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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 30846/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 17367-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA 2596 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 1018/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali le istanti avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero, coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto, la prima quale docente dal 12.1.2004 e la seconda quale personale ATA dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver le istanti, immesse nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della

I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; che per la c•ssazione di tale deci ion ricorrono entram e-L9 originarie an i, a isando l'impugnazion- cui resiste, con controricorso, il MIUR; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa le ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto, disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 17367-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA 2596 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 1018/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali le istanti avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero, coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto, la prima quale docente dal 12.1.2004 e la seconda quale personale ATA dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver le istanti, immesse nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; che per la c•ssazione di tale deci ion ricorrono entram e-L9 originarie an i, a isando l'impugnazion- cui resiste, con controricorso, il MIUR; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa le ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto, disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Rom
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