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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19155/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 17/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi, per l'indagato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/08/2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27/07/2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per concorso nel delitto di omicidio premeditato e aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano già stati destinatari di analogo provvedimento coercitivo gli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché per i delitti di detenzione e porto illegali di armi da sparo (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Calderon) e ricettazione di un motociclo (in concorso con Calderon e [OSCURATO:PERSONA]), utilizzati per commettere l'omicidio.

2. Avverso il provvedimento del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 191, 291, comma 1, 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, nonché l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 191 cod. proc. pen., norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità.

La difesa denuncia che, da un lato, la mancata trasmissione, da parte del Pubblico ministero, della documentazione relativa al processo di acquisizione delle chat (ad es. con le analisi preliminari compiute dalla polizia giudiziaria sui database presso Europol, attraverso il Reparto operativo speciale dei Carabinieri che rappresentava l'Italia nella [OSCURATO:PERSONA] e che avevano consentito un primo riscontro positivo sulle utenze di interesse), non permetterebbe alla difesa di saggiare l'attendibilità e genuinità del dato informatico e di verificare se le modalità di acquisizione della messaggistica contrastassero con i principi fondamentali dell'ordinamento, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione della disciplina diretta ad assicurare l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; e, dall'altro lato, che la mancata trasmissione di tutte le conversazioni effettuate, via chat, tra il 10 agosto e il 10 ottobre 2020, e la produzione frammentata di dialoghi dei quali verrebbero riportate le affermazioni di uno solo dei due interlocutori, comporterebbero l'impossibilità di fornirne una logica interpretazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 254-bis, 729 cod. proc. pen., delle disposizioni del d.lgs. n. 108 del 2017, degli artt. 3 e 6, lett. b), Direttiva 41/2014/UE, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai provvedimenti dei Giudici francesi del 22/12/2021 e del 18/01/2022, al contenuto degli O.E.I. nn. 119/21 e 121/21, alle informative della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Roma-RONI datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 24/01/2022.

La difesa eccepisce l'assenza in atti dei provvedimenti attraverso cui il Giudice francese, destinatario delle richieste di assistenza giudiziaria avanzate con gli O.E.I. nn. 119/21 e 121/21, aveva autorizzato l'Autorità giudiziaria italiana all'utilizzo del materiale probatorio trasmesso, atteso che i due atti aventi contenuto «autorizzativo» citati nell'ordinanza impugnata non sarebbero, in realtà, riconducibili alle richieste formulate dalla Procura romana.

Inoltre, si deduce la violazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] 2014 UE (in materia di ordine europeo di indagine), che sancisce il divieto di ricorrere all'O.E.I. nei casi di «istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra».

In base a tale disposizione gli O.E.I. non avrebbero dovuto essere utilizzati per l'acquisizione di prove ottenute nell'ambito di una squadra investigativa comune istituita in sede Europol; e come prescritto dal d.lgs. 34 del 2016 richiamato dal Tribunale del riesame, l'acquisizione del materiale probatorio sarebbe dovuta, comunque, avvenire «secondo le disposizione del codice di procedura penale».

Sotto altro profilo, la difesa lamenta che anche a voler considerare l'attività di indagine come diretta all'acquisizione di un documento informatico già in possesso dello Stato di esecuzione, in ogni caso tale acquisizione dovrebbe rispettare la regola secondo cui un O.E.I. è legittimo solo ove l'atto da compiere avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

Ciò che nella specie non sarebbe possibile, posto che l'art. 234 cod. proc. pen., richiamato dal Tribunale capitolino, sarebbe norma dettata per l'acquisizione di documenti nella fase dibattimentale, dovendo l'acquisizione essere compiuta mediante il ricorso ad una delle modalità tipizzate dagli artt. 244 ss. cod. proc. pen. (e, quindi, come ispezione, perquisizione, sequestro, intercettazione, ecc.).

Infine, la difesa deduce l'inutilizzabilità dei dati delle chat poiché acquisiti in assenza della «copia forense» e della garanzia del c.d. codice hash.

Il materiale acquisito, infatti, non offrirebbe alcuna attendibilità dei dati acquisiti, come dimostrato dagli errori contenuti nelle informative di polizia giudiziaria su alcuni passaggi delle chat e dal fatto che non vi sarebbe certezza sul fatto che le utenze fossero state effettivamente nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, in particolare, non esisterebbe alcun verbale delle operazioni relative all'estrazione dei dati informatici e alla loro copiatura per la successiva trasmissione all'Italia, posto che gli unici verbali presenti sarebbero quelli relativi alle operazioni di lettura dei contenuti dei messaggi successivamente eseguite dai Carabinieri di Roma.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.191 e 271 cod. proc. pen., 15 Cost. e 8 CEDU, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione a quanto riportato nel parere pro ventate redatto dagli avvocati francesi, al cui contenuto fa richiamo anche l'ordinanza impugnata.

Secondo l'ordinanza impugnata le chat sarebbero utilizzabili ex art. 234 cod. proc. pen. o comunque ex art. 234-bis cod. proc. pen., dovendo identificarsi il consenso del titolare con la cooperazione offerta dall'Autorità giudiziaria francese che le deteneva.

Tesi già condivisa dalla Prima Sezione penale con la sentenza n. 34059, depositata il 15/09/2022, ma su circostanze fattuali erronee.

Infatti, all'esito di indagini difensive, sarebbe emerso che la Francia sia riuscita a entrare in possesso dei dati di comunicazione delle piattaforme Encrochat e Sky-Ecc grazie a operazioni di intercettazione aventi ad oggetto i due interi sistemi di comunicazione e non singole utenze, avendo la gendarmeria francese «hackerato» i dati che transitavano sulle piattaforme.

In ogni caso, le modalità di acquisizione delle informazioni avrebbero violato i principi inderogabili del nostro ordinamento posti dagli artt. 15 Cost. e 8 CEDU, i quali tutelano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione da ogni ingerenza che non avvenga nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Nel caso di specie, l'acquisizione delle conversazioni su utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuta senza il provvedimento di un giudice che autorizzasse l'intercettazione su ogni specifica utenza, posto che l'operazione di polizia parrebbe avere avuto a oggetto gli interi sistemi di comunicazione Encrochat e Sky-Ecc, senza distinguere gli utilizzatori e i milioni di comunicazioni da questi posti in essere.

Né l'operazione sarebbe stata possibile in Italia in base all'art. 266-bis cod. proc. pen., posto che l'organizzazione contro la quale si sarebbe proceduto in Francia non sarebbe stata finalizzata alla commissione di delitti, sicché non sarebbe rimasto integrato l'art. 416 cod. pen. e tenuto conto che la norma del codice di rito non consentirebbe intercettazioni di massa, ma solo quella di un'utenza o di un sistema informatico che abbia uno specifico collegamento con la particolare ipotesi di reato per la quale si indaga.

Tanto più che la Corte di Giustizia UE avrebbe sanzionato la conservazione o acquisizione indiscriminata e di massa dei dati di comunicazione, ritenuta sempre illegittima anche se giustificata da esigenze di sicurezza nazionale (cfr.

C-623/17 c.d. privacy international; C- 511/18, C-512/18 e C-520/18; CEDU, [OSCURATO:PERSONA] c.

UK).

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 266, comma 2, 267 cod. proc. pen. e 14 Cost., stabiliti a pena di inutilizzabilità, nonché la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle questioni relative all'utilizzabilità del materiale probatorio valutato per sostenere l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell'omicidio, in particolare per quanto riguarda le intercettazioni di comunicazioni tra presenti poste in essere nell'ambito del diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'utilizzabilità delle video-riprese effettuate all'interno del suo domicilio.

Le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e altri suoi interlocutori (identificati grazie alle video riprese) avrebbero consentito il diretto riferimento anche a [OSCURATO:PERSONA], nonché l'interpretazione del contenuto di alcuni messaggi scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A tale questione il Tribunale non avrebbe offerto risposta, limitandosi ad affermare, da pag. 15, che «non è questa la sede (né sarebbe possibile procedervi sulla base di dati parziali) per vagliare la legittimità delle attività tecniche svolte nel diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ...», salvo poi ripercorrere il contenuto di quei dati parziali, al fine della ricostruzione degli eventi proposta dall'Accusa e attinente al movente dell'omicidio.

Tuttavia, proprio per la rilevanza delle informazioni così acquisite, si sarebbe dovuta «saggiare» la legittimità di quel materiale indiziario, anche perché il Tribunale sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi necessari, essendo presenti tutti i decreti con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato quelle discusse attività di indagine.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria, fondata esclusivamente sul contenuto della messaggistica Encrochat e Sky-Ecc.

Sotto un primo profilo si opina che così come non sarebbe possibile, sulla base di una fonte anonima, porre sotto intercettazione una data utenza, analogamente non sarebbe possibile utilizzare i contenuti delle comunicazione di utenze delle quali non sia dato conoscere il loro collegamento rispetto all'indagine.

Sotto altro aspetto, si osserva che dai dati ricavabili dalle celle operative nella zona geografica corrispondente all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe emersa, nel periodo considerato, alcuna attività riferibile alle utenze in uso all'indagato, sicché dovrebbe revocarsi in dubbio l'attribuibilità delle utenze in questione allo stesso [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un metodo scientifico idoneo a dimostrare la certa corrispondenza tra «ID» e utenza nell'intero arco temporale considerato.

E di fronte alle problematiche denunciate dalla difesa circa la sussistenza di errori nella riproposizione dei messaggi da parte della polizia giudiziaria, con una inversione, in molte occasioni, tra mittente e destinatario e con la presenza di dialoghi monchi, il Collegio, da un lato, avrebbe rappresentato la necessità di opportuni «chiarimenti» e, dall'altro lato, avrebbe fatto riferimento «ad una carenza a monte dell'acquisizione dei messaggi da parte dell'AG francese», giungendo a ipotizzare un errore di trascrizione rispetto al dato originale trasmesso dalla Francia.

Con ciò ammettendo la necessità di approfondimento e, al contempo, affermando, contraddittoriamente, la completa attendibilità del dato probatorio.

Quanto al contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del fatto illecito, in nessuna delle chat in commento vi sarebbero espliciti riferimenti di [OSCURATO:PERSONA] al destinatario dell'azione omicida, né sarebbe emerso quale interesse egli avesse alla realizzazione dell'evento, non essendo credibile che egli intendesse vendicare l'amico [OSCURATO:PERSONA], non avendo egli manifestato ai suoi interlocutori una tale intenzione e considerato il notevole tempo trascorso da quel fatto, dopo il quale Bennato si era adoperato per colpire un altro soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]).

E anche con riferimento ai dialoghi relativi all'arma e al mezzo, non trasparirebbe mai la consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che essi sarebbero stati utilizzati per l'omicidio di Torvaianica e non per quello dei fratelli Costantino.

A questo riguardo, nella nota dei Carabinieri del RONI datata 5-7/02/2022 si ipotizzerebbe che il progetto di uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e quello di eliminazione dei fratelli Costantino si sovrappongano, nelle chat, soltanto nell'arco temporale del 9-20 settembre, senza chiarire perché i conversanti, per 10 giorni, avrebbero dovuto sospendere l'oggetto dei propri discorsi; un'affermazione in contraddizione con quanto affermato nella stessa nota, ovvero che i messaggi intercorsi, tra i due, nei mesi di luglio e agosto, sarebbero stati «riconducibili in maniera incontrovertibile esclusivamente al piano omicidiario ai danni dei Costantino».

3. In data 31/01/2023, i difensori dell'indagato hanno trasmesso telematicamente una 'memoria recante vari allegati e contenente motivi nuovi, con i quali si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 191 e 244 cod. proc. pen., nonché all'art. 6, lett. b), Direttiva 41/2014 UE, nonché la motivazione apparente e manifestamente illogica in relazione al profilo della legittimità degli atti trasmessi con rogatoria dalle autorità giudiziarie straniere.

Infatti, con sentenza n. 1226 emessa in data 11/10/2022, la Corte di cassazione francese, pronunciandosi nel procedimento per associazione finalizzata all'utilizzo di telefoni criptati, nel corso delle cui indagini erano stati acquisiti e decriptati i dati delle chat presenti sul server Encrochat, avrebbe annullato la decisione della Corte di appello di Nancy per violazione dell'art. 230-3 del codice di procedura penale francese, riscontrando la mancanza del certificato di originalità dei dati estratti dalle chat.

E non essendovi certezza, nello stesso Paese di creazione, sulla integrità dei dati trasmessi, questo si riverbererebbe, a cascata, sulla concreta utilizzabilità di quegli elementi nel nostro ordinamento.

Ciò che rafforzerebbe anche la solidità dei principi enunciati nella sentenza n. 32915 del 15/07/2022, Lory, della Quarta Sezione, già richiamata in ricorso, secondo cui la riscontrata impossibilità di conoscere (e verificare) le modalità di acquisizione della messaggistica acquisita in Francia ne comporterebbe l'inutilizzabilità nel procedimento penale interno.

Inoltre, si sottolinea che anche aderendo alla ricostruzione accusatoria, la utilizzabilità dei dati nel nostro ordinamento presupporrebbe la verifica che l'atto di indagine effettuato all'estero avrebbe potuto essere realizzato, alle medesime condizioni, anche sul piano interno, individuando l'atto investigativo interno equipollente, da identificarsi negli atti di ispezione e perquisizione informatica disciplinati ex artt. 244, comma 2 e 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiedono la predisposizione di garanzie che assicurino il contraddittorio, oltre a "misure tecniche" di realizzazione della cd. copia forense.

Verifica che, nel caso di specie, non sarebbe stata compiuta, come dimostrato dalla citata pronuncia della Corte Suprema francese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. La presente vicenda giudiziaria è stata ricostruita, dai Giudici di merito, essenzialmente attraverso il contenuto di una serie di conversazioni che si ritiene siano state effettuate dall'indagato e da alcuni dei suoi complici attraverso i sistemi di messaggistica criptata denominati Encrochat e [OSCURATO:PERSONA], cui i conversanti accedevano attraverso dei criptophonini, ovvero degli smartphone, modificati nel software, che garantiscono la cifratura dei dati trasmessi e di quelli memorizzati, la possibilità per l'utilizzatore di cancellare, quasi in tempo reale e anche da remoto, l'intera memoria del telefono inserendo un cd. panic code, la possibilità di segnalare la presenza di sistemi di individuazione (cd.

IMSI catcher) o di tentativi di aggressione informatica da parte di agenti esterni.

Il contenuto delle chat, ritenuto di univoco tenore indiziante, ha poi trovato alcuni importanti elementi di conferma nella perquisizione domiciliare effettuata il 20/01/2022 presso l'abitazione in uso a [OSCURATO:PERSONA] (allorché erano stati rinvenuti alcuni attrezzi ginnici ritratti in foto inviate con lo smartphone), nelle dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti (come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nelle risultanze di talune attività investigative di natura tecnica (quali alcune immagini degli impianti di videosorveglianza) e nel ritrovamento del motociclo XMAX utilizzato per l'esecuzione dell'omicidio e citato in alcune conversazioni cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Da complesso delle informazioni ricavabili dall'ordinanza impugnata, dalla stessa documentazione versata in atti dalla difesa e dal contenuto del fascicolo processuale da essi richiamato è possibile ricostruire, in relazione alle modalità di acquisizione delle chat in questione, quanto di seguito riportato.

Nel marzo 2021 si è conclusa un'operazione svolta da autorità francesi, olandesi e belghe, grazie alla quale gli inquirenti hanno avuto accesso a milioni di messaggi degli utenti delle piattaforme criptate, custoditi sotto forma di stringhe alfanumeriche.

Tali stringhe sono state decriptate dalle Forze di polizia straniere che hanno partecipato alle operazioni, attraverso l'utilizzo di uno speciale algoritmo.

Gli utenti, a loro volta, sono stati identificati attraverso i codici IMEI degli smartphone nella disponibilità dei vari utilizzatori, tra i quali l'odierno indagato.

La Procura di Roma ha, quindi, trasmesso all'Autorità giudiziaria francese tre distinti ordini europei di indagine (di seguito 0.E.I.), identificati con i nn. 119/21, 121/21 e 17/22, nei quali si indicavano i codici IMEIdello smartphone nella disponibilità dell'indagato e i messaggi riferibili ai PIN di interesse, già acquisiti dall'Autorità giudiziaria francese.

Quest'ultima ha, quindi, trasmesso alla Procura di Roma alcuni CD, con allegato verbale delle operazioni, in cui è stato masterizzato il materiale in formato elettronico (files), costituito da' stringhe informatiche corrispondenti al contenuto delle comunicazioni di cui si componevano le chat, autorizzando la Procura di Roma a utilizzare i dati in questione per il prosieguo delle varie attività giudiziarie.

2.2. Alla luce di quanto evidenziato, appare centrale, dunque, stabilire la fondatezza o meno delle numerose censure che sono state avanzate dalla difesa in relazione alle chat in questione e che è possibile ricondurre a una serie di nuclei problematici: la natura delle chat (se esse siano comunicazioni oggetto di intercettazione o documenti informatici) e la relativa procedura di acquisizione (se sia applicabile l'art. 266-bis cod. proc. pen. o l'art. 234-bis cod. proc. pen.); la regolarità della procedura di acquisizione delle chat (sotto i diversi profili dedotti, quali: l'impossibilità di verificare il rispetto delle regole procedurali dettate per l'acquisizione dei dati, in particolare per quanto concerne: la mancata acquisizione delle informative dalle quali sarebbero stati individuati i codici IMEI e/o IMSI delle utenze ritenute in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché la mancanza della documentazione delle varie operazioni atta a garantire la corrispondenza tra il dato originale e quello trasmesso e l'assenza, in atti, dei provvedimenti attraverso cui il Giudice francese aveva autorizzato l'Autorità giudiziaria italiana all'utilizzo del materiale trasmesso; il rispetto della disciplina dettata dall'art. 266-bis cod. proc. pen.; l'esecuzione dell'acquisizione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese ovvero da parte di unità di polizia giudiziaria; l'illegittima acquisizione dei dati da parte di una squadra investigativa comune); e, infine, la inidoneità delle chat a consentire la puntuale e attendibile ricostruzione di quanto accaduto in ragione, lamenta ancora la difesa, della mancata trasmissione delle stesse in forma integrale.

3. Tanto premesso, occorre affrontare la prima questione, relativa alla natura giuridica delle chat e alla procedura da seguire nelle relative operazioni di acquisizione.

3.1. Sul punto, la difesa deduce, con il terzo motivo, che le conversazioni criptate sarebbero state oggetto di una attività di intercettazione di flussi telematici; e da questa premessa fa derivare una serie di asserite violazioni della relativa procedura di acquisizione, sostanzialmente riconducibili alla inosservanza di alcuni principi inderogabili del nostro ordinamento posti dagli artt. 15 Cost. e 8 CEDU e, in primis, la mancanza di un'autorizzazione all'attività di indagine da parte di un giudice.

Osserva, nondimeno, il Collegio che il tema della natura giuridica delle chat in rilievo è già stato approfonditamente scrutinato dalla Prima Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 34059 del 1/07/2022, depositata il 15/09/2022, relativa ad altra vicenda nella quale era coinvolto lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; e la cui motrvazione deve essere integralmente condivisa.

In quel frangente, si è evidenziato come occorra distinguere due diversi tipi di operazioni investigative riguardanti questo genere di comunicazioni: quelle di captazione e di registrazione del messaggio cifrato effettuate mentre esso è in transito dall'apparecchio del mittente a quello del destinatario; e le operazioni di decriptazione del contenuto del messaggio, necessarie per trasformare stringhe informatiche in dati comunicativi intellegibili (cfr. Sez. 6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819-01).

E si è, altresì, osservato che solo alla prima operazione è applicabile l'art. 266-bis cod. proc. pen., che estende le norme del codice di rito relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni a distanza, alle intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a sistemi telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici: flussi che sfruttano la trasmissione dei dati in via telematica, via cavo o ponti radio, ovvero per mezzo di altra analoga strumentazione tecnica.

Nel caso in esame, tuttavia, come peraltro si evince dalla lettura dell'O.E.I. trasmesso al Tribunal judiciaire di Parigi, l'Autorità giudiziaria italiana non ha mai formulato richiesta, a quella francese, di procedere ad attività di intercettazione telefonica/telematica (in questo caso avrebbe dovuto completare la sezione H7 dell'O.E.I.) ovvero di atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un determinato periodo di tempo (nel qual caso sarebbe venuta in rilievo la sezione H5 dell'O.E.I.), ma ha unicamente formulato richiesta di trasmissione di copia dei messaggi riferibili ai PIN di interesse scambiati sulla piattaforma Sky-ECC, messaggi che, come detto, erano stati già acquisiti.

Dunque, il compendio in questione ha riguardato un documento informatico, ovvero una «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale», ossia dei files contenenti dei dialoghi decrittati attraverso l'uso di un algoritmo che ha consentito di rendere intellegibile il contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario.

Rimane, pertanto, una mera petizione di principio, del tutto indimostrata, la deduzione difensiva secondo cui l'acquisizione dei dati delle piattaforme Encrochat e Sky-Ecc sarebbe avvenuta grazie a operazioni di intercettazione aventi ad oggetto i due interi sistemi di comunicazione e non singole utenze.

Ciò che, del resto, è escluso dalla stessa difesa laddove, nel secondo motivo di ricorso, la stessa prospetta che negli O.E.I. nn. 119/21 e 121/21 l'attività richiesta avesse a oggetto la «estrazione di tutti i dati (chat, foto, audio- video) presenti all'interno del dataset Sky-Ecc (o Encrochat) inerente le IMEI-IMSI dei dispositivi sotto indicati ...»; sicché allo Stato di esecuzione sarebbe stata, appunto, richiesta la «estrazione» di documentazione informatica, presente all'interno di un dataset e riconducibile a determinate utenze.Ne consegue che al caso in esame, come correttamente osservato dalla sentenza citata, deve essere applicato l'art. 234-bis cod. proc. pen., a mente del quale «è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

Una disposizione, questa, pacificamente applicabile, attesa l'ampiezza della sua formulazione, anche in fase di indagine e, dunque, in materia cautelare e non solo nella fase dibattimentale, secondo quanto, in contrario, sostiene la difesa, peraltro senza spiegare le ragioni di una interpretazione così restrittiva.

Ne consegue che, da un lato, sono infondate tutte le doglianze difensive relative alla dedotta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 266 ss cod. proc. pen.; e, dall'altro lato, la necessità di verificare se siano state rispettate le condizioni poste dall'art. 234-bis cod. proc. pen. per l'acquisizione dei documenti informatici.

In proposito, la difesa opina che non sia stato acquisito il preventivo consenso del legittimo titolare dei documenti informatici.

Osserva, nondimeno, il Collegio che secondo quanto correttamente posto in luce dal provvedimento impugnato per «legittimo titolare» deve intendersi il soggetto giuridico che di quei documenti o di quei dati poteva disporre, secondo l'ordinamento giuridico del paese estero, in forza di un legittimo titolo; soggetto identificabile nella persona fisica e/o giuridica che procede alla trasmissione e alla conservazione dei dati, nella polizia giudiziaria, nell'autorità giudiziaria, nella persona offesa, nell'amministrazione pubblica, nella società che gestisce il servizio telefonico, nell'internet service pro vider.

Quanto, poi, all'affermazione che le operazioni in esame abbiano avuto luogo in assenza del provvedimento di un giudice, anche questa pare essere una mera asserzione, del tutto indimostrata.

E, anzi, il fatto che gli O.E.I. siano stati indirizzati, dalla Procura di Roma, a vari Uffici istruzione di Autorità giudiziarie francesi dimostra l'infondatezza dell'assunto, essendosi la complessiva attività di acquisizione svolta, dunque, sotto la direzione dei giudici francesi.

4. La difesa ha, però, articolato una serie di ulteriori questioni che attengono alla regolarità della procedura di acquisizione delle chat, innanzitutto lamentando, con il primo motivo, di non essere nelle condizioni per verificare l'attendibilità e genuinità del dato informatico e se le modalità di acquisizione della messaggistica contrastassero con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

In proposito, deve osservarsi che l'acquisizione delle chat da parte della Autorità giudiziaria italiana è avvenuta attraverso il ricorso, da parte di quest'ultima, al cd. ordine europeo d'indagine, disciplinato dal d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108, emanato in attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 della direttiva, «gli Stati membri eseguono un O.E.I. in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva»; e in base all'art. 9, «l'autorità di esecuzione riconosce un 0.E.I., trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe Se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

Tali previsioni, che assumono rilievo ai fini dell'interpretazione del decreto attuativo, implicano che l'ordine europeo d'indagine deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria.

Rispetto a tali attività, deve presumersi, salvo concreta verifica di segno contrario, il rispetto della disciplina dettata e dei diritti fondamentali.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'utilizzazione degli atti trasmessi a seguito di attività di cooperazione internazionale non è condizionata a un accertamento da parte del giudice italiano della regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, vigendo la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari.

In particolare, in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, è stata affermata l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano, necessariamente, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di fornire la prova di tale incompatibilità.

Questo limite appare difficilmente rinvenibile in attività giudiziarie di uno Stato membro dell'Unione Europea, tenuto a condividere i principi fondamentali dell'ordinamento europeo, come la Francia, nel cui ordinamento le garanzie della libertà individuale e della riservatezza delle comunicazioni rappresentano un baluardo costituzionale e le cui attività investigative relative a queste piattaforme sono state ritenute correttamente svolte sia dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. 6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, citata), sia dalla Corte costituzionale francese (cfr. decisione n. 2022-987 QPC dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il giudice italiano, dunque, non può e non deve conoscere della regolarità degli atti di esecuzione di attività di indagine compiuta dall'autorità giudiziaria francese, giacché detta attività investigativa è eseguita secondo la legislazione dello Stato straniero; e, a maggior ragione, ciò vale ove l'originaria attività investigativa non sia stata compiuta su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, ma sia stata eseguita, nell'ambito di altro procedimento instaurato nello Stato estero, su iniziativa di quell'autorità giudiziaria i cui esiti sono stati trasmessi, come dati c.d. freddi, siccome acquisiti in epoca antecedente alla richiesta di O.E.I.

Nel caso in esame, peraltro, non si è in presenza di una richiesta di procedere a intercettazioni, ma di una richiesta di acquisizione degli esiti documentali di attività d'indagine che l'autorità straniera ha già svolto, in piena autonomia, nel rispetto della sua legislazione in relazione ad altri reati; sicché la tutela giurisdizionale relativa a quegli atti deve trovare spazio in tale ordinamento.

Dunque, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, deve ritenersi che l'Autorità giudiziaria francese si sia resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione, a partire dalle intercettazioni svolte in quello Stato, nonché della trasmissione dei dati all'Autorità italiana richiedente.

Sotto tale profilo, risultando dal verbale di trasmissione francese in data 22/12/2021, le modalità di conservazione e di download dei dati informatici su apposito CD a supporto delle conversazioni estratte, cui si è apposto un sigillo, deve ritenersi che la competente Autorità dello Stato di esecuzione abbia assolto alla funzione di assicurare il trasferimento di dati disponibili, la cui concreta attendibilità risulta dall'insieme delle informazioni acquisite e che non viene scalfita dalle generiche deduzioni difensive, di tenore prevalentemente esplorativo, né dalla allegazione della sentenza della Corte di cassazione francese, allegata ai motivi nuovi, all'evidenza riferibile a tutt'altra vicenda processuale.

5. Il ricorso denuncia, tuttavia, una serie di violazioni di legge che determinerebbero, in tesi, l'inutilizzabilità, anche in fase cautelare, del contenuto delle chat, che atterrebbero alla inosservanza delle disposizioni dettate in materia di O.E.I. e che sarebbero in grado di mettere in crisi la presunzione di legittimità dell'attività compiuta dall'Autorità giudiziaria francese.

5.1. In particolare, con il primo motivo, si censura la mancata acquisizione delle informative dalle quali sarebbero stati individuati i codici IMEI e/o IMSI delle utenze ritenute in uso a [OSCURATO:PERSONA]; e con il sesto motivo, articolandosi ulteriormente le medesime deduzioni critiche, si osserva che non sarebbe possibile utilizzare i contenuti delle comunicazioni di utenze delle quali non sia dato conoscere il loro collegamento rispetto all'indagine, analogamente a quanto avverrebbe con il divieto processuale di effettuare intercettazioni a partire da fonti anonime.In proposito, come peraltro osservato dal Tribunale del riesame, deve rilevarsi come i vizi del «percorso investigativo» che ha portato ad associare all'indagato il codice IMEI e, quindi, l'utenza utilizzata per le chat, oltre ad essere stati prospettati in maniera del tutto ipotetica e congetturale, debbano ritenersi ininfluenti rispetto all'utilizzabilità dei dati acquisiti, una volta che sia stato comunque accertato che l'utenza era effettivamente in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che è stato ritenuto riscontrato a partire dal dato, definito individualizzante dalla stessa difesa, dell'avvenuta trasmissione di messaggi e fotografie che, ritraendo alcuni oggetti poi rinvenuti in sede di perquisizione, rimandavano inequivocabilmente all'abitazione dell'indagato, rimanendo confinata all'ambito delle suggestioni l'osservazione difensiva secondo cui l'ID abbinato dal sistema di comunicazione utilizzato dall'utenza di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essergli attribuito in via non esclusiva.

E ciò anche a prescindere dall'argomento, richiamato dal Tribunale del riesame, secondo cui la giurisprudenza di legittimità ritiene irrilevante, ai fini della utilizzabilità del contenuto di conversazioni intercettate, che il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato sia stato riferito agli inquirenti da una fonte anonima (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali, Rv. 260456-01), né che per il tramite di una fonte anonima sia stato effettuato dagli inquirenti il collegamento tra il soggetto da intercettare e l'utenza telefonica: profili che, sempre secondo la giurisprudenza, non rientrano nell'attività di ricostituzione del quadro indiziario (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 03).

5.2. Infondata è anche la tesi difensiva, dedotta con il secondo motivo, della inutilizzabilità conseguente all'assenza in atti dei provvedimenti attraverso cui il Giudice francese aveva autorizzato l'Autorità giudiziaria italiana all'utilizzo del materiale probatorio trasmesso.

Si è affermato, sul punto, che i due atti aventi contenuto «autorizzativo», non sarebbero riconducibili alle richieste formulate dalla Procura romana.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l'ordinanza impugnata, alle pagine 8-9, riporta i tratti essenziali dei tre provvedimenti autorizzatori, sicché, sul punto, la censura è infondata.

Quanto, poi, al fatto che il documento recante la data del 22/12/2021, non conterrebbe alcun riferimento alla richiesta italiana formulata con l'O.E.I. n. 121/21 e soprattutto non conterrebbe la precisazione che gli atti trasmessi avrebbero potuto essere utilizzati per qualsiasi procedimento pendente presso l'Autorità giudiziaria italiana, considerato che essi verrebbero ora utilizzati in un procedimento afferente ad altra ipotesi di reato, si rileva, da un lato, che la presenza di un distinto O.E.I. si ricava dalla data, diversa dagli altri due, in cui esso era stato inviato, ovvero il 18/11/2021; e, dall'altro lato, che esso autorizzava la Procura richiedente a utilizzare i dati che le sarebbero stati trasmessi, senza limitazioni di sorta e, dunque, anche nel presente procedimento.5.3.

Quanto alla violazione, prospettata sempre con il secondo motivo, dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] 2014 UE, che vieta di ricorrere all'O.E.I. nei casi di «istituzione di una squadra investigativa comune» e la «acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra», l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione affermando che gli O.E.I. richiesti dalla Procura romana «non erano certamente volti all'istituzione di una squadra investigativa comune».

La difesa, tuttavia, ha ribattuto che la violazione riguarderebbe il ricorso agli O.E.I. per l'acquisizione di prove ottenute nell'ambito di una squadra investigativa comune istituita in sede Europol e che ciò renderebbe inutilizzabili le chat a norma dell'art. 191 cod. proc. pen., tenuto conto della funzione squisitamente preventiva svolta dalle squadre investigative comuni, secondo quanto emergerebbe dalla lettura congiunta del considerando 8 della Direttiva (secondo cui «L'O.E.I. dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove.

Tuttavia, l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente.

Fatta salva l'applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto d'indagine») e dell'art. 3 della Direttiva [secondo cui l'O.E.I.

«si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio eccetto che ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro»].

In realtà, l'art. 3 della Direttiva, per le ragioni di opportunità indicate nel considerando 8, prevede il divieto di istituire, con l'O.E.I., le squadre investigative comuni, nonché, conseguentemente, di acquisire le prove assunte nell'ambito di una squadra così costituita; ma non prevede il divieto di acquisire i risultati di un'attività investigativa già compiuta, in ipotesi, anche da squadre investigative comuni; acquisizione che, stando al considerando 7, costituisce l'in sé dell'ordine d'indagine europeo [«L'O.E.I, deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo «Stato di esecuzione»), siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove.

Ciò include anche l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione»].

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della relativa censura.

5.4. Parimenti infondata è la tesi di una presunta violazione dell'art. 6, lett. b), Direttiva UE 2014/41/UE nella parte in cui esso prevede che «l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'O.E.I. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo», ovvero attraverso una delle modalità di ricerca della prova previste dal codice di procedura penale.

Sul punto, l'ordinanza impugnata, a pag. 9, ha evidenziato come l'attività di acquisizione dei documenti informatici, consentita ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., rientrasse pienamente nella competenza del Pubblico ministero e nell'ambito dell'ordinaria attività di direzione delle indagini di cui all'art. 327 cod. proc. pen.; tanto più che l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 di attuazione in Italia della direttiva, definisce l'ordine europeo di indagine penale come il provvedimento emesso «per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili», consentendo il ricorso a tale strumento sia rispetto agli atti di indagine, sia rispetto agli atti di acquisizione di prove già esistenti.

La difesa opina, tuttavia, che la norma processuale di riferimento non potrebbe essere individuata nell'art. 234 cod. proc. pen., applicabile soltanto alla fase dibattimentale, quanto nell'art. 254-bis cod. proc. pen., secondo cui deve essere garantito che la «acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità».

Ciò che, secondo la difesa, non sarebbe accaduto, considerata l'assenza della «copia forense» e della garanzia del c.d. codice hash e considerata la mancanza di qualunque riscontro circa l'adozione di accorgimenti volti a garantire la conformità del dato agli originali, né la loro genuinità e immodificabilità, non esistendo, nel caso di specie, alcun verbale relativo alle operazioni eseguite nella procedura che aveva consentito l'estrazione dei suddetti dati informatici dai data-set e la loro copiatura per la successiva trasmissione all'Italia, né come ciò fosse avvenuto (con l'indicazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che se ne era occupato, delle procedure o dei programmi utilizzati ecc.), posto che gli unici verbali presenti sarebbero quelli relativi alle operazioni di lettura dei contenuti dei messaggi poi eseguite dai Carabinieri di Roma.

Osserva, sul punto, il Collegio che la tesi difensiva relativa all'applicabilità dell'art. 254-bis cod. proc. pen. è infondata, non essendosi al cospetto, per le ragioni ricordate, di un sequestro, quanto della acquisizione di documenti informatici avvenuta con il consenso del legittimo titolare.

Diversa questione è, invece, quella relativa alla violazione delle garanzie difensive in relazione alla genuinità del dato decrittato e alla preservazione della cd. catena di custodia.

Sotto il primo profilo, va evidenziato come l'acquisizione di dati criptati presupponga l'impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura che ne consenta la trasformazione volta a renderlo intelligibile.

Una chiave che è abbinata, inscindibilmente, al messaggio di riferimento, con la conseguenza che, secondo la scienza informatica, non è possibile ricavare, da una chiave errata, il messaggio decifrato, né che dalla chiave corretta possano ricavarsi, al contempo, parti del messaggio corrette e parti difformi dal reale (cfr. Sez. 2, n. 30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv. 283454-01; Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2019, Testa, Rv. 275534-01), potendo al più ricavarsi una sequenza alfanumerica o simbolica (detta stringa) priva di senso.

Ciò che, in assenza di specifici e concreti elementi di segno contrario, non consente, nel presente caso, di ipotizzare l'esistenza di alterazioni o la manipolazione dei testi captati.

Sotto il secondo profilo, infondata è la deduzione difensiva circa la supposta violazione della catena di custodia, posto che quella dell'algoritmo di Hash non è l'unica modalità attraverso cui garantire tale catena, che nella specie è stata preservata attraverso l'uso di supporti di memoria a tecnologia ottica non riscrivibile, come tali non modificabili, secondo quanto risulta dal verbale di trasmissione in data 22/12/2021, da cui è emerso che i dati richiesti erano stati riversati in supporti ottici non riscrivibili (cd-rom) e trasmessi all'interno di buste sigillate antieffrazione.

E ciò anche a voler prescindere dal fatto che, come già ricordato, l'utilizzabilità processuale degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità, alla luce della già richiamata presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246-02; Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457-01; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750-01).

6. Le ulteriori censure svolte nel ricorso riguardano il tema, affrontato da diversi angoli visuali, di una supposta incompletezza e/o insufficienza degli elementi raccolti a fondare il giudizio di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Sotto un primo profilo, la difesa lamenta, con il primo motivo, che il Tribunale del riesame, come già il Giudice della cautela, non abbiano proceduto alla acquisizione integrale delle chat.

In proposito, al di là della puntuale osservazione, svolta nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'obbligo di trasmissione riguarda, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., solo il materiale utilizzato per la richiesta di misura cautelare e per la sua successiva applicazione, va evidenziato come la richiesta sia stata articolata in maniera del tutto generica, non comprendendosi che cosa le parti mancanti dovrebbero dimostrare, tanto più alla luce dell'osservazione difensiva secondo cui le stesse chat, evidentemente conosciute dalla difesa, sarebbero state utilizzate in altro procedimento a sostegno del giudizio di gravità indiziaria per il tentato omicidio dei fratelli Costantino.E quanto alla opportunità, espressa dal Tribunale del riesame, di successivi approfondimenti al fine di comprendere l'origine di alcune alterazioni dei messaggi, con lo scambio dell'identità dei due interlocutori, la censura difensiva circa presunte contraddizioni rispetto all'attendibilità del dato appare ancora una volta generica, essendo rimasto indimostrato che la trascrizione delle conversazioni sia stata infedele rispetto al nucleo essenziale e significativo sul piano indiziario delle stesse.

6.2. Del tutto generico è, poi, il quarto motivo, non essendo stato chiarito quali sarebbero i vizi che riguarderebbero le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], di cui non si comprende, dalla lettura del provvedimento, il coinvolgimento nella presente vicenda, e altri suoi non meglio identificati interlocutori, né quali vizi logici inficerebbero l'interpretazione del contenuto di alcuni messaggi scambiati tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l'ordinanza impugnata non richiama quei dati al fine della ricostruzione dell'omicidio e del relativo movente, restando quelle intercettazioni assolutamente sullo sfondo dell'ordinanza del riesame.

6.3. Il tema dell'interesse (e, dunque, del movente) di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'esecuzione dell'omicidio si rinviene anche nel sesto motivo, ove la difesa lamenta che non sia stata acclarata la ragione per la quale l'indagato avrebbe partecipato alla sua realizzazione.

Così come non emergerebbe, dai dialoghi relativi all'arma e al motociclo utilizzati per l'omicidio, la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che tali strumenti fossero destinati all'esecuzione dell'omicidio di Torvaianica e non 'per il tentato omicidio dei fratelli Costantino.

In realtà, l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si evince chiaramente dal complesso della vicenda, avendo l'ordinanza ricostruito il contesto in cui era maturato l'omicidio e la partecipazione dell'indagato al gruppo criminale che aveva inteso vendicarsi contro la fazione degli albanesi dopo che costoro avevano compiuto l'attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

E anche la consapevolezza della destinazione del motociclo è puntualmente illustrata dal Tribunale del riesame, tanto più che, seguendo il ragionamento difensivo, la sovrapposizione delle conversazioni rispetto alle due azioni di sangue, tale da non consentire a di comprendere a quale di esse si riferissero, riguarda, secondo quanto riportato nello stesso ricorso, un arco temporale di soli 10 giorni.

Quanto, poi, alle chat relative alle conversazioni avvenute nel mese di luglio, che la difesa non ritiene rilevanti, è appena il caso di osservare che, in quel periodo, Calderon, esecutore materiale dell'omicidio, aveva iniziato a recarsi a Torvaianica per studiare le abitudini della vittima, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 17/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi, per l'indagato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/08/2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27/07/2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per concorso nel delitto di omicidio premeditato e aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano già stati destinatari di analogo provvedimento coercitivo gli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché per i delitti di detenzione e porto illegali di armi da sparo (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Calderon) e ricettazione di un motociclo (in concorso con Calderon e [OSCURATO:PERSONA]), utilizzati per commettere l'omicidio. 2. Avverso il provvedimento del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 191, 291, comma 1, 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, nonché l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 191 cod. proc. pen., norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità. La difesa denuncia che, da un lato, la mancata trasmissione, da parte del Pubblico ministero, della documentazione relativa al processo di acquisizione delle chat (ad es. con le analisi preliminari compiute dalla polizia giudiziaria sui database presso Europol, attraverso il Reparto operativo speciale dei Carabinieri che rappresentava l'Italia nella [OSCURATO:PERSONA] e che avevano consentito un primo riscontro positivo sulle utenze di interesse), non permetterebbe alla difesa di saggiare l'attendibilità e genuinità del dato informatico e di verificare se le modalità di acquisizione della messaggistica contrastassero con i principi fondamentali dell'ordinamento, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione della disciplina diretta ad assicurare l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; e, dall'altro lato, che la mancata trasmissione di tutte le conversazioni effettuate, via chat, tra il 10 agosto e il 10 ottobre 2020, e la produzione frammentata di dialoghi dei quali verrebbero riportate le affermazioni di uno solo dei due interlocutori, comporterebbero l'impossibilità di fornirne una logica interpretazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 254-bis, 729 cod. proc. pen., delle disposizioni del d.lgs. n. 108 del 2017, degli artt. 3 e 6, lett. b), Direttiva 41/2014/UE, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai provvedimenti dei Giudici francesi del 22/12/2021 e del 18/01/2022, al contenuto degli O.E.I. nn. 119/21 e 121/21, alle informative della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Roma-RONI datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 24/01/2022. La difesa eccepisce l'assenza in atti dei provvedimenti attraverso cui il Giudice francese, destinatario delle richieste di assistenza giudiziaria avanzate con gli O.E.I. nn. 119/21 e 121/21, aveva autorizzato l'Autorità giudiziaria italiana all'utilizzo del materiale probatorio trasmesso, atteso che i due atti aventi contenuto «autorizzativo» citati nell'ordinanza impugnata non sarebbero, in realtà, riconducibili alle richieste formulate dalla Procura romana. Inoltre, si deduce la violazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] 2014 UE (in materia di ordine europeo di indagine), che sancisce il divieto di ricorrere all'O.E.I. nei casi di «istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra». In base a tale disposizione gli O.E.I. non avrebbero dovuto essere utilizzati per l'acquisizione di prove ottenute nell'ambito di una squadra investigativa comune istituita in sede Europol; e come prescritto dal d.lgs. 34 del 2016 richiamato dal Tribunale del riesame, l'acquisizione del materiale probatorio sarebbe dovuta, comunque, avvenire «secondo le disposizione del codice di procedura penale». Sotto altro profilo, la difesa lamenta che anche a voler considerare l'attività di indagine come diretta all'acquisizione di un documento informatico già in possesso dello Stato di esecuzione, in ogni caso tale acquisizione dovrebbe rispettare la regola secondo cui un O.E.I. è legittimo solo ove l'atto da compiere avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Ciò che nella specie non sarebbe possibile, posto che l'art. 234 cod. proc. pen., richiamato dal Tribunale capitolino, sarebbe norma dettata per l'acquisizione di documenti nella fase dibattimentale, dovendo l'acquisizione essere compiuta mediante il ricorso ad una delle modalità tipizzate dagli artt. 244 ss. cod. proc. pen. (e, quindi, come ispezione, perquisizione, sequestro, intercettazione, ecc.). Infine, la difesa deduce l'inutilizzabilità dei dati delle chat poiché acquisiti in assenza della «copia forense» e della garanzia del c.d. codice hash. Il materiale acquisito, infatti, non offrirebbe alcuna attendibilità dei dati acquisiti, come dimostrato dagli errori contenuti nelle informative di polizia giudiziaria su alcuni passaggi delle chat e dal fatto che non vi sarebbe certezza sul fatto che le utenze fossero state effettivamente nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, in particolare, non esisterebbe alcun verbale delle operazioni relative all'estrazione dei dati informatici e alla loro copiatura per la successiva trasmissione all'Italia, posto che gli unici verbali presenti sarebbero quelli relativi alle operazioni di lettura dei contenuti dei messaggi successivamente eseguite dai Carabinieri di Roma. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.191 e 271 cod. proc. pen., 15 Cost. e 8 CEDU, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione a quanto riportato nel parere pro ventate redatto dagli avvocati francesi, al cui contenuto fa richiamo anche l'ordinanza impugnata. Secondo l'ordinanza impugnata le chat sarebbero utilizzabili ex art. 234 cod. proc. pen. o comunque ex art. 234-bis cod. proc. pen., dovendo identificarsi il consenso del titolare con la cooperazione offerta dall'Autorità giudiziaria francese che le deteneva. Tesi già condivisa dalla Prima Sezione penale con la sentenza n. 34059, depositata il 15/09/2022, ma su circostanze fattuali erronee. Infatti, all'esito di indagini difensive, sarebbe emerso che la Francia sia riuscita a entrare in possesso dei dati di comunicazione delle piattaforme Encrochat e Sky-Ecc grazie a operazioni di intercettazione aventi ad oggetto i due interi sistemi di comunicazione e non singole utenze, avendo la gendarmeria francese «hackerato» i dati che transitavano sulle piattaforme. In ogni caso, le modalità di acquisizione delle informazioni avrebbero violato i principi inderogabili del nostro ordinamento posti dagli artt. 15 Cost. e 8 CEDU, i quali tutelano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione da ogni ingerenza che non avvenga nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Nel caso di specie, l'acquisizione delle conversazioni su utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuta senza il provvedimento di un giudice che autorizzasse l'intercettazione su ogni specifica utenza, posto che l'operazione di polizia parrebbe avere avuto a oggetto gli interi sistemi di comunicazione Encrochat e Sky-Ecc, senza distinguere gli utilizzatori e i milioni di comunicazioni da questi posti in essere. Né l'operazione sarebbe stata possibile in Italia in base all'art. 266-bis cod. proc. pen., posto che l'organizzazione contro la quale si sarebbe proceduto in Francia non sarebbe stata finalizzata alla commissione di delitti, sicché non sarebbe rimasto integrato l'art. 416 cod. pen. e tenuto conto che la norma del codice di rito non consentirebbe intercettazioni di massa, ma solo quella di un'utenza o di un sistema informatico che abbia uno specifico collegamento con la particolare ipotesi di reato per la quale si indaga. Tanto più che la Corte di Giustizia UE avrebbe sanzionato la conservazione o acquisizione indiscriminata e di massa dei dati di comunicazione, ritenuta sempre illegittima anche se giustificata da esigenze di sicurezza nazionale (cfr. C-623/17 c.d. privacy international; C- 511/18, C-512/18 e C-520/18; CEDU, [OSCURATO:PERSONA] c. UK). 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 266, comma 2, 267 cod. proc. pen. e 14 Cost., stabiliti a pena di inutilizzabilità, nonché la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle questioni relative all'utilizzabilità del materiale probatorio valutato per sostenere l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell'omicidio, in particolare per quanto riguarda le intercettazioni di comunicazioni tra presenti poste in essere nell'ambito del diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'utilizzabilità delle video-riprese effettuate all'interno del suo domicilio. Le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e altri suoi interlocutori (identificati grazie alle video riprese) avrebbero consentito il diretto riferimento anche a [OSCURATO:PERSONA], nonché l'interpretazione del contenuto di alcuni messaggi scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tale questione il Tribunale non avrebbe offerto risposta, limitandosi ad affermare, da pag. 15, che «non è questa la sede (né sarebbe possibile procedervi sulla base di dati parziali) per vagliare la legittimità delle attività tecniche svolte nel diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ...», salvo poi ripercorrere il contenuto di quei dati parziali, al fine della ricostruzione degli eventi proposta dall'Accusa e attinente al movente dell'omicidio. Tuttavia, proprio per la rilevanza delle informazioni così acquisite, si sarebbe dovuta «saggiare» la legittimità di quel materiale indiziario, anche perché il Tribunale sarebbe stato in possesso di tutti gli elementi necessari, essendo presenti tutti i decreti con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato quelle discusse attività di indagine. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria, fondata esclusivamente sul contenuto della messaggistica Encrochat e Sky-Ecc. Sotto un primo profilo si opina che così come non sarebbe possibile, sulla base di una fonte anonima, porre sotto intercettazione una data utenza, analogamente non sarebbe possibile utilizzare i contenuti delle comunicazione di utenze delle quali non sia dato conoscere il loro collegamento rispetto all'indagine. Sotto altro aspetto, si osserva che dai dati ricavabili dalle celle operative nella zona geografica corrispondente all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe emersa, nel periodo considerato, alcuna attività riferibile alle utenze in uso all'indagato, sicché dovrebbe revocarsi in dubbio l'attribuibilità delle utenze in questione allo stesso [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un metodo scientifico idoneo a dimostrare la certa corrispondenza tra «ID» e utenza nell'intero arco temporale considerato. E di fronte alle problematiche denunciate dalla difesa circa la sussistenza di errori nella riproposizione dei messaggi da parte della polizia giudiziaria, con una inversione, in molte occasioni, tra mittente e destinatario e con la presenza di dialoghi monchi, il Collegio, da un lato, avrebbe rappresentato la necessità di opportuni «chiarimenti» e, dall'altro lato, avrebbe fatto riferimento «ad una carenza a monte dell'acquisizione dei messaggi da parte dell'AG francese», giungendo a ipotizzare un errore di trascrizione rispetto al dato originale trasmesso dalla Francia. Con ciò ammettendo la necessità di approfondimento e, al contempo, affermando, contraddittoriamente, la completa attendibilità del dato probatorio. Quanto al contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del fatto illecito, in nessuna delle chat in commento vi sarebbero espliciti riferimenti di [OSCURATO:PERSONA] al destinatario dell'azione omicida, né sarebbe emerso quale interesse egli avesse alla realizzazione dell'evento, non essendo credibile che egli intendesse vendicare l'amico [OSCURATO:PERSONA], non avendo egli manifestato ai suoi interlocutori una tale intenzione e considerato il notevole tempo trascorso da quel fatto, dopo il quale Bennato si era adoperato per colpire un altro soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]). E anche con riferimento ai dialoghi relativi all'arma e al mezzo, non trasparirebbe mai la consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che essi sarebbero stati utilizzati per l'omicidio di Torvaianica e non per quello dei fratelli Costantino. A questo riguardo, nella nota dei Carabinieri del RONI datata 5-7/02/2022 si ipotizzerebbe che il progetto di uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e quello di eliminazione dei fratelli Costantino si sovrappongano, nelle chat, soltanto nell'arco temporale del 9-20 settembre, senza chiarire perché i conversanti, per 10 giorni, avrebbero dovuto sospendere l'oggetto dei propri discorsi; un'affermazione in contraddizione con quanto affermato nella stessa nota, ovvero che i messaggi intercorsi, tra i due, nei mesi di luglio e agosto, sarebbero stati «riconducibili in maniera incontrovertibile esclusivamente al piano omicidiario ai danni dei Costantino». 3. In data 31/01/2023, i difensori dell'indagato hanno trasmesso telematicamente una 'memoria recante vari allegati e contenente motivi nuovi, con i quali si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 191 e 244 cod. proc. pen., nonché all'art. 6, lett. b), Direttiva 41/2014 UE, nonché la motivazione apparente e manifestamente illogica in relazione al profilo della legittimità degli atti trasmessi con rogatoria dalle autorità giudiziarie straniere. Infatti, con sentenza n. 1226 emessa in data 11/10/2022, la Corte di cassazione francese, pronunciandosi nel procedimento per associazione finalizzata all'utilizzo di telefoni criptati, nel corso delle cui indagini erano stati acquisiti e decriptati i dati delle chat presenti sul server Encrochat, avrebbe annullato la decisione della Corte di appello di Nancy per violazione dell'art. 230-3 del codice di procedura penale francese, riscontrando la mancanza del certificato di originalità dei dati estratti dalle chat. E non essendovi certezza, nello stesso Paese di creazione, sulla integrità dei dati trasmessi, questo si riverbererebbe, a cascata, sulla concreta utilizzabilità di quegli elementi nel nostro ordinamento. Ciò che rafforzerebbe anche la solidità dei principi enunciati nella sentenza n. 32915 del 15/07/2022, Lory, della Quarta Sezione, già richiamata in ricorso, secondo cui la riscontrata impossibilità di conoscere (e verificare) le modalità di acquisizione della messaggistica acquisita in Francia ne comporterebbe l'inutilizzabilità nel procedimento penale interno. Inoltre, si sottolinea che anche aderendo alla ricostruzione accusatoria, la utilizzabilità dei dati nel nostro ordinamento presupporrebbe la verifica che l'atto di indagine effettuato all'estero avrebbe potuto essere realizzato, alle medesime condizioni, anche sul piano interno, individuando l'atto investigativo interno equipollente, da identificarsi negli atti di ispezione e perquisizione informatica disciplinati ex artt. 244, comma 2 e 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiedono la predisposizione di garanzie che assicurino il contraddittorio, oltre a "misure tecniche" di realizzazione della cd. copia forense. Verifica che, nel caso di specie, non sarebbe stata compiuta, come dimostrato dalla citata pronuncia della Corte Suprema francese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. La presente vicenda giudiziaria è stata ricostruita, dai Giudici di merito, essenzialmente attraverso il contenuto di una serie di conversazioni che si ritiene siano state effettuate dall'indagato e da alcuni dei suoi complici attraverso i sistemi di messaggistica criptata denominati Encrochat e [OSCURATO:PERSONA], cui i conversanti accedevano attraverso dei criptophonini, ovvero degli smartphone, modificati nel software, che garantiscono la cifratura dei dati trasmessi e di quelli memorizzati, la possibilità per l'utilizzatore di cancellare, quasi in tempo reale e anche da remoto, l'intera memoria del telefono inserendo un cd. panic code, la possibilità di segnalare la presenza di sistemi di individuazione (cd. IMSI catcher) o di tentativi di aggressione informatica da parte di agenti esterni. Il contenuto delle chat, ritenuto di univoco tenore indiziante, ha poi trovato alcuni importanti elementi di conferma nella perquisizione domiciliare effettuata il 20/01/2022 presso l'abitazione in uso a [OSCURATO:PERSONA] (allorché erano stati rinvenuti alcuni attrezzi ginnici ritratti in foto inviate con lo smartphone), nelle dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti (come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nelle risultanze di talune attività investigative di natura tecnica (quali alcune immagini degli impianti di videosorveglianza) e nel ritrovamento del motociclo XMAX utilizzato per l'esecuzione dell'omicidio e citato in alcune conversazioni cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Da complesso delle informazioni ricavabili dall'ordinanza impugnata, dalla stessa documentazione versata in atti dalla difesa e dal contenuto del fascicolo processuale da essi richiamato è possibile ricostruire, in relazione alle modalità di acquisizione delle chat in questione, quanto di seguito riportato. Nel marzo 2021 si è conclusa un'operazione svolta da autorità francesi, olandesi e belghe, grazie alla quale gli inquirenti hanno avuto accesso a milioni di messaggi degli utenti delle piattaforme criptate, custoditi sotto forma di stringhe alfanumeriche. Tali stringhe sono state decriptate dalle Forze di polizia straniere che hanno partecipato alle operazioni, attraverso l'utilizzo di uno speciale algoritmo. Gli utenti, a loro volta, sono stati identificati attraverso i codici IMEI degli smartphone nella disponibilità dei vari utilizzatori, tra i quali l'odierno indagato. La Procura di Roma ha, quindi, trasmesso all'Autorità giudiziaria francese tre distinti ordini europei di indagine (di seguito 0.E.I.), identificati con i nn. 119/21, 121/21 e 17/22, nei quali si indicavano i codici IMEIdello smartphone nella disponibilità dell'indagato e i messaggi riferibili ai PIN di interesse, già acquisiti dall'Autorità giudiziaria francese. Quest'ultima ha, quindi, trasmesso alla Procura di Roma alcuni CD, con allegato verbale delle operazioni, in cui è stato masterizzato il materiale in formato elettronico (files), costituito da' stringhe informatiche corrispondenti al contenuto delle comunicazioni di cui si componevano le chat, autorizzando la Procura di Roma a utilizzare i dati in questione per il prosieguo delle varie attività giudiziarie. 2.2. Alla luce di quanto evidenziato, appare centrale, dunque, stabilire la fondatezza o meno delle numerose censure che sono state avanzate dalla difesa in relazione alle chat in questione e che è possibile ricondurre a una serie di nuclei problematici: la natura delle chat (se esse siano comunicazioni oggetto di intercettazione o documenti informatici) e la relativa procedura di acquisizione (se sia applicabile l'art. 266-bis cod. proc. pen. o l'art. 234-bis cod. proc. pen.); la regolarità della procedura di acquisizione delle chat (sotto i diversi profili dedotti, quali: l'impossibilità di verificare il rispetto delle regole procedurali dettate per l'acquisizione dei dati, in particolare per quanto concerne: la mancata acquisizione delle informative dalle quali sarebbero stati individuati i codici IMEI e/o IMSI delle utenze ritenute in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché la mancanza della documentazione delle varie operazioni atta a garantire la corrispondenza tra il dato originale e quello trasmesso e l'assenza, in atti, dei provvedimenti attraverso cui il Giudice francese aveva autorizzato l'Autorità giudiziaria italiana all'utilizzo del materiale trasmesso; il rispetto della disciplina dettata dall'art. 266-bis cod. proc. pen.; l'esecuzione dell'acquisizione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese ovvero da parte di unità di polizia giudiziaria; l'illegittima acquisizione dei dati da parte di una squadra investigativa comune); e, infine, la inidoneità delle chat a consentire la puntuale e attendibile ricostruzione di quanto accaduto in ragione, lamenta ancora la difesa, della mancata trasmissione delle stesse in forma integrale. 3. Tanto premesso, occorre affrontare la prima questione, relativa alla natura giuridica delle chat e alla procedura da seguire nelle relative operazioni di acquisizione. 3.1. Sul punto, la difesa deduce, con il terzo motivo, che le conversazioni criptate sarebbero state oggetto di una attività di intercettazione di flussi telematici; e da questa premessa fa derivare una serie di asserite violazioni della relativa procedura di acquisizione, sostanzialmente riconducibili alla inosservanza di alcuni principi inderogabili del nostro ordinamento posti dagli artt. 15 Cost. e 8 CEDU e, in primis, la mancanza di un'autorizzazione all'attività di indagine da parte di un giudice. Osserva, nondimeno, il Collegio che il tema della natura giuridica delle chat in rilievo è già stato approfonditamente scrutinato dalla Prima Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 34059 del 1/07/2022, depositata il 15/09/2022, relativa ad altra vicenda nella quale era coinvolto lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; e la cui motrvazione deve essere integralmente condivisa. In quel frangente, si è evidenziato come occorra distinguere due diversi tipi di operazioni investigative riguardanti questo genere di comunicazioni: quelle di captazione e di registrazione del messaggio cifrato effettuate mentre esso è in transito dall'apparecchio del mittente a quello del destinatario; e le operazioni di decriptazione del contenuto del messaggio, necessarie per trasformare stringhe informatiche in dati comunicativi intellegibili (cfr. Sez. 6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819-01). E si è, altresì, osservato che solo alla prima operazione è applicabile l'art. 266-bis cod. proc. pen., che estende le norme del codice di rito relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni a distanza, alle intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a sistemi telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici: flussi che sfruttano la trasmissione dei dati in via telematica, via cavo o ponti radio, ovvero per mezzo di altra analoga strumentazione tecnica. Nel caso in esame, tuttavia, come peraltro si evince dalla lettura dell'O.E.I. trasmesso al Tribunal judiciaire di Parigi, l'Autorità giudiziaria italiana non ha mai formulato richiesta, a quella francese, di procedere ad attività di intercettazione telefonica/telematica (in questo caso avrebbe dovuto completare la sezione H7 dell'O.E.I.) ovvero di atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un determinato periodo di tempo (nel qual caso sarebbe venuta in rilievo la sezione H5 dell'O.E.I.), ma ha unicamente formulato richiesta di trasmissione di copia dei messaggi riferibili ai PIN di interesse scambiati sulla piattaforma Sky-ECC, messaggi che, come detto, erano stati già acquisiti. Dunque, il compendio in questione ha riguardato un documento informatico, ovvero una «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale», ossia dei files contenenti dei dialoghi decrittati attraverso l'uso di un algoritmo che ha consentito di rendere intellegibile il contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario. Rimane, pertanto, una mera petizione di principio, del tutto indimostrata, la deduzione difensiva secondo cui l'acquisizione dei dati delle piattaforme Encrochat e Sky-Ecc sarebbe avvenuta grazie a operazioni di intercettazione aventi ad oggetto i due interi sistemi di comunicazione e non singole utenze. Ciò che, del resto, è escluso dalla stessa difesa laddove, nel secondo motivo di ricorso, la stessa prospetta che negli O.E.I. nn. 119/21 e 121/21 l'attività richiesta avesse a oggetto la «estrazione di tutti i dati (chat, foto, audio- video) presenti all'interno del dataset Sky-Ecc (o Encrochat) inerente le IMEI-IMSI dei dispositivi sotto indicati ...»; sicché allo Stato di esecuzione sarebbe stata, appunto, richiesta la «estrazione» di documentazione informatica, presente all'interno di un dataset e riconducibile a determinate utenze.Ne consegue che al caso in esame, come correttamente osservato dalla sentenza citata, deve essere applicato l'art. 234-bis cod. proc. pen., a mente del quale «è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». Una disposizione, questa, pacificamente applicabile, attesa l'ampiezza della sua formulazione, anche in fase di indagine e, dunque, in materia cautelare e non solo nella fase dibattimentale, secondo quanto, in contrario, sostiene la difesa, peraltro senza spiegare le ragioni di una interpretazione così restrittiva. Ne consegue che, da un lato, sono infondate tutte le doglianze difensive relative alla dedotta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 266 ss cod. proc. pen.; e, dall'altro lato, la necessità di verificare se siano state rispettate le condizioni poste dall'art. 234-bis cod. proc. pen. per l'acquisizione dei documenti informatici. In proposito, la difesa opina che non sia stato acquisito il preventivo consenso del legittimo titolare dei documenti informatici. Osserva, nondimeno, il Collegio che secondo quanto correttamente posto in luce dal provvedimento impugnato per «legittimo titolare» deve intendersi il soggetto giuridico che di quei documenti o di quei dati poteva disporre, secondo l'ordinamento giuridico del paese estero, in forza di un legittimo titolo; soggetto identificabile nella persona fisica e/o giuridica che procede alla trasmissione e alla conservazione dei dati, nella polizia giudiziaria, nell'autorità giudiziaria, nella persona offesa, nell'amministrazione pubblica, nella società che gestisce il servizio telefonico, nell'internet service pro vider. Quanto, poi, all'affermazione che le operazioni in esame abbiano avuto luogo in assenza del provvedimento di un giudice, anche questa pare essere una mera asserzione, del tutto indimostrata. E, anzi, il fatto che gli O.E.I. siano stati indirizzati, dalla Procura di Roma, a vari Uffici istruzione di Autorità giudiziarie francesi dimostra l'infondatezza dell'assunto, essendosi la complessiva attività di acquisizione svolta, dunque, sotto la direzione dei giudici francesi. 4. La difesa ha, però, articolato una serie di ulteriori questioni che attengono alla regolarità della procedura di acquisizione delle chat, innanzitutto lamentando, con il primo motivo, di non essere nelle condizioni per verificare l'attendibilità e genuinità del dato informatico e se le modalità di acquisizione della messaggistica contrastassero con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In proposito, deve osservarsi che l'acquisizione delle chat da parte della Autorità giudiziaria italiana è avvenuta attraverso il ricorso, da parte di quest'ultima, al cd. ordine europeo d'indagine, disciplinato dal d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108, emanato in attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 della direttiva, «gli Stati membri eseguono un O.E.I. in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva»; e in base all'art. 9, «l'autorità di esecuzione riconosce un 0.E.I., trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe Se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Tali previsioni, che assumono rilievo ai fini dell'interpretazione del decreto attuativo, implicano che l'ordine europeo d'indagine deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria. Rispetto a tali attività, deve presumersi, salvo concreta verifica di segno contrario, il rispetto della disciplina dettata e dei diritti fondamentali. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'utilizzazione degli atti trasmessi a seguito di attività di cooperazione internazionale non è condizionata a un accertamento da parte del giudice italiano della regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, vigendo la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari. In particolare, in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, è stata affermata l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano, necessariamente, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di fornire la prova di tale incompatibilità. Questo limite appare difficilmente rinvenibile in attività giudiziarie di uno Stato membro dell'Unione Europea, tenuto a condividere i principi fondamentali dell'ordinamento europeo, come la Francia, nel cui ordinamento le garanzie della libertà individuale e della riservatezza delle comunicazioni rappresentano un baluardo costituzionale e le cui attività investigative relative a queste piattaforme sono state ritenute correttamente svolte sia dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. 6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, citata), sia dalla Corte costituzionale francese (cfr. decisione n. 2022-987 QPC dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il giudice italiano, dunque, non può e non deve conoscere della regolarità degli atti di esecuzione di attività di indagine compiuta dall'autorità giudiziaria francese, giacché detta attività investigativa è eseguita secondo la legislazione dello Stato straniero; e, a maggior ragione, ciò vale ove l'originaria attività investigativa non sia stata compiuta su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, ma sia stata eseguita, nell'ambito di altro procedimento instaurato nello Stato estero, su iniziativa di quell'autorità giudiziaria i cui esiti sono stati trasmessi, come dati c.d. freddi, siccome acquisiti in epoca antecedente alla richiesta di O.E.I. Nel caso in esame, peraltro, non si è in presenza di una richiesta di procedere a intercettazioni, ma di una richiesta di acquisizione degli esiti documentali di attività d'indagine che l'autorità straniera ha già svolto, in piena autonomia, nel rispetto della sua legislazione in relazione ad altri reati; sicché la tutela giurisdizionale relativa a quegli atti deve trovare spazio in tale ordinamento. Dunque, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, deve ritenersi che l'Autorità giudiziaria francese si sia resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione, a partire dalle intercettazioni svolte in quello Stato, nonché della trasmissione dei dati all'Autorità italiana richiedente. Sotto tale profilo, risultando dal verbale di trasmissione francese in data 22/12/2021, le modalità di conservazione e di download dei dati informatici su apposito CD a supporto delle conversazioni estratte, cui si è apposto un sigillo, deve ritenersi che la competente Autorità dello Stato di esecuzione abbia assolto alla funzione di assicurare il trasferimento di dati disponibili, la cui concreta attendibilità risulta dall'insieme delle informazioni acquisite e che non viene scalfita dalle generiche deduzioni difensive, di tenore prevalentemente esplorativo, né dalla allegazione della sentenza della Corte di cassazione francese, allegata ai motivi nuovi, all'evidenza riferibile a tutt'altra vicenda processuale. 5. Il ricorso denuncia, tuttavia, una serie di violazioni di legge che determinerebbero, in tesi, l'inutilizzabilità, anche in fase cautelare, del contenuto delle chat, che atterrebbero alla inosservanza delle disposizioni dettate in materia di O.E.I. e che sarebbero in grado di mettere in crisi la presunzione di legittimità dell'attività compiuta dall'Autorità giudiziaria francese. 5.1. In particolare, con il primo motivo, si censura la mancata acquisizione delle informative dalle quali sarebbero stati individuati i codici IMEI e/o IMSI delle utenze ritenute in uso a [OSCURATO:PERSONA]; e con il sesto motivo, articolandosi ulteriormente le medesime deduzioni critiche, si osserva che non sarebbe possibile utilizzare i contenuti delle comunicazioni di utenze delle quali non sia dato conoscere il loro collegamento rispetto all'indagine, analogamente a quanto avverrebbe con il divieto processuale di effettuare intercettazioni a partire da fonti anonime.In proposito, come peraltro osservato dal Tribunale del riesame, deve rilevarsi come i vizi del «percorso investigativo» che ha portato ad associare all'indagato il codice IMEI e, quindi, l'utenza utilizzata per le chat, oltre ad essere stati prospettati in maniera del tutto ipotetica e congetturale, debbano ritenersi ininfluenti rispetto all'utilizzabilità dei dati acquisiti, una volta che sia stato comunque accertato che l'utenza era effettivamente in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che è stato ritenuto riscontrato a partire dal dato, definito individualizzante dalla stessa difesa, dell'avvenuta trasmissione di messaggi e fotografie che, ritraendo alcuni oggetti poi rinvenuti in sede di perquisizione, rimandavano inequivocabilmente all'abitazione dell'indagato, rimanendo confinata all'ambito delle suggestioni l'osservazione difensiva secondo cui l'ID abbinato dal sistema di comunicazione utilizzato dall'utenza di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essergli attribuito in via non esclusiva. E ciò anche a prescindere dall'argomento, richiamato dal Tribunale del riesame, secondo cui la giurisprudenza di legittimità ritiene irrilevante, ai fini della utilizzabilità del contenuto di conversazioni intercettate, che il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato sia stato riferito agli inquirenti da una fonte anonima (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali, Rv. 260456-01), né che per il tramite di una fonte anonima sia stato effettuato dagli inquirenti il collegamento tra il soggetto da intercettare e l'utenza telefonica: profili che, sempre secondo la giurisprudenza, non rientrano nell'attività di ricostituzione del quadro indiziario (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 03). 5.2. Infondata è anche la tesi difensiva, dedotta con il secondo motivo, della inutilizzabilità conseguente all'assenza in atti dei provvedimenti attraverso cui il Giudice francese aveva autorizzato l'Autorità giudiziaria italiana all'utilizzo del materiale probatorio trasmesso. Si è affermato, sul punto, che i due atti aventi contenuto «autorizzativo», non sarebbero riconducibili alle richieste formulate dalla Procura romana. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'ordinanza impugnata, alle pagine 8-9, riporta i tratti essenziali dei tre provvedimenti autorizzatori, sicché, sul punto, la censura è infondata. Quanto, poi, al fatto che il documento recante la data del 22/12/2021, non conterrebbe alcun riferimento alla richiesta italiana formulata con l'O.E.I. n. 121/21 e soprattutto non conterrebbe la precisazione che gli atti trasmessi avrebbero potuto essere utilizzati per qualsiasi procedimento pendente presso l'Autorità giudiziaria italiana, considerato che essi verrebbero ora utilizzati in un procedimento afferente ad altra ipotesi di reato, si rileva, da un lato, che la presenza di un distinto O.E.I. si ricava dalla data, diversa dagli altri due, in cui esso era stato inviato, ovvero il 18/11/2021; e, dall'altro lato, che esso autorizzava la Procura richiedente a utilizzare i dati che le sarebbero stati trasmessi, senza limitazioni di sorta e, dunque, anche nel presente procedimento.5.3. Quanto alla violazione, prospettata sempre con il secondo motivo, dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] 2014 UE, che vieta di ricorrere all'O.E.I. nei casi di «istituzione di una squadra investigativa comune» e la «acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra», l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione affermando che gli O.E.I. richiesti dalla Procura romana «non erano certamente volti all'istituzione di una squadra investigativa comune». La difesa, tuttavia, ha ribattuto che la violazione riguarderebbe il ricorso agli O.E.I. per l'acquisizione di prove ottenute nell'ambito di una squadra investigativa comune istituita in sede Europol e che ciò renderebbe inutilizzabili le chat a norma dell'art. 191 cod. proc. pen., tenuto conto della funzione squisitamente preventiva svolta dalle squadre investigative comuni, secondo quanto emergerebbe dalla lettura congiunta del considerando 8 della Direttiva (secondo cui «L'O.E.I. dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove. Tuttavia, l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente. Fatta salva l'applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto d'indagine») e dell'art. 3 della Direttiva [secondo cui l'O.E.I. «si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio eccetto che ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro»]. In realtà, l'art. 3 della Direttiva, per le ragioni di opportunità indicate nel considerando 8, prevede il divieto di istituire, con l'O.E.I., le squadre investigative comuni, nonché, conseguentemente, di acquisire le prove assunte nell'ambito di una squadra così costituita; ma non prevede il divieto di acquisire i risultati di un'attività investigativa già compiuta, in ipotesi, anche da squadre investigative comuni; acquisizione che, stando al considerando 7, costituisce l'in sé dell'ordine d'indagine europeo [«L'O.E.I, deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo «Stato di esecuzione»), siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò include anche l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione»]. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della relativa censura. 5.4. Parimenti infondata è la tesi di una presunta violazione dell'art. 6, lett. b), Direttiva UE 2014/41/UE nella parte in cui esso prevede che «l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'O.E.I. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo», ovvero attraverso una delle modalità di ricerca della prova previste dal codice di procedura penale. Sul punto, l'ordinanza impugnata, a pag. 9, ha evidenziato come l'attività di acquisizione dei documenti informatici, consentita ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., rientrasse pienamente nella competenza del Pubblico ministero e nell'ambito dell'ordinaria attività di direzione delle indagini di cui all'art. 327 cod. proc. pen.; tanto più che l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 di attuazione in Italia della direttiva, definisce l'ordine europeo di indagine penale come il provvedimento emesso «per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili», consentendo il ricorso a tale strumento sia rispetto agli atti di indagine, sia rispetto agli atti di acquisizione di prove già esistenti. La difesa opina, tuttavia, che la norma processuale di riferimento non potrebbe essere individuata nell'art. 234 cod. proc. pen., applicabile soltanto alla fase dibattimentale, quanto nell'art. 254-bis cod. proc. pen., secondo cui deve essere garantito che la «acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità». Ciò che, secondo la difesa, non sarebbe accaduto, considerata l'assenza della «copia forense» e della garanzia del c.d. codice hash e considerata la mancanza di qualunque riscontro circa l'adozione di accorgimenti volti a garantire la conformità del dato agli originali, né la loro genuinità e immodificabilità, non esistendo, nel caso di specie, alcun verbale relativo alle operazioni eseguite nella procedura che aveva consentito l'estrazione dei suddetti dati informatici dai data-set e la loro copiatura per la successiva trasmissione all'Italia, né come ciò fosse avvenuto (con l'indicazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che se ne era occupato, delle procedure o dei programmi utilizzati ecc.), posto che gli unici verbali presenti sarebbero quelli relativi alle operazioni di lettura dei contenuti dei messaggi poi eseguite dai Carabinieri di Roma. Osserva, sul punto, il Collegio che la tesi difensiva relativa all'applicabilità dell'art. 254-bis cod. proc. pen. è infondata, non essendosi al cospetto, per le ragioni ricordate, di un sequestro, quanto della acquisizione di documenti informatici avvenuta con il consenso del legittimo titolare. Diversa questione è, invece, quella relativa alla violazione delle garanzie difensive in relazione alla genuinità del dato decrittato e alla preservazione della cd. catena di custodia. Sotto il primo profilo, va evidenziato come l'acquisizione di dati criptati presupponga l'impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura che ne consenta la trasformazione volta a renderlo intelligibile. Una chiave che è abbinata, inscindibilmente, al messaggio di riferimento, con la conseguenza che, secondo la scienza informatica, non è possibile ricavare, da una chiave errata, il messaggio decifrato, né che dalla chiave corretta possano ricavarsi, al contempo, parti del messaggio corrette e parti difformi dal reale (cfr. Sez. 2, n. 30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv. 283454-01; Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2019, Testa, Rv. 275534-01), potendo al più ricavarsi una sequenza alfanumerica o simbolica (detta stringa) priva di senso. Ciò che, in assenza di specifici e concreti elementi di segno contrario, non consente, nel presente caso, di ipotizzare l'esistenza di alterazioni o la manipolazione dei testi captati. Sotto il secondo profilo, infondata è la deduzione difensiva circa la supposta violazione della catena di custodia, posto che quella dell'algoritmo di Hash non è l'unica modalità attraverso cui garantire tale catena, che nella specie è stata preservata attraverso l'uso di supporti di memoria a tecnologia ottica non riscrivibile, come tali non modificabili, secondo quanto risulta dal verbale di trasmissione in data 22/12/2021, da cui è emerso che i dati richiesti erano stati riversati in supporti ottici non riscrivibili (cd-rom) e trasmessi all'interno di buste sigillate antieffrazione. E ciò anche a voler prescindere dal fatto che, come già ricordato, l'utilizzabilità processuale degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità, alla luce della già richiamata presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246-02; Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457-01; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750-01). 6. Le ulteriori censure svolte nel ricorso riguardano il tema, affrontato da diversi angoli visuali, di una supposta incompletezza e/o insufficienza degli elementi raccolti a fondare il giudizio di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Sotto un primo profilo, la difesa lamenta, con il primo motivo, che il Tribunale del riesame, come già il Giudice della cautela, non abbiano proceduto alla acquisizione integrale delle chat. In proposito, al di là della puntuale osservazione, svolta nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'obbligo di trasmissione riguarda, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., solo il materiale utilizzato per la richiesta di misura cautelare e per la sua successiva applicazione, va evidenziato come la richiesta sia stata articolata in maniera del tutto generica, non comprendendosi che cosa le parti mancanti dovrebbero dimostrare, tanto più alla luce dell'osservazione difensiva secondo cui le stesse chat, evidentemente conosciute dalla difesa, sarebbero state utilizzate in altro procedimento a sostegno del giudizio di gravità indiziaria per il tentato omicidio dei fratelli Costantino.E quanto alla opportunità, espressa dal Tribunale del riesame, di successivi approfondimenti al fine di comprendere l'origine di alcune alterazioni dei messaggi, con lo scambio dell'identità dei due interlocutori, la censura difensiva circa presunte contraddizioni rispetto all'attendibilità del dato appare ancora una volta generica, essendo rimasto indimostrato che la trascrizione delle conversazioni sia stata infedele rispetto al nucleo essenziale e significativo sul piano indiziario delle stesse. 6.2. Del tutto generico è, poi, il quarto motivo, non essendo stato chiarito quali sarebbero i vizi che riguarderebbero le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], di cui non si comprende, dalla lettura del provvedimento, il coinvolgimento nella presente vicenda, e altri suoi non meglio identificati interlocutori, né quali vizi logici inficerebbero l'interpretazione del contenuto di alcuni messaggi scambiati tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l'ordinanza impugnata non richiama quei dati al fine della ricostruzione dell'omicidio e del relativo movente, restando quelle intercettazioni assolutamente sullo sfondo dell'ordinanza del riesame. 6.3. Il tema dell'interesse (e, dunque, del movente) di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'esecuzione dell'omicidio si rinviene anche nel sesto motivo, ove la difesa lamenta che non sia stata acclarata la ragione per la quale l'indagato avrebbe partecipato alla sua realizzazione. Così come non emergerebbe, dai dialoghi relativi all'arma e al motociclo utilizzati per l'omicidio, la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che tali strumenti fossero destinati all'esecuzione dell'omicidio di Torvaianica e non 'per il tentato omicidio dei fratelli Costantino. In realtà, l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si evince chiaramente dal complesso della vicenda, avendo l'ordinanza ricostruito il contesto in cui era maturato l'omicidio e la partecipazione dell'indagato al gruppo criminale che aveva inteso vendicarsi contro la fazione degli albanesi dopo che costoro avevano compiuto l'attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. E anche la consapevolezza della destinazione del motociclo è puntualmente illustrata dal Tribunale del riesame, tanto più che, seguendo il ragionamento difensivo, la sovrapposizione delle conversazioni rispetto alle due azioni di sangue, tale da non consentire a di comprendere a quale di esse si riferissero, riguarda, secondo quanto riportato nello stesso ricorso, un arco temporale di soli 10 giorni. Quanto, poi, alle chat relative alle conversazioni avvenute nel mese di luglio, che la difesa non ritiene rilevanti, è appena il caso di osservare che, in quel periodo, Calderon, esecutore materiale dell'omicidio, aveva iniziato a recarsi a Torvaianica per studiare le abitudini della vittima, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve
Sentenza Cassazione n. 19155/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris