CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2019
Cassazione n. 07503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20411/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Bruno, 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma P.[OSCURATO:PERSONA], 32 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio Servitù dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Avverso la sentenz a della Corte d’appello di Catania n. 855 / 2019 , depositata il 15/04/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del06 febbraio 202 4 . Rilevato che: 1. con atto di citazione notificato il 14/03/2011 , i sig.ri Pacetto hanno convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di Ragusa il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in seguito: “Comune”) e l’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (in seguito: “ASPR”), assumendo: (i) di essere comproprietari di complessivi 24/72esimi di uno stacco di terreno sito nel centro abitato di [OSCURATO:PERSONA] residuato in seguito all’espropriazione, disposta , anche nei loro confronti, nel maggio 1989, dal Comune,di un’area di mq 27.882; (ii) che lo stacco di terreno confina con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], lungo la quale sorge l’edificio di proprietà della ASPR, adibito a guardia medica, nonché con la [OSCURATO:PERSONA] da Vinci, senza uscita; (iii) che “essendo l’area in questione, seppure a fondo sterrato rimasta aperta sulla via pubblica, l’Azienda… si era fatta lecito di aprire tre accessi (di cui due carrabili ed uno pedonale), muniti di cancello, attraverso i quali si accede sia a piedi che con automezzi alla guardia medica”, e , che il personale e gli utenti della guardia medica parcheggiano in tale area, cosa che fanno anche i residenti della zona; (iv) che tale area è utilizzata per un più comodo ed ulteriore collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] da Vinci e la V ia D ott. [OSCURATO:PERSONA]; (v) che, con raccomandata del settembre 2010 , avevano chiesto sia al Comune che l’ASPR di delimitare e chiudere la [OSCURATO:PERSONA] da Vinci e i tre accessi esistenti sulla strada in questione al fine di eliminare il protrarsi dello status quo. Il Comune non aveva risposto ; invece, l’ASPR aveva risposto che l’apertura dei tre cancelli era avvenuta in conformità della concessione edilizia del 29/12/1988, rilasciata dal Comune stesso per la realizzazione del poliambulatorio; ciò premesso, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare che lo stacco di terreno non ègravato da alcun diritto, peso o servitù pubblica di passaggio in favore della confinante proprietà dell’ASPR e delle confinanti [OSCURATO:PERSONA] da Vinci e Via D ott. [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del Comune, con la conseguente condanna dell’ASPR a chiudere i tre accessi che si aprono sull’area in questione, nonché la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni per l’illegittimo uso dell’area dal 1°/01/1993 al soddisfo; 2. costituendosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto della domandae, nel caso di accoglimento, la condanna dell’ASPR a tenerlo indenne di ogni onere e conseguenza economica; 3. nel primo atto difensivo, l’ASPR ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, dichiararsi che essa ha acquistato per usucapione la servitù di passaggio e di parcheggio. In subordine, ha chiesto la condanna del Comune ad autorizzare l’apertura di tre accessi, uno pedonale e due carrabil i, sulla via pubblica, e al pagamento delle spese occorrenti per la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi;4. il Tribunale di Ragusa, integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’area, con sentenza n. 71/2015, ha rigettato la domanda principale di parte attrice e la domanda di garanzia del Comune; in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’ASPR, ha dichiarato intervenuto, per volontaria devoluzione, l’acquisto della servitù di uso pubblico sul tratto di terreno di 522,45 mq compreso tra il confine di via [OSCURATO:PERSONA] ed il prolungamento di [OSCURATO:PERSONA] da Vinci; 5. proposta impugnazione dai sig.ri Pacetto, i quali hanno contestato la ricorrenza della dicatio ad patriam , nel contraddittorio del Comune, che ha chiesto il rigetto del gravame, e dell’ASPR, la quale ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale , dichiararsi l’intervenuto acquisto della servitù per usucapione o, in subordine, la condanna del Comune ad autorizzare l’apertura di tre accessi (uno pedonale e due carrabili) sulla via pubblica , e al pagamento delle spese occorrenti per la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi; 6. la Corte di Catania, in accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato il terreno di parte attrice non gravato da alcuna servitù di uso pubblico; ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni della stessa parte; ha condannato l’ASPR alla chiusura degli accessi realizzati sul terreno di parte attrice; ha rigettato le domande proposte dall’ASPR verso il Comune; 7. la sentenza d’appello, per quanto ancora interessa, si fonda sulle seguenti ragioni: (a) quanto allo stato dei luoghi, all’edificio sede del poliambulatorio si accede, da sempre, da tre accessi (uno pedonale e due carrabili) che si aprono sullo stacco del più vasto terreno di parte attrice, utilizzato anche per il collegamento tra le menzionate vie pubbliche. Al momento dell’espropriazione dell’area su cui è stato realizzato il poliambulatorio non si provvide, in coerenza con il progetto dell’opera pubblica, alla costituzione di una servitù di uso pubblico; (b) l’ASPR ha chiesto che sia dichiarato che ha acquist at o per usucapione la servitù, usucapione negata dal Tribunale di Ragusa sia perché il decorso del ventennio era stato interrotto dalla diffida del 06/09/2010, sia perché manca la prova di quando il poliambulatorio sia stato attivato ed è probabile che la guardia medica sia stata aperta al pubblico nel 1992; (c) tuttavia, il primo giudice non ha respinto la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] rilievo alla intervenuta costituzione della servitù per effetto della “ dicatio ad patriam ”, valorizzando la circostanza che gli attori non si erano opposti all’apertura del poliambulatorio e, soprattutto, la circostanza che essi non avevano ritenuto di dotare il confine del loro terreno con la [OSCURATO:PERSONA] da Vinci (per venti metri o poco più ) di una recinzione metallica , il che era significativo della volontaria devoluzione dell’area ad uso pubblico; (d) a questo proposito, è fondato l’appello principale di parte attrice, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità sull’istituto della dicatio ad patriam: ed infatti, il primo giudice ha erroneamente desunto la volontarietà della messa a disposizione del terreno a favore della collettivitàda mere omissioni di comportamenti (la mancata recinzione dell’area , e cioè, l’avere tollerato che altri vi passassero o vi parcheggiassero) ai quali i proprietari non erano obbligati; (e) non è fondato l’appello incidentale dell’ASPR diretto alla declaratoria di usucapione della servitù di uso pubblico in mancanza di prova dell’uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata, dovendosi ritenere probabile piuttosto che, come già affermato dal primo giudice, l’uso pubblico (cfr. pag. 10) « abbia avuto iniziosolo con l’apertura del poliambulatorio risalente al 1992 e dunque a meno di un ventennio rispetto all’esercizio dell’ actio negatoria servitutis, risalente al marzo 2011»; (f) infine, rigettato l’appello incidentale dell’ASPR, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’appellata nei confronti del Comune, perché (ibidem) “priva di alcun fondamento normativo”; 8. l’ASPR ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appelloe ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato con una memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, ha aderito ai primi due motivi di ricorso e ha chiesto il rigetto del terzo motivo, concernente la domanda di risarcimento dei danni svolta dall’ASPR nei confronti dell’ente territoriale, per l’ipotesi di accoglimento della negatoria servitutisproposta da parte attrice. Gli altri intimati non hanno svolto difese; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso – “ Omessa , insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di dicatio ad patriam (art. 360 n. 3 c.p.c. anche in relazione all’art. 12 delle preleggi)” – censura la sentenza impugnata che non ha considerato la rilevanza e il significato di tutta una serie di omissioni ai fini dell’applicazione dell’istituto della devoluzione volontaria, quali: la mancata opposizione da parte dei proprietari, (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) “a tutto un iter di atti e lavori” ; la pacifica, incontestata, manifesta e continua utilizzazione dell’area a parcheggio pubblico e a zona di transito per giungere al poliambulatorio; la mancata recinzione o delimitazione del terreno; l’inesistenza di lavori di pulizia e/o manutenzione; la circostanza che il terreno non sia mai stato messo in vendita o affittato a terzi; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione); 1.3. quanto al dedotto error in iudicando (violazione e falsa applicazione dei princìpi generali in materia di dicatio ad patriam), occorre evidenziare che la censura non indica la norma di diritto che si assume violata; pertanto, non soddisfa i requisiti formali dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa». Inoltre, giova ricordare ( cfr., ex multis , Cass. 18/04/2023, n. 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità ivi indicate) che il vizio di violazione di legge è integrato dalla deduzione di un ’ erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Nella fattispecie concreta in esame la critica si rivolge al dictum della Corte territoriale che, con un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione, che ha illustrato senza incorrere in aporìe logiche, ha stabilito che non è stata data la prova circa la volontà degli attori di mettere l’area a disposizione della collettività , assoggettandola al correlativo uso, in maniera continuativa e non a titolo precario o per mera tolleranza; 2. il secondo motivo – “Violazione e falsa applicazione dell’art.1158 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 1158 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.)”– ascrive alla Corte di Catania di essersi limitata a disattendere il motivo di appello incidentale con il quale l’ASPR faceva valere l’acquisto per usucapione della servitù di uso pubblico, ma di non essersi pronunciata sulla ricorrenza o meno dell’usucapione ventennale della servitù prediale dello stacco di terreno; 2.1. il motivo èfondato; 2.2. l’ASPR aveva chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio senza fare alcun riferimento alla servitù di uso pubblico, figura giuridica che è stata direttamente evocata dal primo giudice (cfr. pag g . 9 e seguenti del ricorso per cassazione dell’ASPR che riproduce la comparsa di costituzione e risposta della parte con la domanda riconvenzionale). Con l’appello incidentalel’ASPR aveva insistito sempre sulla mera servitù acquistata per usucapione (ancora una volta senza fare riferimento all’uso pubblico), sicché spettava alla Corte d’appello verificare la sussistenza o meno della prova del possesso ventennale della detta servitù prediale di passaggio, vagliando la prospettiva dell’esercizio del passaggio uti civis da parte dell’Azienda sanitaria , anziché concentrarsi soltantosull’uso pubblico dello stacco di terreno. E questo perché la ricorrente aveva dedotto di avere esercitato il passaggio quanto meno dal gennaio 1991 (attraverso il transito degli operai del cantiere per la costruzione del poliambulatorio ) e, quindi , da oltre venti anni rispetto alla data della successiva domanda giudiziale (14/03/2011). In termini generali, è chiaro che l’esercizio del possesso della servitù di passaggio, da parte del titolare del presunto fondo dominante, ossia il transito (nel nostro caso da parte dell’A SPR) sul presunto fondo servente, ben può manifestarsi per le più svariate finalità, non esclusa l’esecuzione di lavori al proprio immobile che richieda il passaggio ripetuto dei propri operai e dipendenti. Ne consegue che è giuridicamente errata l’affermazione della Corte d’appello (cfr. pag. 9 della sentenza) secondo cui gli accessi degli operai erano irrilevanti trattandosi di “un’utilizzazione funzionale alla […] esecuzione dei lavori”). Si rende necessario che il giudice di merito riesamini la vicenda; 3. il terzo motivo –“Omess a pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2043 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)” – censura la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’ASPR nei confronti de l Comune ritenendola “priva di alcun fondamento normativo”, senza fornire altra motivazione; 3.1. il motivo è logicamente assorbito dall’accoglimento del secondo. 4. in conclusione, accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondomot