CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06942/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]! TTO - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui è stato ritenuto responsabile, in sede di abbreviato, del reato di cui all'art 216, comma 1, legge fall., e condannato alla pena di anni due di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta l'inosservanza della legge e la correttezza della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente la qualifica di amministratore di fatto ovvero la partecipazione attiva dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità essendo reiterativo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e teso ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato). Invero, esule dai poteri della Corte di cessazione quello di una 'rilettura' degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. (i, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); laddove, peraltro, l'appello aveva contestato soprattutto la fittizietà dell'affitto di azienda; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoh dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); nel caso dì specie, in buona sostanza, non si sono ravvisati elementi positivi ai fini di una favorevole valutazione in tal senso, risultando in definitiva la pena, già fissata nel minimo edittale, congrua ed adeguata alla concreta gravità del fatto (così a pag. 4 della sentenza impugnata); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle amme