Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 12698/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, veniva riformata quoad poenam la sentenza del Tribunale di Milano in data 12/6/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato per il reato di cui agli art. 223, comma 2, n. 2, e 216 L. F. (bancarotta fraudolenta impropria) - rideterminando la pena principale in anni due e mesi quattro di reclusione e confermando la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci.

A seguito di annullamento di questa Corte di cassazione limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, alla stregua della sentenza n. 222 del 5/12/2018 della Corte Costituzionale, si svolgeva un nuovo processo di appello conclusosi con sentenza del 6/2/2020, in cui la Corte territoriale procedeva a rideterminare le pene accessorie fissandole nella durata mediana di anni cinque.

Osservava la Corte milanese che il giudice di merito deve procedere alla fissazione delle pene accessorie in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. peli., e non rapportando le stesse alla durata della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha,proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando quale unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 606, lett. e),cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla quanti- ficazione delle pene accessorie.

Sostiene il ricorrente che vi sia carenza di moti- vazione sul punto dell'individuazione dei criteri legali che hanno guidato il giudice nella dosimetria delle pene accessorie, indicando semplicemente l'adeguatezza della misura mediana di anni cinque.

3. Il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato tempestiva requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato.

1.1. Invero, non si apprezza il censurato vizio argomentativo, in quanto la sentenza impugnata ha espresso chiaramente le direttrici della determinazione della pena accessoria in cinque anni, dandone ampia e congrua motivazione in conformità ai criteri previsti dell'art. 133 cod. pen. e facendo corretto uso dei propri poteri discrezionali.

In tale prospettiva, la Corte territoriale ha valutato la particolare gravità del reato alla stregua delle risultanze probatorie, ad essa parametrando la durata delle pene accessorie.

In particolare, ha rimarcato che il Deleo ha prolungatamente omesso di versare i contributi previdenziali e fiscali dovuti (IRES, IRAP ed IVA), già a partire dal 2001, ovvero in epoca anteriore di oltre un decennio alla dichiarazione di fallimento della società, serbando così sistematicamente una grave condotta omissiva, tenuto conto anche dell'importo dei versamenti omessi (900.000 Euro a fronte di un passivo fallimentare di circa 2 milioni di Euro). trattasi, all'evidenza, di motivazione congrua, conforme a diritto e coerente con le risultanze fattuali e, come tale, non irragionevole e non suscettibile di censura in questa sede.

1.2. In tale operato la Corte milanese ha fatto corretta applicazione del principio di diritto fissato dal massimo consesso di questa Corte nella sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286: "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)".

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 21/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio ege,t_e_SQA DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, veniva riformata quoad poenam la sentenza del Tribunale di Milano in data 12/6/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato per il reato di cui agli art. 223, comma 2, n. 2, e 216 L. F. (bancarotta fraudolenta impropria) - rideterminando la pena principale in anni due e mesi quattro di reclusione e confermando la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci. A seguito di annullamento di questa Corte di cassazione limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, alla stregua della sentenza n. 222 del 5/12/2018 della Corte Costituzionale, si svolgeva un nuovo processo di appello conclusosi con sentenza del 6/2/2020, in cui la Corte territoriale procedeva a rideterminare le pene accessorie fissandole nella durata mediana di anni cinque. Osservava la Corte milanese che il giudice di merito deve procedere alla fissazione delle pene accessorie in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. peli., e non rapportando le stesse alla durata della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha,proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando quale unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 606, lett. e),cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla quanti- ficazione delle pene accessorie. Sostiene il ricorrente che vi sia carenza di moti- vazione sul punto dell'individuazione dei criteri legali che hanno guidato il giudice nella dosimetria delle pene accessorie, indicando semplicemente l'adeguatezza della misura mediana di anni cinque. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato tempestiva requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. 1.1. Invero, non si apprezza il censurato vizio argomentativo, in quanto la sentenza impugnata ha espresso chiaramente le direttrici della determinazione della pena accessoria in cinque anni, dandone ampia e congrua motivazione in conformità ai criteri previsti dell'art. 133 cod. pen. e facendo corretto uso dei propri poteri discrezionali. In tale prospettiva, la Corte territoriale ha valutato la particolare gravità del reato alla stregua delle risultanze probatorie, ad essa parametrando la durata delle pene accessorie. In particolare, ha rimarcato che il Deleo ha prolungatamente omesso di versare i contributi previdenziali e fiscali dovuti (IRES, IRAP ed IVA), già a partire dal 2001, ovvero in epoca anteriore di oltre un decennio alla dichiarazione di fallimento della società, serbando così sistematicamente una grave condotta omissiva, tenuto conto anche dell'importo dei versamenti omessi (900.000 Euro a fronte di un passivo fallimentare di circa 2 milioni di Euro). trattasi, all'evidenza, di motivazione congrua, conforme a diritto e coerente con le risultanze fattuali e, come tale, non irragionevole e non suscettibile di censura in questa sede. 1.2. In tale operato la Corte milanese ha fatto corretta applicazione del principio di diritto fissato dal massimo consesso di questa Corte nella sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286: "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)". 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio ege,t_e_SQA DEPOSITA