CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15382/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MSXPF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05G17QS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av.>Io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 20 novembre 2023 dal GUP del Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena, su richiesta delle parti, ad anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 36.000 di multa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui ai capi 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, e 55, e ad anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 20.000 di multa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui ai capi 41, 42, 43, 51, 52, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, tutti commessi a Lissone e nei comuni limitrofi a partire dal 4 settembre 2020. Ha, altresì, confermato l'assoluzione per [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 57 e 59 e per [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 53 e 55, per non aver commesso il fatto, nonché la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti, della bilancia, degli apparati telefonici e degli ulteriori reperti in sequestro, oltre alla somma di euro 1.350 sequestrata a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., per entrambi gli imputati ha confermato l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Avverso tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge, in ordine all'asserita modifica in peius del trattamento sanzionatorio calcolato in applicazione dell'art. 81 cod. pen. Avverso la medesima pronuncia, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge relativamente al non corretto trattamento sanzionatorio applicato. 2. Ambedue i ricorsi sono palesemente inammissibili, in quanto la pena di entrambi gli imputati risulta concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017, avendo i rispettivi difensori, muniti di procura speciale, dichiarato di rinunciare ai motivi di appello, insistendo così solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordavano (cfr. Cass., Sez. I, n. 4157/2018). Infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., solo qualora con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. II, n. 22002/2019, Rv. 276102). Ne consegue che, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere 4 dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, n. 29243/2018, Rv. 273194). I ricorsi sono quindi inammissibili de plano. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna di ciascuna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della cassa delle ammen