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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 1968

Cassazione n. 00756/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 30/04/1968 a Cles (TN) avverso la ordinanza del 08/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 8 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Bologna del 5 aprile 2016, irrevocabile dal 28 aprile 2016, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Nell'interesse del predetto condannato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con tre motivi, sia violazioni della legge processuale, ex artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen., che vizi di manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che, nonostante la nomina di un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, non si era accertato se egli effettivamente avesse avuto modo di conoscere il procedimento in corso, tenuto conto del fatto che durante l'intera fase delle indagini preliminari, della loro conclusione e della successiva fissazione dell'udienza dibattimentale si era trovato in stato di detenzione per altra causa presso la casa circondariale di Bologna - circostanza, questa, conosciuta dal legale da lui nominato - e che, dopo un breve periodo di detenzione domiciliare, un gravissimo incidente lo aveva costretto ad un ricovero ospedaliero di cinque mesi, seguito da un lungo periodo di convalescenza (per circa un anno) presso una dimora nella quale aveva sempre avuto la residenza (circostanze, queste ultime, verificatesi nella fase di celebrazione del dibattimento).

3. Con requisitoria del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la Corte distrettuale non ha considerato il fatto che l'elezione di domicilio da parte dell'odierno ricorrente è avvenuta nella fase delle indagini preliminari e che il difensore di fiducia da lui nominato non risulta aver esercitato il proprio ufficio, essendo stato sempre sostituito da un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Nel caso in esame, peraltro, emerge dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato che, nel corso del dibattimento di primo grado, il difensore di fiducia aveva comunicato alla Cancelleria del Tribunale di Bologna, con dichiarazione del 23 marzo 2016, la propria rinuncia al mandato, segnalando le rilevanti circostanze di fatto che egli comunque non aveva accettato la propria nomina a difensore di fiducia e che, da molti anni, l'imputato si era reso irreperibile.

2. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte - richiamando il quadro dei principT stabiliti da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, in tema di presupposti della dichiarazione di assenza e di necessaria verifica, da parte del giudice, della presenza' di elementi idonei a dimostrare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento - ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere di per sé desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256; v., inoltre, Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021; Ndreca, Rv. 281637, che perviene ad analoghe conclusioni nel caso della nomina con elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato).

Analoghe considerazioni devono svolgersi nel caso in esame, poiché, sulla base dei principi stabiliti dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite Ismail, anche la nomina del difensore di fiducia (v., in motivazione, Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin) va inquadrata in una prospettiva di effettività, nel senso che, per avere rilievo, essa deve basarsi sul presupposto della instaurazione di un regolare rapporto informativo tra il difensore e l'assistito, intendendo con ciò, ad esempio, che la nomina sia stata accettata.

Secondo la sentenza Ismail, infatti, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., muovendosi nell'ottica di una comprensibile '"facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato: l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, l'aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica, regolare ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo.

Le Sezioni Unite, tuttavia, rimarcano il dato interpretativo secondo cui il legislatore non ha inteso creare (nuove) presunzioni che consentano di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma individuare dei casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità.

Ne discende che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il sistema di informazioni e conoscenze diligentemente legate all'evoluzione del rapporto professionale.3.

S'impone, dunque, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché provveda, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ad eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 30/04/1968 a Cles (TN) avverso la ordinanza del 08/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Bologna del 5 aprile 2016, irrevocabile dal 28 aprile 2016, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Nell'interesse del predetto condannato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con tre motivi, sia violazioni della legge processuale, ex artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen., che vizi di manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che, nonostante la nomina di un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, non si era accertato se egli effettivamente avesse avuto modo di conoscere il procedimento in corso, tenuto conto del fatto che durante l'intera fase delle indagini preliminari, della loro conclusione e della successiva fissazione dell'udienza dibattimentale si era trovato in stato di detenzione per altra causa presso la casa circondariale di Bologna - circostanza, questa, conosciuta dal legale da lui nominato - e che, dopo un breve periodo di detenzione domiciliare, un gravissimo incidente lo aveva costretto ad un ricovero ospedaliero di cinque mesi, seguito da un lungo periodo di convalescenza (per circa un anno) presso una dimora nella quale aveva sempre avuto la residenza (circostanze, queste ultime, verificatesi nella fase di celebrazione del dibattimento). 3. Con requisitoria del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la Corte distrettuale non ha considerato il fatto che l'elezione di domicilio da parte dell'odierno ricorrente è avvenuta nella fase delle indagini preliminari e che il difensore di fiducia da lui nominato non risulta aver esercitato il proprio ufficio, essendo stato sempre sostituito da un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso in esame, peraltro, emerge dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato che, nel corso del dibattimento di primo grado, il difensore di fiducia aveva comunicato alla Cancelleria del Tribunale di Bologna, con dichiarazione del 23 marzo 2016, la propria rinuncia al mandato, segnalando le rilevanti circostanze di fatto che egli comunque non aveva accettato la propria nomina a difensore di fiducia e che, da molti anni, l'imputato si era reso irreperibile. 2. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte - richiamando il quadro dei principT stabiliti da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, in tema di presupposti della dichiarazione di assenza e di necessaria verifica, da parte del giudice, della presenza' di elementi idonei a dimostrare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento - ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere di per sé desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256; v., inoltre, Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021; Ndreca, Rv. 281637, che perviene ad analoghe conclusioni nel caso della nomina con elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato). Analoghe considerazioni devono svolgersi nel caso in esame, poiché, sulla base dei principi stabiliti dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite Ismail, anche la nomina del difensore di fiducia (v., in motivazione, Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin) va inquadrata in una prospettiva di effettività, nel senso che, per avere rilievo, essa deve basarsi sul presupposto della instaurazione di un regolare rapporto informativo tra il difensore e l'assistito, intendendo con ciò, ad esempio, che la nomina sia stata accettata. Secondo la sentenza Ismail, infatti, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., muovendosi nell'ottica di una comprensibile '"facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato: l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, l'aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica, regolare ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. Le Sezioni Unite, tuttavia, rimarcano il dato interpretativo secondo cui il legislatore non ha inteso creare (nuove) presunzioni che consentano di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma individuare dei casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Ne discende che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il sistema di informazioni e conoscenze diligentemente legate all'evoluzione del rapporto professionale.3. S'impone, dunque, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché provveda, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ad eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D
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