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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 30278/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla declaratoria di estinzione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, per i quali ha chiesto ed ottenuto l'applicazione, con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 21 giugno 2007, della pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi di reclusione.

Ha, in proposito, rilevato che la produzione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. è inibita dalla commissione, da parte di Antricetti e prima del decorso del termine di cinque anni, del delitto sanzionato dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il quale gli è stata applicata, su sua richiesta, la pena di tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta, sotto l'angolo prospettico, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice dell'esecuzione abbia individuato il tempus c:ommissi delitti del reato in materia di narcotraffico sulla base di una interpretazione manifestamente illogica, oltre che fondata su mere illazioni, della sentenza che lo ha accertato, nonché in palese dispregio del principio del favor rei.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è fondata ed è, pertanto, passibile di accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Il giudice dell'esecuzione penale ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati...» (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624; Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816).

Nel caso di specie, discorrendosi dell'estinzione, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. — che prevede, tra l'altro, che, in caso di applicazione della pena su richiesta, «Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» — di un reato accertato con sentenza divenuta irrevocabile il 21 giugno 2007, il tema devoluto al giudice dell'esecuzione concerne, in specie, la determinazione della data di consumazione del delitto commesso da [OSCURATO:PERSONA] ed accertato con sentenza del 20 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 18 settembre 2013.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, al riguardo, che, pur essendo stata contestata all'istante la detenzione a fini di cessione a terzi di circa 34 grammi di cocaina, dalla quale erano ricavabili quasi 150 dosi medie singole, la condotta debba essere temporalmente collocata in epoca anteriore al suo accertamento, avvenuto il 27 giugno 2012, cioè sei giorni dopo la maturazione del quinquennio, in tale direzione deponendo sia le modalità del fatto — la sostanza è stata, infatti, rinvenuta sia nell'abitazione di Antricetti che nel bagno della pizzeria da lui gestita — che il sequestro di un bloc notes attestante una pregressa attività di acquisto e cessione della sostanza stupefacente.

3. Ciò posto, coglie nel segno il ricorrente laddove si duole della manifesta illogicità del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata.

Premesso, invero, che i confini dell'attività interpretativa demandata al giudice dell'esecuzione sono inevitabilmente segnati dagli esiti del procedimento di cognizione, come compendiati nella sentenza che lo ha definito, deve, in primo luogo, osservarsi che [OSCURATO:PERSONA] è stato chiama:o a rispondere, in quella sede e secondo quanto risulta univocamente dall'imputazione, della sola detenzione di un quantitativo di cocaina, destinato a cessioni future, in quanto tali ancora non avvenute.

L'esclusiva indicazione, in rubrica, della data di accertamento del reato circoscrive, dunque, la verifica de qua agitur alla possibilità che Antricetti sia entrato in possesso di quella partita di stupefacente almeno sei giorni prima della data del sequestro.

Il giudice dell'esecuzione è pervenuto, sul punto, decisivo ai fini del vaglio dell'istanza, a soluzione positiva in considerazione del dato logistico (la cocaina era ripartita tra due diversi immobili, sì da accreditare l'ipotesi che Antricetti ne utilizzasse uno quale deposito e spostasse, via via, nell'altro i quantitativi da distribuire) e del rinvenimento di un'agenda contenente l'annotazione di «appunti concernenti l'attività di acquisto e cessione dello stupefacente».

Trattasi, con ogni evidenza, di elementi che, pur sintomatici di una pregressa detenzione, ben poco dicono, in sé — id est senza l'indicazione delle date di riferimento — circa il momento dell'acquisto e delle pregresse cessioni, né in merito alla riconducibilità alla medesima fornitura della cccaina sequestrata e di quella già acquistata e ceduta.

Detti profili appaiono imprescindibili in vista della retrodatazione della condotta, in misura sufficiente ad escludere l'invocato effetto estintivo, rispetto al tempo dell'accertamento, che presuppone la, quantomeno, ragionevole certezza che la detenzione abbia avuto inizio prima del 22 giugno 2012.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, esente dal vizio risc:ontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla declaratoria di estinzione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, per i quali ha chiesto ed ottenuto l'applicazione, con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 21 giugno 2007, della pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi di reclusione. Ha, in proposito, rilevato che la produzione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. è inibita dalla commissione, da parte di Antricetti e prima del decorso del termine di cinque anni, del delitto sanzionato dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il quale gli è stata applicata, su sua richiesta, la pena di tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta, sotto l'angolo prospettico, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice dell'esecuzione abbia individuato il tempus c:ommissi delitti del reato in materia di narcotraffico sulla base di una interpretazione manifestamente illogica, oltre che fondata su mere illazioni, della sentenza che lo ha accertato, nonché in palese dispregio del principio del favor rei. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata ed è, pertanto, passibile di accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Il giudice dell'esecuzione penale ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati...» (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624; Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816). Nel caso di specie, discorrendosi dell'estinzione, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. — che prevede, tra l'altro, che, in caso di applicazione della pena su richiesta, «Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» — di un reato accertato con sentenza divenuta irrevocabile il 21 giugno 2007, il tema devoluto al giudice dell'esecuzione concerne, in specie, la determinazione della data di consumazione del delitto commesso da [OSCURATO:PERSONA] ed accertato con sentenza del 20 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 18 settembre 2013. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, al riguardo, che, pur essendo stata contestata all'istante la detenzione a fini di cessione a terzi di circa 34 grammi di cocaina, dalla quale erano ricavabili quasi 150 dosi medie singole, la condotta debba essere temporalmente collocata in epoca anteriore al suo accertamento, avvenuto il 27 giugno 2012, cioè sei giorni dopo la maturazione del quinquennio, in tale direzione deponendo sia le modalità del fatto — la sostanza è stata, infatti, rinvenuta sia nell'abitazione di Antricetti che nel bagno della pizzeria da lui gestita — che il sequestro di un bloc notes attestante una pregressa attività di acquisto e cessione della sostanza stupefacente. 3. Ciò posto, coglie nel segno il ricorrente laddove si duole della manifesta illogicità del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata. Premesso, invero, che i confini dell'attività interpretativa demandata al giudice dell'esecuzione sono inevitabilmente segnati dagli esiti del procedimento di cognizione, come compendiati nella sentenza che lo ha definito, deve, in primo luogo, osservarsi che [OSCURATO:PERSONA] è stato chiama:o a rispondere, in quella sede e secondo quanto risulta univocamente dall'imputazione, della sola detenzione di un quantitativo di cocaina, destinato a cessioni future, in quanto tali ancora non avvenute. L'esclusiva indicazione, in rubrica, della data di accertamento del reato circoscrive, dunque, la verifica de qua agitur alla possibilità che Antricetti sia entrato in possesso di quella partita di stupefacente almeno sei giorni prima della data del sequestro. Il giudice dell'esecuzione è pervenuto, sul punto, decisivo ai fini del vaglio dell'istanza, a soluzione positiva in considerazione del dato logistico (la cocaina era ripartita tra due diversi immobili, sì da accreditare l'ipotesi che Antricetti ne utilizzasse uno quale deposito e spostasse, via via, nell'altro i quantitativi da distribuire) e del rinvenimento di un'agenda contenente l'annotazione di «appunti concernenti l'attività di acquisto e cessione dello stupefacente». Trattasi, con ogni evidenza, di elementi che, pur sintomatici di una pregressa detenzione, ben poco dicono, in sé — id est senza l'indicazione delle date di riferimento — circa il momento dell'acquisto e delle pregresse cessioni, né in merito alla riconducibilità alla medesima fornitura della cccaina sequestrata e di quella già acquistata e ceduta. Detti profili appaiono imprescindibili in vista della retrodatazione della condotta, in misura sufficiente ad escludere l'invocato effetto estintivo, rispetto al tempo dell'accertamento, che presuppone la, quantomeno, ragionevole certezza che la detenzione abbia avuto inizio prima del 22 giugno 2012. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, esente dal vizio risc:ontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'u
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