CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 35032/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza diPerugia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e haaccolto la subordinata istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso - nel quale in due motivi si deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione quanto alla valutazione effettuata circa l’assenzadei presupposti per l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale - èstato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e da questotrasmesso alla cancelleria del Tribunale;Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, lememorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscrittoall'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]