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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09490/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 886/2024 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 15.03.2024, N.R.G. 625/2022;Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale ONLUS ha aditoil Tribunale di Napoli deducendo che negli anni 2018 e 2019 era stata addettaall’appalto relativo ai servizi socio-assistenziali, aggiudicato dal Comune di SanGiorgio a [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’A.T.I.

“[OSCURATO:PERSONA]-AIDO”, di cui faceva parte lasuddetta cooperativa ed aveva lamentato di essere rimasta creditrice del TFR edi alcune retribuzioni non percepite.Pertanto, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., ha chiesto la condanna dellacooperativa, quale datrice di lavoro, e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], inqualità di committente, al pagamento della somma richiesta per i predetti titoli.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale ha accolto la domanda proposta neiconfronti della cooperativa ed ha rigettato la domanda proposta nei confronti delComune.2.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato cessata la materia delcontendere in ordine alle retribuzioni richieste dalla Gigliano per l’anno 2019 adeccezione del mese di giugno 2018 ed in parziale riforma della sentenza di primogrado ha condannato in solido il Comune e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale ONLUS alpagamento della somma di € 345,59, oltre accessori in favore della Gigliano edha compensato le spese dei due gradi di giudizio.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.4.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale ONLUSsono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3cod. proc. civ., il ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/202691 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale compensato le spese di litein assenza delle ragioni richieste dal legislatore.2.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ., il ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.132 cod. proc. civ. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato in modosolo apparente la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.Lamenta che la compensazione delle spese di primo grado nei confronti dellaTeseo soc. coop. sociale ONLUS in assenza dell’appello incidentale del datore dilavoro costituisce una pronuncia ultra petita, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.3.

In premessa va rilevato che non sussistono i presupposti per la trattazionein pubblica udienza.4.

Le censure, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sonoinammissibili.A sostegno della disposta compensazione delle spese la Corte territoriale harichiamato “l’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza dimerito”.Come evidenziato da questa Corte in una fattispecie analoga (v.

Cass. n.32679/2025), in primo luogo questa motivazione è certo sussistente e soddisfail “minimo costituzionale” (Cass.

S.U. n. 8053/2014).L’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, indicato dalla Corteterritoriale come ragione della compensazione, è suffragato dall’allegazione, daparte della ricorrente, di sentenze di giudici di merito contrarie a quelle cheaveva prodotto il Comune, come riportato dalla sentenza impugnata, sul puntonon censurata.In secondo luogo, va ribadito che il potere di compensazione ha caratterediscrezionale e appartiene al giudice di merito.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minimaparte – al pagamento delle stesse.Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia lavalutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite(tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso conaltri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda ilimiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restanoappannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. ord. n.9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017).Resta fermo che, in caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”,il limite a tale deroga è dato dall’obbligo del giudice di fornire una motivazionelogica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass.n. 20755/2025), e nella specie non si ravvisa illogicità, né incoerenza.Non è configurabile la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inquanto la parziale riforma della sentenza di primo grado, nel caso di specieoperata dalla Corte territoriale, comporta la caducazione del capo con cui ladecisione parzialmente riformata ha statuito in ordine al governo delle spese(Cass. n. 2249/1978).5.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.6.

Considerato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.sociale ONLUS sono rimasti intimati, nessuna statuizione va adottata sulle spesedi lite.7.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 886/2024 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 15.03.2024, N.R.G. 625/2022;Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale ONLUS ha aditoil Tribunale di Napoli deducendo che negli anni 2018 e 2019 era stata addettaall’appalto relativo ai servizi socio-assistenziali, aggiudicato dal Comune di SanGiorgio a [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’A.T.I. “[OSCURATO:PERSONA]-AIDO”, di cui faceva parte lasuddetta cooperativa ed aveva lamentato di essere rimasta creditrice del TFR edi alcune retribuzioni non percepite.Pertanto, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., ha chiesto la condanna dellacooperativa, quale datrice di lavoro, e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], inqualità di committente, al pagamento della somma richiesta per i predetti titoli.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale ha accolto la domanda proposta neiconfronti della cooperativa ed ha rigettato la domanda proposta nei confronti delComune.2. La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato cessata la materia delcontendere in ordine alle retribuzioni richieste dalla Gigliano per l’anno 2019 adeccezione del mese di giugno 2018 ed in parziale riforma della sentenza di primogrado ha condannato in solido il Comune e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale ONLUS alpagamento della somma di € 345,59, oltre accessori in favore della Gigliano edha compensato le spese dei due gradi di giudizio.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale ONLUSsono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3cod. proc. civ., il ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/202691 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale compensato le spese di litein assenza delle ragioni richieste dal legislatore.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ., il ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.132 cod. proc. civ. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato in modosolo apparente la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.Lamenta che la compensazione delle spese di primo grado nei confronti dellaTeseo soc. coop. sociale ONLUS in assenza dell’appello incidentale del datore dilavoro costituisce una pronuncia ultra petita, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.3. In premessa va rilevato che non sussistono i presupposti per la trattazionein pubblica udienza.4. Le censure, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sonoinammissibili.A sostegno della disposta compensazione delle spese la Corte territoriale harichiamato “l’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza dimerito”.Come evidenziato da questa Corte in una fattispecie analoga (v. Cass. n.32679/2025), in primo luogo questa motivazione è certo sussistente e soddisfail “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014).L’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, indicato dalla Corteterritoriale come ragione della compensazione, è suffragato dall’allegazione, daparte della ricorrente, di sentenze di giudici di merito contrarie a quelle cheaveva prodotto il Comune, come riportato dalla sentenza impugnata, sul puntonon censurata.In secondo luogo, va ribadito che il potere di compensazione ha caratterediscrezionale e appartiene al giudice di merito.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minimaparte – al pagamento delle stesse.Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia lavalutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite(tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso conaltri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda ilimiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restanoappannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. ord. n.9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017).Resta fermo che, in caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”,il limite a tale deroga è dato dall’obbligo del giudice di fornire una motivazionelogica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass.n. 20755/2025), e nella specie non si ravvisa illogicità, né incoerenza.Non è configurabile la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inquanto la parziale riforma della sentenza di primo grado, nel caso di specieoperata dalla Corte territoriale, comporta la caducazione del capo con cui ladecisione parzialmente riformata ha statuito in ordine al governo delle spese(Cass. n. 2249/1978).5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.6. Considerato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.sociale ONLUS sono rimasti intimati, nessuna statuizione va adottata sulle spesedi lite.7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 19134/2024Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 9490/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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