Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07764/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30151-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Urso, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]URGOLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale delle Province, n. 11, presso lo studio legale del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2690/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE- premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini delle II.DD., IVA ed IRAP emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno d'imposta 2005, rientra tra quelle definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018; - considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo, con la memoria del 10/01/2022, al deposito della copia della domanda avanzata all'Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto; - considerato che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.I. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30151-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Urso, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]URGOLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale delle Province, n. 11, presso lo studio legale del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2690/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE- premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini delle II.DD., IVA ed IRAP emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno d'imposta 2005, rientra tra quelle definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018; - considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo, con la memoria del 10/01/2022, al deposito della copia della domanda avanzata all'Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto; - considerato che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.I. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07764/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris