CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 38030/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE PALMInei confronti di: TRIBUNALE DI ROMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga affermata la competenza del GUP del Tribunale di Palmi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del . [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Roma, il quale con sentenza del 20/7/2020 aveva declinato la competenza a decidere il processo n. 4113/2019 RG Dib. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri imputati per numerose contestazioni di reato, tra le quali il collegio romano aveva indicato come più grave e più risalente il delitto sub 20), artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 1°/3/2011 nel comune di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi quindi radicare la competenza nel Tribunale di Palmi (nella cui circoscrizione è ubicato detto comune), ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. Nell'ordinanza declinatoria della competenza territoriale, il GIP di Palmi ha ritenuto non condivisibile la determinazione del Tribunale di Roma quanto alla qualificazione giuridica dei reati di cui agli artt. 479 - 476, comma 2, cod. pen., rilevando che le attestazioni S.O.A. non sono atti pubblici fidefacienti, ma mere certificazioni di natura valutativa, sicché il delitto deve riqualificarsi ai sensi dell'art. 476, comma 1, cod. pen. con esclusione dell'aggravante del secondo comma; da ciò consegue che il reato più grave e risalente è quello contestato al capo 22) - rettificato in capo 21) con provvedimento di correzione errore materiale del 12/4/2021 - delitto di corruzione commesso in Roma dal 22/4/2011 al 7/3/2014, radicandosi pertanto in Roma la competenza territoriale a giudicare tutti i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione dell'art. 28, comma primo lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Tribunale di Roma, al quale vanno restituiti gli atti. 2. Il discrimine risiede nella delibazione - a meri fini di individuazione della competenza - del reato più grave, trattandosi nella specie di valutare se i reati di falso, contestati ai sensi degli artt. 479 - 476, comma 2, cod. pen., debbano effettivamente considerarsi aggravati per incidere su atti pubblici fide- facienti, ovvero se essi siano carenti di tale qualità, come ha ritenuto il giudice che ha sollevato il conflitto. Per rispondere al quesito, non è necessario addentrarsi in approfondite escursioni attingenti il merito della materia processuale, ma bisogna analizzare in termini generali ed astratti la natura specifica dell'attività certificativa attribuita dalla legge alle S.O.A. (società di organismi di attestazione).2.1. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in un'attestazione con valore di atto pubblico. Esse sono soggette al controllo dell'Autorità di Vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA], che vigila sull'intero sistema di qualificazione, e ne garantisce l'efficienza e l'efficacia, a tutela della concorrenza e della pubblica fiducia; da tale complesso di poteri attribuiti all'Autorità si evince anche quello, strettamente strumentale, di intervento diretto sulle attestazioni, mediante annullamento delle stesse in autotutela. In virtù della natura privatistica delle S.O.A., il rapporto instaurato con le imprese è configurato come contratto privatistico, contratto che ha elementi legali predeterminati da un lato e dall'altro lato sfocia nell'attestazione, atto unilaterale della S.O.A. avente valenza pubblicistica. Il legislatore ha dunque inteso demandare lo svolgimento di un'attività in passato gestita da soggetti pubblici - la certificazione - a soggetti privati, tuttavia ciò non incide sulla natura giuridica dell'attività esercitata, che rimane una funzione pubblica di certificazione, volta ad ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell'atto. 2.2. Si rileva però che tale esigenza di garanzia del contenuto dell'atto non giunge a poterlo considerare dotato di fede pubblica privilegiata, e quindi resistente fino a querela di falso, essenzialmente in ragione della materia devo- luta all'attestazione delle S.O.A., ossia la certificazione di qualità per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici circa il possesso dei requisiti tecnici e finanziari richiesti dalla legge. Invero, trattasi di attività prettamente valutativa, anche se condotta nel rispetto di parametri individuati dalla normativa di settore (dunque rispondente a criteri di discrezionalità vincolata), la cui forza probante non può essere rigidamente predeterminata. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 163/2016 (Codice degli appalti), «Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie [OSCURATO:PERSONA] 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie [OSCURATO:PERSONA] 45000 e della serie [OSCURATO:PERSONA]/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico- finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da Parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.» Detta prescrizione normativa evidenzia la natura valutativa dell'attività demandata alle S.O.A. ed impone di imboccare la strada obbligata di escludere che le attestazioni siano atti pubblici a fini civili (artt. 2655 - 2700 cod. civ.), e quindi assistite da fede privilegiata. Tale soluzione ha innegabili riflessi sostanziali e processuali, consentendo ed imponendo alle stazioni appaltanti di dare credito ad eventuali prove contrarie circa la non veridicità delle attestazioni S.O.A. ed ai soggetti controinteressati di tutelare la propria sfera giuridica in maniera celere e duttile. 2.3. Non possono trarsi argomenti in senso contrario dalla disposizione contenuta nello stesso art. 40, secondo cui in caso di false attestazioni rilasciate dalle S.O.A. si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale: tale indicazione, invero, lascia impregiudicata la natura, aggravata o meno, del delitto di falsità, ponendo piuttosto l'accento sull'impossibilità, in tale evenienza, di ravvisare la meno grave fattispecie di falsità ideologica in certificati di cui all'art. 480 cod. pen. Nemmeno l'arresto giurisprudenziale citato nella sentenza del Tribunale di Roma declinatoria della competenza (Sez. 5, n. 32046 del 10/06/2014, Mazzola, Rv. 261755), ha espresso l'orientamento di ritenere configurabile la fattispecie aggravata, essendosi piuttosto diretto a qualificare il CEL (certificato di esecu- zione dei lavori) - atto rilasciato dal privato che documenta l'entità e la corretta esecuzione di lavori eseguiti nel suo esclusivo interesse, assumendo la funzione di una "referenza" sulla professionalità dell'appaltatore - in contrapposizione all'attestazione emessa dalle S.O.A., assistita dalla comminatoria del reato previsto dagli artt. 476 e 479 c.p. (senza ulteriori specificazioni). 2.4. In definitiva, la prospettazione del GIP del Tribunale di Palmi deve essere validata, trattandosi di una qualificazione giuridica del reato di falso che - pur divergendo dalla formale contestazione - ha trovato corretta giustificazione in termini generali ed astratti, come compete ad una delibazione assunta ai fini della determinazione della competenza, e non secondo valutazioni prognostiche ed anticipatorie del merito della decisione. Diversamente opinando, si lascerebbe libero l'organo dell'accu‘sa di determinare modifiche della competenza a seconda della prospettazione effettuata nelle imputazioni, anche in caso di rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782).3. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Roma, al quale vanno restituiti gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]