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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19930/2026

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eglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di VeneziaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 17 novembre 2023, il Tribunale di Venezia applicava a AmadiCristofer la pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita con il lavoro dipubblica utilità per giorni

730. Con successiva istanza, il condannato chiedeva al magistratodi sorveglianza di Venezia la liberazione anticipata in relazione al periodo ottobre 2024-luglio2025.

Il magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 10 novembre 2025 dichiarava lapropria incompetenza in favore del tribunale di Venezia.

Osservava di conoscere lagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale competente a provvedere sull’istanza inoggetto è il magistrato di sorveglianza in base al disposto dell’art. 69-bis ord. pen., ma cheintendeva discostarsene in quanto: competente in materia di lavori di pubblica utilità è ilgiudice dell’esecuzione ex art. 63 legge n. 689 del 1981, come confermato anche daldisposto dell’art. 661, comma 1-bis cod. proc. pen., il quale prevede che l’esecuzione dellavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena; l’art. 76 della leggen. 689 del 1981, nell’estendere alle pene sostitutive di recente introduzione alcune normedell’ordinamento penitenziario, ha previsto la clausola di compatibilità; la relazione illustrativadel d.lgs. n 150 del 2022, “[...] affida[re] al magistrato ovvero al giudice prepostoall’esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di unnuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva [...].Secondo l’Autorità giudiziaria procedente, quindi, ragioni di ordine logico e sistematicoinducono a ritenere che la competenza a provvedere in tema di liberazione anticipata nelcaso di lavori di pubblica utilità sia il giudice dell’esecuzione in quanto giudice che, seguendola esecuzione della misura, può valutare la meritevolezza di una detrazione premiale nelrispetto delle norme procedurali proprie del giudice dell’esecuzione.

Per tali motivi, ilmagistrato di sorveglianza di Venezia disponeva la trasmissione degli atti al tribunale diVenezia.2.

Il Tribunale di Venezia, richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità,secondo la quale competente a decidere in merito alla richiesta è il magistrato disorveglianza, rilevato il conflitto, rimetteva a questa Corte gli atti necessari alla suarisoluzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, premesso che l’istituto della liberazione anticipataè applicabile ai lavori di pubblica utilità, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale disorveglianza di Venezia in base al disposto dell’art. 69-bis legge n. 354 del 1975.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve premettersi che quello in esame è un caso di conflitto negativo dicompetenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in quanto unoo più giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito allastessa persona, così determinando una stasi processuale, risolvibile solo aseguito della decisione di questa Corte.2.

Deve altresì premettersi che questa Corte di legittimità, all’esito di unpercorso interpretativo che è andato ampliando la sfera di applicazione dellaliberazione anticipata, ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 54 ord. pen., in forzadel combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma12-bis e 54 ord. pen., sia applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblicautilità (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 9981 del 2026,n.m.).3.

Ciò posto, il conflitto deve essere risolto individuando la competenzanel magistrato di sorveglianza di Venezia.Questa Corte con la sentenza n. 10302 del 10/1/2025 ha affermato che «Intema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutivadei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, condecisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato disorveglianza».

In particolare, ha osservato che il dato normativo è inequivoco«[...] ai sensi dell’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito,da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenzafunzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipataspetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis cit, comma 4: «Il provvedimentoche concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato disorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale disorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 ildifensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dallacomunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianzacompetente per territorio»).

Eventuali esigenze sistematiche che avrebberoconsigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione allaconcessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell’esecuzione, nonpossono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabilein via interpretativa».

Con successive pronunce si è chiarito che «La “riserva dicompatibilità”, contenuta nell’art. 76 della legge n. 689 del 1981, non vale adescludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, perché taleriserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge che l’art. 76direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), e perché, in ognicaso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestare al magistratodi sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e che ne cural’esecuzione, la competenza in materia.

Non può negarsi che il magistrato disorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturale istituitodall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenti conoscitivi indispensabiliper assumere, anche al riguardo, appropriate e ponderate deliberazioni.

Ilmagistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio diesecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anched’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento dellamisura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo«concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (chesono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, dellalegge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio).

Non pare,dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto di riferirsi ad unrapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, da altro giudice, la cognizionedella magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata di reale contenuto,per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale.

Né i diversiambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetrodelle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente, benchéesse siano alimentate da una base informativa comune» (Sez. 1, n. 6218 del16.1.2026; n. 2918 del 15.1.2026).4.

Alla luce di quanto esposto, deve risolversi il conflitto dichiarando lacompetenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Deve mandarsi lacancelleria per la comunicazione ai giudici in conflitto, al pubblico ministeropresso i medesimi giudici e per la notifica alle parti private dell’estratto dellapresente sentenza.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Venezia cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di VeneziaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 17 novembre 2023, il Tribunale di Venezia applicava a AmadiCristofer la pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita con il lavoro dipubblica utilità per giorni 730. Con successiva istanza, il condannato chiedeva al magistratodi sorveglianza di Venezia la liberazione anticipata in relazione al periodo ottobre 2024-luglio2025. Il magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 10 novembre 2025 dichiarava lapropria incompetenza in favore del tribunale di Venezia. Osservava di conoscere lagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale competente a provvedere sull’istanza inoggetto è il magistrato di sorveglianza in base al disposto dell’art. 69-bis ord. pen., ma cheintendeva discostarsene in quanto: competente in materia di lavori di pubblica utilità è ilgiudice dell’esecuzione ex art. 63 legge n. 689 del 1981, come confermato anche daldisposto dell’art. 661, comma 1-bis cod. proc. pen., il quale prevede che l’esecuzione dellavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena; l’art. 76 della leggen. 689 del 1981, nell’estendere alle pene sostitutive di recente introduzione alcune normedell’ordinamento penitenziario, ha previsto la clausola di compatibilità; la relazione illustrativadel d.lgs. n 150 del 2022, “[...] affida[re] al magistrato ovvero al giudice prepostoall’esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di unnuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva [...].Secondo l’Autorità giudiziaria procedente, quindi, ragioni di ordine logico e sistematicoinducono a ritenere che la competenza a provvedere in tema di liberazione anticipata nelcaso di lavori di pubblica utilità sia il giudice dell’esecuzione in quanto giudice che, seguendola esecuzione della misura, può valutare la meritevolezza di una detrazione premiale nelrispetto delle norme procedurali proprie del giudice dell’esecuzione. Per tali motivi, ilmagistrato di sorveglianza di Venezia disponeva la trasmissione degli atti al tribunale diVenezia.2. Il Tribunale di Venezia, richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità,secondo la quale competente a decidere in merito alla richiesta è il magistrato disorveglianza, rilevato il conflitto, rimetteva a questa Corte gli atti necessari alla suarisoluzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, premesso che l’istituto della liberazione anticipataè applicabile ai lavori di pubblica utilità, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale disorveglianza di Venezia in base al disposto dell’art. 69-bis legge n. 354 del 1975.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve premettersi che quello in esame è un caso di conflitto negativo dicompetenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in quanto unoo più giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito allastessa persona, così determinando una stasi processuale, risolvibile solo aseguito della decisione di questa Corte.2. Deve altresì premettersi che questa Corte di legittimità, all’esito di unpercorso interpretativo che è andato ampliando la sfera di applicazione dellaliberazione anticipata, ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 54 ord. pen., in forzadel combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma12-bis e 54 ord. pen., sia applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblicautilità (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 9981 del 2026,n.m.).3. Ciò posto, il conflitto deve essere risolto individuando la competenzanel magistrato di sorveglianza di Venezia.Questa Corte con la sentenza n. 10302 del 10/1/2025 ha affermato che «Intema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutivadei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, condecisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato disorveglianza». In particolare, ha osservato che il dato normativo è inequivoco«[...] ai sensi dell’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito,da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenzafunzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipataspetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis cit, comma 4: «Il provvedimentoche concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato disorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale disorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 ildifensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dallacomunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianzacompetente per territorio»). Eventuali esigenze sistematiche che avrebberoconsigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione allaconcessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell’esecuzione, nonpossono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabilein via interpretativa». Con successive pronunce si è chiarito che «La “riserva dicompatibilità”, contenuta nell’art. 76 della legge n. 689 del 1981, non vale adescludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, perché taleriserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge che l’art. 76direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), e perché, in ognicaso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestare al magistratodi sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e che ne cural’esecuzione, la competenza in materia. Non può negarsi che il magistrato disorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturale istituitodall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenti conoscitivi indispensabiliper assumere, anche al riguardo, appropriate e ponderate deliberazioni. Ilmagistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio diesecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anched’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento dellamisura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo«concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (chesono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, dellalegge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio). Non pare,dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto di riferirsi ad unrapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, da altro giudice, la cognizionedella magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata di reale contenuto,per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale. Né i diversiambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetrodelle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente, benchéesse siano alimentate da una base informativa comune» (Sez. 1, n. 6218 del16.1.2026; n. 2918 del 15.1.2026).4. Alla luce di quanto esposto, deve risolversi il conflitto dichiarando lacompetenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Deve mandarsi lacancelleria per la comunicazione ai giudici in conflitto, al pubblico ministeropresso i medesimi giudici e per la notifica alle parti private dell’estratto dellapresente sentenza. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Venezia cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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