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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26792/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

06/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza diviolazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà, travisamentodella prova e illogicità, per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilitàper il reato di cui all’art. 641 cod. pen., non è formulato in termini consentiti inquesta sede perché totalmente reiterativo in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello al fine evidente di introdurre una letturaalternativa del merito non consentita in questa sede Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);che la difesa reiterando profili di censura già disattesi in sede di appello,senza la pertinente e specifica individuazione del vizio di travisamento invocatonel ricorso, ha finito per contestare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici dimerito, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, che fuoriesce dalperimetro valutativo del sindacato di legittimità;che nel caso di specie, a fronte delle congrue e logiche ragioni valorizzate afondamento del giudizio di responsabilità dai giudici di appello (si vedano lepagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) ─ la Corte di cassazione non puòsovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza diviolazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà, travisamentodella prova e illogicità, per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilitàper il reato di cui all’art. 641 cod. pen., non è formulato in termini consentiti inquesta sede perché totalmente reiterativo in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello al fine evidente di introdurre una letturaalternativa del merito non consentita in questa sede Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);che la difesa reiterando profili di censura già disattesi in sede di appello,senza la pertinente e specifica individuazione del vizio di travisamento invocatonel ricorso, ha finito per contestare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici dimerito, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, che fuoriesce dalperimetro valutativo del sindacato di legittimità;che nel caso di specie, a fronte delle congrue e logiche ragioni valorizzate afondamento del giudizio di responsabilità dai giudici di appello (si vedano lepagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) ─ la Corte di cassazione non puòsovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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