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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26106/2026

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Gino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha, previa riqualificazione del fatto ascritto al Falleti da quello di cui all'art. 336 cod. pen. a quello di minaccia aggravata, ridotto la pena comminata dalla sentenza di primo grado a quella di giorni venti di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo proposto, l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] tale motivo inammissibile a fronte della congrua argomentazione della Corte territoriale in ordine alle ragioni per le quali il fatto commesso non poteva considerarsi di particolare tenuità;[OSCURATO:PERSONA], invero, su un piano generale, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato che la decisione censurata ha congruamente argomentato, in forza dei superiori principi, il diniego della causa di non punibilità, valorizzando il tenore della minaccia, le modalità con le quali è stata posta in essere e la tempistica prescelta, funzionale ad alimentare il malcontento della collettività, al punto da indurre il sindaco a denunciare l'accaduto; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Gino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha, previa riqualificazione del fatto ascritto al Falleti da quello di cui all'art. 336 cod. pen. a quello di minaccia aggravata, ridotto la pena comminata dalla sentenza di primo grado a quella di giorni venti di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo proposto, l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] tale motivo inammissibile a fronte della congrua argomentazione della Corte territoriale in ordine alle ragioni per le quali il fatto commesso non poteva considerarsi di particolare tenuità;[OSCURATO:PERSONA], invero, su un piano generale, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato che la decisione censurata ha congruamente argomentato, in forza dei superiori principi, il diniego della causa di non punibilità, valorizzando il tenore della minaccia, le modalità con le quali è stata posta in essere e la tempistica prescelta, funzionale ad alimentare il malcontento della collettività, al punto da indurre il sindaco a denunciare l'accaduto; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris