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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 07992/2026

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parti civili (non ricorrenti): Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso; Comune di Rosarno; Regione [OSCURATO:PERSONA]; Provincia di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile Comune di Rosarno che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); udite le conclusioni del difensore de i ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 07/11/2022 (che aveva annullato la precedente sentenza della Corte reggina del 17/03/2021), applicata la contestata recidiva, ha rideterminato in anni 19 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e in anni 15 di reclusione quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

L'annullamento con rinvio (che peraltro seguiva a quello, avente la medesima motivazione, del 28/03/2017) era stato disposto limitatamente all’applicazione agli imputati della recidiva e alla conseguente eventuale determinazione dell’aumento conseguente.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Con un unico articolato motivo la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non si uniforma al dictum della pronuncia rescindente perché non indica in concreto per quale ragione il nuovo reato per cui si procede sarebbe indicativo di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosità.

La sentenza sarebbe inoltre illogica in quanto: a) ha valorizzato precedenti condanne per reati edilizi e del codice postale del tutto estranei al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per il quale vi è stata condanna; b) ha valorizzato una precedente condanna per detenzione di marijuana risalente al 1996/97 e non collegata al delitto associativo; c) ha considerato anche una condanna per ostacolo alla identificazione della provenienza di beni che non risulta dal certificato penale.

La motivazione, dunque, sarebbe solo apparentemente in linea con quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento.

4. Nell'interesse del D'[OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

I l difensore rileva che la sentenza di appello ha disatteso il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente in quanto, con formule stereotipate, ha di fatto reiterato la motivazione, già censurata, della sentenza annullata.

Il provvedimento sarebbe inoltre privo di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la recidiva.

4.2. Con il secondo motivo si denuncia, exart. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

Secondo il difensore la sentenza impugnata ha violato i princìpi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza in materia di recidiva.

La sentenza avrebbe infatti ritenuto la recidiva solo sulla base dei precedenti risultanti dal certificato penale, applicando in automatico l'aumento di pena per l'aggravante.

Non sarebbe stato fatto alcun vaglio del tempo decorso dalle precedenti condanne, del legame tra i precedenti fatti già giudicati e la nuova condotta delittuosa.

La motivazione sarebbe inoltre illogica in quanto elenca tutte le condanne e i precedenti di polizia del D’[OSCURATO:PERSONA] invece di considerare unicamente le condanne divenute irrevocabili prima del nuovo reato.

5. Il 19/01/2026 il difensore della parte civile Comune di Rosarno ha rassegnato le conclusioni scritte chiedendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in suo favore.

6. Il 31/01/2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale.

7. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore di uno dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente in quanto le posizioni processuali dei due ricorrenti sono sovrapponibili e le impugnazioni deducono i medesimi vizi di motivazione e le medesime violazionidi legge.

I ricorsi sono entrambi inammissibili per le seguenti ragioni.

1.1. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione chiedeva al giudice del rinvio: 1) di valutare singolarmente le posizioni dei due imputati (e dunque non cumulativamente come aveva invece fatto la sentenza annullata); 2) di indicare i precedenti penali dei due imputati ritenuti rilevanti ai fini della recidiva nonché la loro natura; 3) di specificare l'epoca di consumazione dei precedenti reati; 4) di chiarire quale era l'incidenza delle precedenti condanne sul disvalore del fatto oggetto del presente procedimento.

Il tutto in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nonché della Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2007; sentenza n. 185 del 2015), secondo cui il fondamento dell'aumento per la recidiva risiede nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo conseguente alla commissione di un nuovo reato dopo una precedente condanna definitiva.

Si è quindi sottolineato che l’applicabilità della recidiva richiede una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cui sono il segno; la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838-01).

Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la sentenza impugnata si sia uniformata ai princìpi di diritto enunciati nella sentenza rescindente nonché a quelli risultanti dalla giurisprudenza sopra richiamata.

1.2. Per quanto riguarda il D'[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale (p. 43): ha esposto analiticamente i precedenti penali dell’imputato indicandone la natura e la tipologia, evidenziando che si trattava anche di reati gravi e con finalità predatorie o di lucro (ricettazioni, rapine, porto e detenzione di armi da fuoco; plurime violazioni delle misure di prevenzione); ha indicato la loro collocazione temporale, rilevando che tanto le condanne quanto i reati in precedenza giudicati si collocavano (dal 2006 al 2010/11) in epoca antecedente ma non lontana dal reato associativo oggetto del presente procedimento (contestato sino all'aprile del 2011); ha evidenziato che le molteplici condanne riportate dal D'[OSCURATO:PERSONA] nonché la loro riferibilità a fatti commessi con cadenza periodica “risultano indicative del notevole percorso criminale di una persona che è rimasta nel corso del tempo del tutto impermeabile agli effetti special preventivi discendenti dalle pene comminate”; ha infine valorizzato la circostanza che alcuni tra i precedenti riportati, in particolar modo le violazioni in materia di prevenzione e i reati in materia di armi ed esplosivi, risultano correlati alla condotta di partecipazione in associazione mafiosa a lui ascritta nel presente processo e spie della stessa.

Sulla base di tali elementi di fatto la Corte ha quindi ritenuto che i nuovi fatti giudicati fossero effettivamente dimostrativi di una accresciuta capacità a delinquere e pericolosità del reo nonché di una più spiccata colpevolezza.

1.3. Analoga valutazione è stata fatta per il [OSCURATO:PERSONA] (pp. 43-44), per il quale i giudici di merito hanno in particolare evidenziato l'esistenza precedenti - per delitti in materia di stupefacenti (condanna irrevocabile nel 2000) nonché procurata inosservanza della pena (condanna irrevocabile nel 2007) - che si potevano ragionevolmente inserire in un contesto criminale tipico delle organizzazioni di tipo mafioso.

Tali elementi, unitamente alle altre condanne riportate per delitti di altra tipologia, corroboravano, secondo la Corte territoriale, la conclusione secondo cui la nuova condotta illecita non poteva dirsi isolata ma va andava “inserita nell'ambito di un percorso criminale coerente e strutturato, di gravità progressiva, costellato di fattispecie spia della condotta associativa e pertanto idonea a fondare l'aumento per recidiva”.

1.4. Si tratta di motivazioni congrue e adeguate, nelle quali, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non è dato ravvisare né violazioni di legge né, tanto meno profili di contraddittorietà o illogicità.

Per quanto sopra esposto, non risponde infatti al vero, quanto dedotto da entrambe le difese, vale a dire che i Giudici di appello avrebbero riconosciuto la recidiva sulla sola base dei precedenti dei ricorrenti.

Non può neppure attribuirsi rilevanza decisiva al fatto che la Corte di appello, nel descrivere i trascorsi criminali dei due odierni ricorrenti ha elencato anche precedenti non valutabili o non rilevanti ai fini della recidiva,vale a dire per il [OSCURATO:PERSONA] una condanna per reato contravvenzionale e una per il delitto di cui all'art. 648-biscod. pen. divenuta irrevocabile il 12/10/2012 e per il D'[OSCURATO:PERSONA] condanne (per spedita di monete false, violazione delle misure di prevenzione e associazione per delinquere) irrevocabili nel 2011/2012 solo dopo i delitti per cui si procede (sebbene, va detto, relative a fatti anteriori).

Ciò, infatti, non incide né sulla legittimità né sulla correttezza formale e sostanziale della decisione: in primo luogo, perché non consta che tali precedenti, pur richiamati, siano stati poi effettivamente valorizzati; in secondo luogo, perché, come detto, la decisione della Corte di appello si è fondata principalmente su altre pronunce (tutte per delitti e divenute irrevocabili prima dei fatti oggetto del presente procedimento).

Nessuna illogicità manifesta o violazione di legge è poi ravvisabile nel fatto, pure dedotto nei motivi di ricorso, che la Corte di appello abbia preso in considerazione anche condanne divenute irrevocabili di recente ma per reati risalenti nel tempo.

Ed infatti, se è vero che il giudice, ai fini dell'applicazione della recidiva, deve considerare anche il tempo di commissione dei precedenti delitti, ciò non significa che non possa e non debba considerare anche il tempo decorso tra il passaggio in giudicato della precedente sentenza e il nuovo reato commesso; ciò in quanto la circostanza che il soggetto torni a delinquere incurante di una pronuncia definitiva recente non è del tutto indifferente ai fini della valutazione della sua pericolosità e colpevolezza.

Se ne trae peraltro conferma dal dato normativo, atteso che l'art. 99, comma 2, n. 2) cod. pen. attribuisce espressamente rilevanza al tempo decorso “dalla precedente condanna”.

Va infine rilevato, in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena, che trattandosi per entrambi i ricorrenti di recidiva reiterata (per il D'[OSCURATO:PERSONA] anche specifica e infraquinquennale), l'aumento è fisso ed è determinato direttamente dall'art. 99, comma 4, cod. pen. 2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, alla quale consegue, per il disposto d ell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

3. La richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali formulata nelle conclusioni scritte dalla parte civile, Comune di Rosarno, non comparsa all'udienza di trattazione orale dei ricorsi, non può trovare accoglimento.

Va infatti rilevato che nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito diuna memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03).

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parti civili (non ricorrenti): Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso; Comune di Rosarno; Regione [OSCURATO:PERSONA]; Provincia di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile Comune di Rosarno che ha chiesto di rigettare il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); udite le conclusioni del difensore de i ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 07/11/2022 (che aveva annullato la precedente sentenza della Corte reggina del 17/03/2021), applicata la contestata recidiva, ha rideterminato in anni 19 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e in anni 15 di reclusione quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. L'annullamento con rinvio (che peraltro seguiva a quello, avente la medesima motivazione, del 28/03/2017) era stato disposto limitatamente all’applicazione agli imputati della recidiva e alla conseguente eventuale determinazione dell’aumento conseguente. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con un unico articolato motivo la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non si uniforma al dictum della pronuncia rescindente perché non indica in concreto per quale ragione il nuovo reato per cui si procede sarebbe indicativo di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosità. La sentenza sarebbe inoltre illogica in quanto: a) ha valorizzato precedenti condanne per reati edilizi e del codice postale del tutto estranei al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per il quale vi è stata condanna; b) ha valorizzato una precedente condanna per detenzione di marijuana risalente al 1996/97 e non collegata al delitto associativo; c) ha considerato anche una condanna per ostacolo alla identificazione della provenienza di beni che non risulta dal certificato penale. La motivazione, dunque, sarebbe solo apparentemente in linea con quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento. 4. Nell'interesse del D'[OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. I l difensore rileva che la sentenza di appello ha disatteso il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente in quanto, con formule stereotipate, ha di fatto reiterato la motivazione, già censurata, della sentenza annullata. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la recidiva. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia, exart. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha violato i princìpi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza in materia di recidiva. La sentenza avrebbe infatti ritenuto la recidiva solo sulla base dei precedenti risultanti dal certificato penale, applicando in automatico l'aumento di pena per l'aggravante. Non sarebbe stato fatto alcun vaglio del tempo decorso dalle precedenti condanne, del legame tra i precedenti fatti già giudicati e la nuova condotta delittuosa. La motivazione sarebbe inoltre illogica in quanto elenca tutte le condanne e i precedenti di polizia del D’[OSCURATO:PERSONA] invece di considerare unicamente le condanne divenute irrevocabili prima del nuovo reato. 5. Il 19/01/2026 il difensore della parte civile Comune di Rosarno ha rassegnato le conclusioni scritte chiedendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in suo favore. 6. Il 31/01/2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale. 7. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore di uno dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente in quanto le posizioni processuali dei due ricorrenti sono sovrapponibili e le impugnazioni deducono i medesimi vizi di motivazione e le medesime violazionidi legge. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le seguenti ragioni. 1.1. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione chiedeva al giudice del rinvio: 1) di valutare singolarmente le posizioni dei due imputati (e dunque non cumulativamente come aveva invece fatto la sentenza annullata); 2) di indicare i precedenti penali dei due imputati ritenuti rilevanti ai fini della recidiva nonché la loro natura; 3) di specificare l'epoca di consumazione dei precedenti reati; 4) di chiarire quale era l'incidenza delle precedenti condanne sul disvalore del fatto oggetto del presente procedimento. Il tutto in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nonché della Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2007; sentenza n. 185 del 2015), secondo cui il fondamento dell'aumento per la recidiva risiede nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo conseguente alla commissione di un nuovo reato dopo una precedente condanna definitiva. Si è quindi sottolineato che l’applicabilità della recidiva richiede una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cui sono il segno; la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838-01). Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la sentenza impugnata si sia uniformata ai princìpi di diritto enunciati nella sentenza rescindente nonché a quelli risultanti dalla giurisprudenza sopra richiamata. 1.2. Per quanto riguarda il D'[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale (p. 43): ha esposto analiticamente i precedenti penali dell’imputato indicandone la natura e la tipologia, evidenziando che si trattava anche di reati gravi e con finalità predatorie o di lucro (ricettazioni, rapine, porto e detenzione di armi da fuoco; plurime violazioni delle misure di prevenzione); ha indicato la loro collocazione temporale, rilevando che tanto le condanne quanto i reati in precedenza giudicati si collocavano (dal 2006 al 2010/11) in epoca antecedente ma non lontana dal reato associativo oggetto del presente procedimento (contestato sino all'aprile del 2011); ha evidenziato che le molteplici condanne riportate dal D'[OSCURATO:PERSONA] nonché la loro riferibilità a fatti commessi con cadenza periodica “risultano indicative del notevole percorso criminale di una persona che è rimasta nel corso del tempo del tutto impermeabile agli effetti special preventivi discendenti dalle pene comminate”; ha infine valorizzato la circostanza che alcuni tra i precedenti riportati, in particolar modo le violazioni in materia di prevenzione e i reati in materia di armi ed esplosivi, risultano correlati alla condotta di partecipazione in associazione mafiosa a lui ascritta nel presente processo e spie della stessa. Sulla base di tali elementi di fatto la Corte ha quindi ritenuto che i nuovi fatti giudicati fossero effettivamente dimostrativi di una accresciuta capacità a delinquere e pericolosità del reo nonché di una più spiccata colpevolezza. 1.3. Analoga valutazione è stata fatta per il [OSCURATO:PERSONA] (pp. 43-44), per il quale i giudici di merito hanno in particolare evidenziato l'esistenza precedenti - per delitti in materia di stupefacenti (condanna irrevocabile nel 2000) nonché procurata inosservanza della pena (condanna irrevocabile nel 2007) - che si potevano ragionevolmente inserire in un contesto criminale tipico delle organizzazioni di tipo mafioso. Tali elementi, unitamente alle altre condanne riportate per delitti di altra tipologia, corroboravano, secondo la Corte territoriale, la conclusione secondo cui la nuova condotta illecita non poteva dirsi isolata ma va andava “inserita nell'ambito di un percorso criminale coerente e strutturato, di gravità progressiva, costellato di fattispecie spia della condotta associativa e pertanto idonea a fondare l'aumento per recidiva”. 1.4. Si tratta di motivazioni congrue e adeguate, nelle quali, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non è dato ravvisare né violazioni di legge né, tanto meno profili di contraddittorietà o illogicità. Per quanto sopra esposto, non risponde infatti al vero, quanto dedotto da entrambe le difese, vale a dire che i Giudici di appello avrebbero riconosciuto la recidiva sulla sola base dei precedenti dei ricorrenti. Non può neppure attribuirsi rilevanza decisiva al fatto che la Corte di appello, nel descrivere i trascorsi criminali dei due odierni ricorrenti ha elencato anche precedenti non valutabili o non rilevanti ai fini della recidiva,vale a dire per il [OSCURATO:PERSONA] una condanna per reato contravvenzionale e una per il delitto di cui all'art. 648-biscod. pen. divenuta irrevocabile il 12/10/2012 e per il D'[OSCURATO:PERSONA] condanne (per spedita di monete false, violazione delle misure di prevenzione e associazione per delinquere) irrevocabili nel 2011/2012 solo dopo i delitti per cui si procede (sebbene, va detto, relative a fatti anteriori). Ciò, infatti, non incide né sulla legittimità né sulla correttezza formale e sostanziale della decisione: in primo luogo, perché non consta che tali precedenti, pur richiamati, siano stati poi effettivamente valorizzati; in secondo luogo, perché, come detto, la decisione della Corte di appello si è fondata principalmente su altre pronunce (tutte per delitti e divenute irrevocabili prima dei fatti oggetto del presente procedimento). Nessuna illogicità manifesta o violazione di legge è poi ravvisabile nel fatto, pure dedotto nei motivi di ricorso, che la Corte di appello abbia preso in considerazione anche condanne divenute irrevocabili di recente ma per reati risalenti nel tempo. Ed infatti, se è vero che il giudice, ai fini dell'applicazione della recidiva, deve considerare anche il tempo di commissione dei precedenti delitti, ciò non significa che non possa e non debba considerare anche il tempo decorso tra il passaggio in giudicato della precedente sentenza e il nuovo reato commesso; ciò in quanto la circostanza che il soggetto torni a delinquere incurante di una pronuncia definitiva recente non è del tutto indifferente ai fini della valutazione della sua pericolosità e colpevolezza. Se ne trae peraltro conferma dal dato normativo, atteso che l'art. 99, comma 2, n. 2) cod. pen. attribuisce espressamente rilevanza al tempo decorso “dalla precedente condanna”. Va infine rilevato, in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena, che trattandosi per entrambi i ricorrenti di recidiva reiterata (per il D'[OSCURATO:PERSONA] anche specifica e infraquinquennale), l'aumento è fisso ed è determinato direttamente dall'art. 99, comma 4, cod. pen. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, alla quale consegue, per il disposto d ell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. 3. La richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali formulata nelle conclusioni scritte dalla parte civile, Comune di Rosarno, non comparsa all'udienza di trattazione orale dei ricorsi, non può trovare accoglimento. Va infatti rilevato che nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito diuna memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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