice è stato oggetto di perizia disposta dalla Corte di appello veneziana. Il perito industriale [OSCURATO:PERSONA] ha dato una lettura difforme senza fornire adeguata spiegazione circa la asserita impossibilità del verificarsi della prospettazione difensiva. 2.2. Con il secondo motivo si contesta l'erronea applicazione dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. per avere ritenuto preclusa alla difesa, la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità del dato sanitario relativo allo stato alcolico dell'imputato, per effetto della scelta del rito abbreviato. Era stato rilevato che è principio consolidato della Tossicologia forense che è privo di qualsivoglia validità scientifica un risultato ottenuto mediante una unica prova che non sia stata confermata mediante una seconda 'analisi. La difesa ha da subito dimostrato l'invalidità degli esiti dei referti medici relativi ai prelievi ematici e, nonostante ciò, i giudici di merito hanno ritenuto di prendere in considerazione i risultati ottenuti nonostante fosse evidente che erano stati ottenuti in violazione di un divieto di valutarli in mancanza di una seconda prova di comparazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al tema dell'omesso consenso alla sottoposizione a prelievo ematico finalizzato all'accertamento di eventuale presenza di alcool nel sangue. Era stato evidenziato già in sede di udienza preliminare che il ricorrente non aveva prestato il consenso al prelievo; che lo stesso è stato eseguito dietro richiesta della polizia giudiziaria, sul presupposto che il ferito fosse impossibilitato a prestare il consenso, il che 2equivaleva a rifiuto. La giurisprudenza citata dal Tribunale (n. 28466/2021) mal si attaglia al caso in esame in quanto si occupa del diverso tema degli avvisi difensivi. La questione è diversa perché altro è il diritto del soggetto di opporre il rifiuto al .prelievo ematico quaneo sia finalizzato all'accertamento dell'eventuale presenza di alcool nel sangue, altro è il tema che attiene alla necessità di avvisare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il prelievo diretto ad accertare la presenza di alcool nel sangue è un esame invasivo che viola i diritti della persona, ragion per cui il mero contegno passivo del soggetto coinvolto nel sinistro, ossia la mancata opposizione non può equivalere al consenso. In tesi difensiva, l'accertamento doveva avvenire diversamente in quanto l'impossibilità del ferito di autorizzare le operazioni, equivaleva a rifiuto e per garantire la prova raccolta, il P.M. deve adottare anche oralmente decreto ex art. 359 bis cod. proc. pen. La giurisprudenza distingue il prelievo ematico eseguito per sottoporre il soggetto a cure mediche che non richiede alcun consenso da quello a richiesta della polizia giudiziaria che detto consenso richiede. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida. La Corte territoriale ha accolto la richiesta di revoca della patente disposta dal primo giudice, del tutto immotivata ma ha omesso di motivare in punto di qualificazione della sospensione, obliterando la documentazione prodotta da cui risultava che il ricorrente è inserito nel tessuto sociale, gestisce insieme alla famiglia una onlus e in detto contesto ha bisogno di continuare a guidare. 3. All'udienza le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I fatti sono stati ricostruiti nel modo che segue. Alle 7.50 dell'i novembre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] di Piave, intervenivano sul luogo del sinistro dove risultava coinvolta l'autovettura Mercedes che era uscita di strada mentre percorreva la SS14 che da Jesolo porta a Treviso. A causa dell'uscita di strada, l'autovettura si era andata a scontrare contro un albero ed era finita in un fossato parallelo all'asse stradale. All'arrivo dei soccorsi la passeggera era già deceduta mentre il conducente, in gravi condizioni, veniva trasportato con l'elisoccorso in ospedale. In sede di rilievi si accertava che le condizioni della strada erano ottimali tanto con riferimento alle condizioni di luce quanto del manto stradale sul quale, peraltro, non c'erano tracce di pneumatici, né sulla carrozzeria erano presenti tracce che potessero essere indicative di un 3precedente impatto con un'autovettura, un oggetto o un animale. Si precisava che il tratto di strada percorso era rettilineo, ampio m. 7,40 a cui si aggiungevano m. 1,5 metri per ciascun lato, costituito da banchine asfaltate e altri m. 4,30 per ciascuna parte, stante la presenza di due piazzole di emergenza. Le analisi del sangue e delle urine eseguiti in ospedale certificavano la presenza di alcool nel sangue e anche di cannabinoidi, il che consentiva di accertare che il conducente ne facesse uso ma non che li avesse assunti prima di porsi alla guida dell'autovettura. Veniva precisato che la notte precedente personale della Gdf aveva sottoposto a controllo l'[OSCURATO:PERSONA] trovandolo in possesso di 0,4 grammi di hashish e gli era stata ritirata la patente di guida ai sensi dell'art. 75, comma 3, d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale, per rispondere al motivo di ricorso circa la ricostruzione del sinistro, ha disposto perizia, affidando l'incarico al perito [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ricostruito il percorso di circa 79 mt, effettuato in un tempo di circa 4 secondi, tempo necessario per percepire il pericolo e iniziare a reagire intervenendo con il cambio di traiettoria, stimato in 0,6/0,7 secondi, mentre quello per iniziare a frenare è di circa 1 secondo. Il perito ha calcolato la velocità dell'autovettura condotta dall'[OSCURATO:PERSONA] in circa 75 km/h in un tratto di strada con limite di 90 km/h. Sulla presenza e sull'attivazione del dispositivo [OSCURATO:PERSONA] il perito (pag. 10 della motivazione) ha spiegato che, essendo stata la macchina demolita, non si era potuto effettuare alcuna verifica ma che tuttavia: a) poteva essere stato disinserito manualmente; b)dagli accertamenti svolti presso la Mercedes emergeva che, in caso di superamento della linea bianca di margine della carreggiata, il sistema interviene sull'impianto frenante bloccando, per una frazione di secondo, tutte e quattro le ruote, in modo da richiamare l'attenzione del conducente ma che, dopo l'intervento del dispositivo, il veicolo avrebbe continuato a mantenere la sua traiettoria, foss'anche di eventuale superamento della linea continua. 2. Il primo motivo propone una rilettura in fatto degli elementi sulla scorta dei quali le sentenze, conformi sul punto, hanno fondato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente. Il motivo, peraltro, è reiterativo delle medesime doglianze relative alla ricostruzione del sinistro e all'interpretazione del materiale probatorio già ampiamente valutate in 4sede di appello, affrontate e risolte in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Sul punto va ricordato che l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve tendere a verificare che la motivazione sia "effettiva", ossia idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto alla base della decisione; che non sia "manifestamente illogica" cioè che non presenti errori nella applicazione delle regole della logica; che non sia internamente "contraddittoria", dunque, scevra da inconciliabilità logica tra le affermazioni in essa contenute e, infine, che non risulti "incompatibile" con gli "altri atti del processo". A questa Corte spetta, dunque, un controllo sulla persistenza di una motivazione "effettiva", non "manifestamente illogica" e "internamente coerente" a seguito delle deduzioni mosse dal ricorrente con riferimento ad "atti del processo". Rimane, per converso, esclusa la possibilità in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione come pure l'autonoma adozione di parametri di ricostruzione ritenuti maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. E' di tutta evidenza che, diversamente opinando, questa Corte diverrebbe l'ennesimo giudice del fatto a fronte del compito, attribuitole dal legislatore, di controllo di quelle motivazioni alle quali le parti non abbiano prestato acquiescenza, di rispetto dello standard di razionalità intrinseca e di capacità di spiegare l'iter logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. Alla luce della necessaria premessa risulta di tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso. La sentenza emessa dalla Corte territoriale, che va letta in uno a quella del Tribunale, versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, con motivazione non viziata da errori nell'applicazione della legge né da incongruenze o contraddizioni, ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi acquisiti consentono di ritenere provata la responsabilità dell'imputato, che non rimangono scalfite dalle censure mosse che, piuttosto, tendono a offrire una ricostruzione alternativa del fatto, più favorevole all'[OSCURATO:PERSONA], mediante - tra l'altro - una lettura parcellizzata della motivazione posta a fondamento del giudizio espresso. 53. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati stante la loro diretta correlazione. Si tratta di argomenti riproduttivi di questioni già poste, puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità. La Corte di appello ha risposto al motivo relativo al tasso alcolemico rilevato, facendo proprie le conclusioni del primo giudice secondo cui la scelta del rito abbreviato inibisce alla difesa, per effetto della previsione di cui all'art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen. qualsiasi rilievo in punto di nullità che non siano assolute, salve le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio che nel caso in esame non ricorre. La Corte territoriale ha motivatamente respinto l'eccezione di nullità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilmente ritenuto riscontrato che l'imputato, a seguito del sinistro stradale era stato condotto - tramite elisoccorso - in )stato di incoscienza, in ospedale, motivo per il quale non era stato possibile dargli l'avviso. E' lo stesso ricorrente ad affermare di essere stato in coma. In proposito la Corte di appello ha richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini. Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita (Sez. 4, n. 28466 del 08/06/2021, non massimata, in motivazione). Il motivo oggi viene riproposto adducendo che il mero contegno passivo del soggetto coinvolto nel sinistro, ossia la mancata opposizione, 6non può equivalere al consenso e che l'impossibilità di prestare il consenso equivaleva a rifiuto, cosicché occorreva, al fine di garantire la prova, l'emissione da parte del P.M., di un decreto ex art. 359 bis cod. proc. pen. L'assunto difensivo muove da un presupposto errato, ossia la necessità del consenso alla sottoposizione a prelievo ematico, requisito non richiesto dalla legge. In proposito è qui il caso di ricordare che «la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso un struttura ospedaliera posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13 comma secondo Cost - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni».(Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 258490 - 01; Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Bazzotti, Rv. 254933). Da quanto detto consegue la manifesta infondatezza dell'argomento speso, secondo cui nel caso di specie, occorreva l'emissione di apposito decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero dato che l'art. 359 bis cod. proc. pen. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui debbano svolgersi le operazioni di cui all'art. 224 bis cod. proc. pen. per le quali sia previsto il consenso della parte interessata. Di contro, il rifiuto, ove vi fosse stato, avrebbe costituito autonoma fattispecie di reato. E' stato ribadito, tra l'altro, che non era richiesta una ulteriore prova iispetto a quella eseguita mediante prelievo alle ore 11,35 che attestava la presenza, ancora di 0.29 g/I a fronte del fatto che dal primo referto delle lore 9,43,trascorse già due ore dall'intervento dei Carabinieri sul posto, alle ore 8.10, il tasso alcolemico era pari a 0.76 g/I. D'altra parte che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse bevuto lo confermavano i suoi stessi amici, sia pure affermando che lo aveva fatto in modo contenuto, all'interno dalla discoteca dalla quale era uscito alle cinque del mattino. A tutto quanto sin qui detto deve aggiungersi, e solo per completezza che, nel caso in esame, non è stata contestata all'imputato la circostanza aggravante, atteso che il tasso alcolemico è stato indicato solo come profilo di colpa. 4. E' infondato il quarto motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione con riferimento alla sanzione accessoria. 7Va ricordato che, all'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 Cod. strada, operata da Corte cos.t n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di omicidio stradale il giudice il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole Sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. 4, n. 109 del 16/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490 - 01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01). Si è affermato, ancora, che la valutazione dei detti criteri può anche essere operata complessivamente così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per pervenirvi (Sez. 4, n. 13747 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.). La Corte territoriale, presa in esame la giovane età dell'imputato e il «devastante riflesso psicologico che l'incidente mortale ha provocato in lui», ma tenuto anche conto degli argomenti spesi con l'atto di appello, oggi ribaditi con il ricorso in esame, ha ritenuto di dovere sostituire la revoca con la sospensione della patente di guida per la durata di anni tre. Sul punto va rilevato che, in tema di omicidio stradale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato condivisibilmente affermato che, ove il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non sia tenuto a dare conto, in modo approfondito, delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). 85. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25517/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris