CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1966
Cassazione n. 31061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1966 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 24 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza del 23 aprile 2019 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod.pen. a mesi 10 di reclusione ed C 500,00 di multa. Considerato che il primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nel presente giudizio; Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]